Cassazione civile sez. I, 18/07/2024, n.19815
Responsabilità solidale della banca trattaria e di quella negoziatrice verso l’emittente l’assegno per il pagamento a favore di persona diversa dal prenditore che effettua la dichiarazione di conoscenza e garanzia su assegno munito di clausola di intrasferibilità
La girata per l’incasso di un assegno non trasferibile ad un banchiere diverso dal trattario, identificata nella clausola «per conoscenza e garanzia», apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato girato dal prenditore apparente, è illegittima, perché viola l’art. 43, primo comma, legge assegni, ed obbliga la banca negoziatrice, nella esecuzione del mandato conferito, alla osservanza dei doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della emissione e circolazione del titolo pervenutole, la cui violazione determina responsabilità risarcitoria, congiuntamente a quella della banca trattaria, la cui comparazione ha rilievo in sede di graduazione delle incidenze causali di ciascuna nella produzione dell’evento.
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