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Cass. civ., sez. II, ord. 8 gennaio 2025, n. 414

Massima

In materia di violazioni al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità accertate con apparecchiature elettroniche (autovelox), la Pubblica Amministrazione ha l’onere di provare, in caso di contestazione, la corretta funzionalità dell’apparecchio mediante la produzione della certificazione di omologazione, taratura periodica e verifica di funzionamento.
Il verbale di accertamento non fa piena prova del corretto funzionamento dell’autovelox, essendo privo di fede privilegiata su tale aspetto, che non rientra tra i fatti percepiti direttamente dall’agente.
Non è necessaria, invece, nel verbale, la menzione specifica della taratura, poiché la sua omissione non lede i diritti di difesa del sanzionato, il quale può contestare la validità della rilevazione spostando l’onere probatorio sull’amministrazione.


Commento

Accertamenti elettronici della velocità e onere probatorio: taratura e prova del corretto funzionamento degli autovelox

1. Inquadramento della questione

L’ordinanza n. 414/2025 della Corte di Cassazione affronta una delle questioni più controverse nel contenzioso relativo alle sanzioni per eccesso di velocità: l’onere della prova sul corretto funzionamento degli apparecchi di rilevazione elettronica (autovelox), in caso di contestazione da parte del cittadino.

Nello specifico, la pronuncia interviene a chiarire:

  • quali sono gli obblighi probatori in capo all’amministrazione accertante;

  • se sia necessario indicare nel verbale di accertamento gli estremi della taratura dell’apparecchio;

  • quale sia il valore probatorio del verbale in ordine alla funzionalità dell’autovelox.


2. La decisione della Corte: sintesi

Il ricorrente aveva impugnato un verbale per violazione dei limiti di velocità, eccependo che il verbale non conteneva l’attestazione della taratura dell’autovelox e che l’amministrazione non aveva prodotto la relativa certificazione.

La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che:

  • Il verbale non fa piena prova del corretto funzionamento dell’autovelox, trattandosi di un fatto non percepito direttamente dal pubblico ufficiale;

  • In caso di contestazione, la Pubblica Amministrazione è tenuta a provare il regolare funzionamento dell’apparecchio, attraverso:

    • certificato di omologazione;

    • certificato di taratura periodica;

    • eventuali verifiche di funzionalità;

  • Non è obbligatorio riportare tali elementi nel verbale, ma la loro assenza non esonera l’amministrazione dall’onere di produrli in giudizio.


3. Taratura e principio di affidabilità tecnica

Con riferimento alla taratura, la Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 113/2015, ha affermato che gli strumenti elettronici devono essere oggetto di verifiche periodiche, senza le quali non si può presumere la correttezza delle misurazioni.

Il principio è stato pienamente recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. 11018/2021; Cass. 11805/2020), secondo cui la taratura certificata è condizione essenziale per la validità dell’accertamento elettronico. L’ordinanza in esame si pone, dunque, in piena continuità con questa linea interpretativa.


4. Valore probatorio del verbale e riparto dell’onere della prova

Secondo la Cassazione, il verbale ha efficacia di piena prova ex art. 2700 c.c. solo per i fatti che il pubblico ufficiale ha direttamente percepito. Il corretto funzionamento dell’autovelox, invece, è un fatto tecnico esterno, la cui veridicità non può essere coperta da fede privilegiata.

Ne deriva che:

  • Se il cittadino contesta esplicitamente la taratura o la funzionalità del dispositivo, l’amministrazione deve fornire la prova contraria, producendo i relativi documenti;

  • In caso di mancata produzione, la sanzione risulta illegittima per difetto di prova dell’elemento essenziale dell’accertamento.

Tale impostazione è coerente con i principi del giusto processo amministrativo e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).


5. Verbale e omissione della menzione della taratura

Un punto centrale della sentenza riguarda la non necessità di indicare nel verbale gli estremi della taratura o dell’omologazione. Tale omissione non determina la nullità dell’atto, a condizione che:

  • il sanzionato abbia comunque possibilità di contestare l’irregolarità, e

  • l’amministrazione sia in grado di produrre la documentazione tecnica a supporto dell’accertamento.

In sintesi, il verbale non è un atto a contenuto vincolato rispetto a tali elementi: la loro mancanza nel testo non ne inficia la validità formale, ma la legittimità sostanziale dell’accertamento dipende dalla prova che l’amministrazione fornisce in giudizio.


6. Conclusioni

Con l’ordinanza n. 414/2025, la Cassazione:

  • Ribadisce il principio per cui la legittimità degli accertamenti elettronici è subordinata al rispetto degli obblighi tecnici di taratura e omologazione;

  • Chiarisce che il verbale non può supplire alla mancanza di prove tecniche, non avendo fede privilegiata su aspetti non percepibili direttamente dal verbalizzante;

  • Colloca la responsabilità probatoria in capo alla Pubblica Amministrazione, a tutela del cittadino sanzionato.

Si rafforza così un modello di accertamento basato sulla responsabilità tecnica e documentale della P.A., in linea con i canoni di legalità, trasparenza e proporzionalità che regolano l’azione amministrativa sanzionatoria.


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