Cass. civ., sez. II, ord. 8 gennaio 2025, n. 428
Massima
In tema di sanzioni per eccesso di velocità rilevato con dispositivi elettronici (autovelox), la validità dell’accertamento non è subordinata alla menzione, nel verbale, dell’avvenuta presegnalazione della postazione, purché tale segnalazione sia effettivamente presente e rispondente agli obblighi di legge.
L’onere di fornire la prova dell’adempimento di tali obblighi ricade sull’amministrazione, non essendo necessaria una descrizione puntuale del cartello nel verbale.
Parimenti, non è richiesta l’indicazione degli estremi del certificato di taratura nel verbale, essendo sufficiente che l’amministrazione, in caso di contestazione, produca la relativa certificazione.
L’efficacia probatoria delle rilevazioni elettroniche è subordinata al rispetto degli obblighi di taratura periodica; in loro assenza, l’amministrazione non può avvalersi della presunzione di corretto funzionamento.
Commento
Accertamento elettronico delle violazioni per eccesso di velocità: verbale, segnalazione e taratura
1. Premessa
La pronuncia in esame affronta tre questioni fondamentali in materia di accertamenti elettronici delle violazioni al Codice della Strada, con specifico riferimento alla rilevazione automatizzata dell’eccesso di velocità:
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La necessità o meno di indicare nel verbale la presegnalazione della postazione autovelox;
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L’obbligo (eventuale) di menzionare gli estremi della taratura dell’apparecchio nel verbale;
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Gli effetti derivanti dalla mancata taratura o dalla mancata dimostrazione della stessa.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a garantire un punto di equilibrio tra la tutela delle garanzie difensive del cittadino e l’effettività dell’azione amministrativa sanzionatoria.
2. Fatto e decisione
Il ricorrente proponeva opposizione avverso un verbale per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, contestando:
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la mancanza nel verbale dell’indicazione della presegnalazione obbligatoria dell’apparecchio,
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l’assenza dell’indicazione della taratura dell’autovelox.
La Corte rigetta il ricorso, affermando che:
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la presenza effettiva della segnaletica è condizione di legittimità dell’accertamento, ma non è necessario che sia espressamente menzionata nel verbale;
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la taratura dell’apparecchio è condizione imprescindibile per l’efficacia probatoria dell’accertamento, ma non è richiesta la menzione nel verbale degli estremi della certificazione;
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in caso di contestazione, l’amministrazione ha l’onere di provare la regolare taratura attraverso la produzione della relativa documentazione.
3. Segnalazione preventiva: obbligo sostanziale, non formale
L’art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada prevede che tutte le postazioni di controllo elettronico siano presegnalate e ben visibili. Tuttavia, la Cassazione ribadisce che tale previsione ha natura sostanziale: ciò che rileva è che la segnaletica esista e sia visibile, non che la sua presenza sia descritta o documentata nel verbale.
Il verbale gode di fede privilegiata (art. 2700 c.c.) per i fatti accertati personalmente dal pubblico ufficiale, ma non copre automaticamente l’esistenza di elementi esterni, come la segnaletica. Tuttavia, la sua omissione descrittiva non comporta l’invalidità dell’atto, purché l’amministrazione dimostri l’effettiva presegnalazione in giudizio.
4. Taratura dell’autovelox: efficacia probatoria condizionata
L’efficacia dell’accertamento automatico è subordinata alla taratura periodica dell’apparecchio, come già chiarito da numerosi precedenti (Cass. civ., sez. II, n. 113/2021; Corte Cost. n. 113/2015). Tale principio deriva dalla necessità di assicurare l’affidabilità tecnica dello strumento a tutela del diritto di difesa dell’autore presunto della violazione.
La Corte chiarisce che:
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Non è necessaria l’indicazione nel verbale degli estremi della taratura;
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È sufficiente che, in sede di giudizio, l’amministrazione produca idonea certificazione di taratura e verifica periodica;
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In caso contrario, non opera la presunzione di corretto funzionamento dell’apparecchio, con conseguente inattendibilità dell’accertamento.
Questo orientamento è coerente con l’approccio della Corte costituzionale (sent. n. 113/2015), che ha subordinato la legittimità dell’accertamento automatizzato alla verifica tecnica della funzionalità dello strumento.
5. Riparto dell’onere della prova
La decisione chiarisce il regime dell’onere probatorio nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative:
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Il verbale fa piena prova fino a querela di falso solo per i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale;
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Per gli elementi esterni (es. cartelli, taratura), è l’amministrazione che, in caso di contestazione specifica, ha l’onere di fornire prova dell’adempimento agli obblighi di legge.
Questo assetto conferma la posizione ormai consolidata per cui non può gravare sul cittadino l’onere di dimostrare un difetto dell’amministrazione. Al contrario, spetta a quest’ultima, in quanto parte procedente, provare la regolarità dell’accertamento.
6. Conclusioni
L’ordinanza n. 428/2025 si inserisce in un quadro giurisprudenziale maturo e coerente, volto a:
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Evitare formalismi eccessivi nel contenuto del verbale;
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Salvaguardare le garanzie difensive attraverso un uso corretto del contraddittorio;
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Ancorare la validità degli accertamenti all’effettività delle garanzie tecniche (visibilità, taratura, affidabilità dello strumento).
La sentenza riafferma il principio per cui la semplificazione amministrativa non può mai tradursi in compressione dei diritti del cittadino, promuovendo un bilanciamento tra efficienza dell’accertamento e certezza del diritto.

