Violazione dei doveri coniugali e dei comportamenti diretti alla disgregazione familiare
Il tema della violazione dei doveri coniugali e dei comportamenti diretti alla disgregazione familiare, ai fini dell’addebito della separazione e della tutela della prole, è stato oggetto di una significativa pronuncia del Tribunale di Messina, sez. I, sent. 9 marzo 2025, n. 439. Tale decisione si colloca in una linea interpretativa ormai consolidata della giurisprudenza di merito e di legittimità, ma offre spunti di particolare interesse in relazione alla centralità della prole e all’equilibrio tra responsabilità genitoriale e addebito.
1. Il fondamento giuridico dell’addebito: doveri coniugali e prova dell’intollerabilità
In base agli artt. 143, 151 e 473 c.p.c., il dovere di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione costituisce il nucleo essenziale dell’impegno coniugale. L’addebito della separazione, come noto, non costituisce una sanzione automatica per la mera violazione di tali doveri, ma richiede una connessione causale tra il comportamento e l’intollerabilità della convivenza.
Requisiti dell’addebito:
-
Deve essere espressamente richiesto da una delle parti.
-
La parte attrice ha l’onere della prova:
-
del comportamento contrario ai doveri coniugali;
-
del nesso causale tra quel comportamento e il fallimento della convivenza.
-
Nel caso di specie, la moglie ricorrente ha lamentato un comportamento del marito caratterizzato da indifferenza e disinteresse, che ha generato nel tempo una frattura profonda e irreparabile all’interno del nucleo familiare.
2. Comportamenti disgreganti: disinteresse, relazioni extraconiugali e convivenza formale
La sentenza del Tribunale di Messina sottolinea come anche comportamenti non clamorosi né violenti, come l’indifferenza sistematica, l’assenza di coinvolgimento nella vita dei figli e il mantenimento di legami affettivi paralleli, pur in un contesto di coabitazione formale, possono costituire cause rilevanti di disgregazione del vincolo.
Elementi evidenziati:
-
La separazione di fatto, protrattasi nel tempo pur sotto lo stesso tetto, è stata valutata come indizio di rottura affettiva.
-
La presenza di relazioni esterne ha corroborato l’assenza di comunione spirituale e materiale.
-
Il fallimento della mediazione per la separazione consensuale ha confermato l’irriducibilità delle posizioni.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda di addebito, considerando che il comportamento del marito aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Tutela della prole e habitat familiare
Un punto nodale della sentenza riguarda il principio della centralità dell’interesse del minore nella regolazione delle conseguenze della separazione.
Le misure adottate:
-
Affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del principio di bigenitorialità (art. 337-ter c.c.).
-
Assegnazione della casa coniugale alla madre, con collocazione prevalente dei minori presso di lei, per garantire:
-
continuità abitativa e scolastica;
-
prossimità con il contesto relazionale esistente (nonni, amici, scuola);
-
equilibrio psico-affettivo durante il periodo di transizione.
-
Il principio guida:
La tutela dell’habitat domestico non è un privilegio concesso al genitore collocatario, bensì una misura funzionale a salvaguardare la stabilità emotiva dei figli, nella logica del superiore interesse del minore (ex art. 3 Convenzione di New York 1989 e art. 24 Carta di Nizza).
4. Il diritto alla bigenitorialità e la responsabilità genitoriale
La sentenza richiama anche il principio della bigenitorialità sostanziale, sottolineando che l’affidamento condiviso:
-
non è precluso dall’addebito della separazione,
-
né dall’eventuale distanza affettiva tra i coniugi,
-
a meno che non emergano elementi pregiudizievoli per il minore (violenza, alienazione, abbandono educativo).
Nel caso concreto, il Tribunale ha imposto al padre un calendario rigoroso di visite, accompagnato da prescrizioni tese a garantire la continuità e qualità del rapporto genitoriale, anche mediante il supporto dei servizi sociali, in caso di criticità comunicative tra i genitori.
5. Profili conclusivi e rilevanza sistemica
Questa sentenza si inserisce in una prospettiva giurisprudenziale che mira a:
-
riconoscere la rilevanza giuridica dei comportamenti coniugali anche nei rapporti personali e non solo economici;
-
rafforzare la centralità della funzione educativa e affettiva della genitorialità;
-
favorire soluzioni equilibrate che coniughino l’interesse del minore con i diritti dei genitori, anche in presenza di conflitti.
In sintesi
Aspetto | Contenuto della sentenza n. 439/2025 Trib. Messina |
---|---|
Addebito | Accolto per disinteresse e relazioni extraconiugali |
Affidamento | Condiviso, con collocamento prevalente presso la madre |
Casa coniugale | Assegnata alla madre per tutela dell’habitat dei figli |
Prova dell’addebito | A carico della parte richiedente |
Bigenitorialità | Garantita tramite calendario visite e supporto servizi |