Diritto al risarcimento ed onere della prova del danneggiato da un veicolo rubato
Il caso deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) il 30 aprile 2025, nella causa C-370/24 (EU:C:2025:300), tocca un tema molto rilevante e complesso: il diritto al risarcimento del danno per un passeggero trasportato su un veicolo rubato, e la ripartizione dell’onere della prova tra danneggiato e assicurazione.
Si tratta di una sentenza destinata ad avere notevoli effetti interpretativi e applicativi sul diritto interno degli Stati membri, e in particolare sul sistema italiano di responsabilità civile automobilistica (RCA), in relazione all’art. 283 del Codice delle assicurazioni private.
1. Contesto normativo: la Direttiva 2009/103/CE e la funzione del Fondo di Garanzia
La Direttiva 2009/103/CE armonizza a livello europeo la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e prevede, all’art. 10, l’istituzione in ogni Stato membro di un organismo (di solito il Fondo di garanzia per le vittime della strada, FGVS) che risarcisca i danni causati da veicoli non identificati, non assicurati o rubati.
Art. 13 § 2 Direttiva 2009/103/CE:
Lo Stato membro può prevedere che l’organismo non paghi l’indennizzo a una persona trasportata volontariamente nel veicolo che ha causato il sinistro se può essere dimostrato che essa era a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.
È su chi deve fornire questa prova (assicurazione o danneggiato) che si gioca il punto centrale della sentenza.
2. Il caso concreto: trasporto su veicolo rubato e incidente
La ricorrente nel caso aveva accettato un passaggio da una persona che sembrava avere la disponibilità del veicolo. Durante il tragitto si verificò un grave incidente, da cui emerse che:
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Il veicolo era rubato;
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Il conducente era sotto l’effetto di stupefacenti;
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La ricorrente riportò gravi lesioni;
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Il conducente morì, e venne aperto un procedimento penale per ricettazione.
La ricorrente fu assolta con formula piena (probabilmente per insussistenza dell’elemento soggettivo), ma l’assicurazione CT, designata dal FGVS, negò il risarcimento, sostenendo che:
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In base alla normativa italiana (art. 283 CAP), il risarcimento è escluso se il passeggero sapeva che il veicolo era rubato;
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Spetta alla danneggiata dimostrare di non esserne a conoscenza, secondo l’orientamento della Cassazione.
3. Il principio affermato dalla CGUE: onere della prova a carico dell’assicurazione o fondo designato
La Corte di Giustizia ha rigettato la posizione della giurisprudenza italiana e affermato due principi fondamentali:
a) Riparto dell’onere della prova conforme alla Direttiva
Spetta all’organismo designato (es. FGVS in Italia) dimostrare che la persona trasportata sapeva che il veicolo era rubato, non al danneggiato provare la propria buona fede.
Questo principio si fonda sull’interpretazione conforme alla ratio della Direttiva, che mira a garantire un elevato livello di tutela per le vittime della circolazione stradale.
b) Incompatibilità con la giurisprudenza nazionale contraria
Una normativa (o prassi giurisprudenziale) che impone al danneggiato di provare la sua ignoranza del furto è in contrasto con il diritto dell’Unione, e non può trovare applicazione.
Questo comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna o la sua interpretazione restrittiva, anche se consolidata.
4. Implicazioni sistemiche per l’Italia
a) Art. 283 del Codice delle Assicurazioni
La norma dispone che il Fondo risarcisca i danni subiti dai trasportati in buona fede su veicoli rubati. Fino ad oggi, la Cassazione aveva richiesto al danneggiato di dimostrare la propria buona fede.
Dopo la sentenza CGUE:
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Questo onere passa in capo all’assicuratore designato (o al FGVS).
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La presunzione va a favore del danneggiato.
b) Effetti pratici
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Sarà molto più facile per i passeggeri ottenere il risarcimento, anche nei casi ambigui.
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L’assicurazione dovrà provare in modo rigoroso (es. testimonianze, intercettazioni, precedenti penali, condotta sospetta) che il trasportato era consapevole del furto.
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I giudici nazionali dovranno adattare la propria prassi e disapplicare le sentenze pregresse che imponevano l’onere contrario.
5. Valutazione finale: tutela rafforzata per i passeggeri
La CGUE ha riaffermato un principio cardine del diritto europeo: le norme nazionali devono essere interpretate alla luce dell’obiettivo di massima protezione delle vittime della circolazione stradale. Questo comporta che:
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In caso di incidente con veicolo rubato, il passeggero trasportato ha diritto al risarcimento, salvo prova contraria rigorosa da parte del fondo o assicurazione.
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Tale approccio si oppone a interpretazioni restrittive, che renderebbero il risarcimento subordinato alla prova negativa da parte del danneggiato.
In sintesi
| Questione | Posizione CGUE nella C-370/24 (2025) |
|---|---|
| Onere della prova sulla buona fede | A carico del Fondo o dell’assicurazione, non del danneggiato |
| Esclusione del risarcimento | Possibile solo se provata consapevolezza del furto |
| Normativa italiana (art. 283 CAP) | Conforme solo se interpretata alla luce della Direttiva UE |
| Effetti sulla giurisprudenza italiana | Obbligo di disapplicazione della prassi contraria |
| Tutela delle vittime | Rafforzata, anche in casi borderline |

