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Spetta al Condominio dimostrare di avere correttamente convocato il condomino all’assemblea.

La sentenza del Tribunale di Monza, Sez. II civile, del 31 marzo 2025 affronta un aspetto fondamentale della disciplina condominiale: la corretta convocazione dell’assemblea e, in particolare, l’onere della prova a carico del condominio in caso di contestazione.

Questa pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia, riaffermando il principio secondo cui la convocazione dell’assemblea condominiale è un atto unilaterale a carattere ricettizio, e come tale richiede che il destinatario (cioè il condomino) abbia ricevuto l’avviso in modo certo e documentabile.


⚖️ Il quadro normativo: art. 66 disp. att. c.c.

La normativa di riferimento è l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che stabilisce:

“L’avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. Può avvenire mediante:

  • raccomandata,

  • posta elettronica certificata (PEC),

  • fax,

  • consegna a mano.”

Questo vuol dire che non è sufficiente l’invio dell’avviso, ma è necessario che la comunicazione pervenga effettivamente al condomino, e ciò prima del quinto giorno antecedente l’assemblea.


📌 La vicenda giudiziaria

Nel caso in esame, un condomino ha impugnato una delibera assembleare, sostenendo di non essere stato validamente convocato. La delibera contestata era particolarmente delicata, poiché riguardava:

  • il licenziamento del portiere dello stabile;

  • la denuncia di due condomini per presunte irregolarità.

Il condomino ha quindi chiesto al tribunale di dichiarare la nullità o annullabilità della delibera, nonché di condannare il condominio ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per lite temeraria.

Il condominio, dal canto suo, si è difeso sostenendo:

  1. di aver consegnato l’avviso di convocazione al portiere;

  2. di aver inviato una e-mail ordinaria al condomino per avvisarlo dell’assemblea.


🔍 La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso del condomino, con una motivazione chiara e ancorata a principi consolidati:

  • La convocazione dell’assemblea condominiale è un atto formale, e la prova dell’effettiva ricezione dell’avviso incombe sul condominio.

  • La consegna al portiere non costituisce prova sufficiente, a meno che questi sia delegato a ricevere atti per conto del condomino (cosa non dimostrata nel caso).

  • L’invio di un’e-mail ordinaria non garantisce la certezza della ricezione, a differenza della PEC o di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova valida della ricezione dell’avviso, il tribunale ha dichiarato annullabile la delibera assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c., per vizio nella convocazione.


📚 Principi giuridici ribaditi

  1. Onere della prova: in caso di contestazione, è il condominio a dover dimostrare di aver convocato regolarmente il condomino.

  2. Validità della convocazione: devono essere usati mezzi idonei e certificabili, previsti dall’art. 66 disp. att. c.c.

  3. Tutela del diritto di partecipazione: la mancata convocazione priva il condomino del suo diritto fondamentale a partecipare alle decisioni comuni, rendendo vulnerabile la delibera adottata.


🧠 Conclusioni

Questa sentenza rappresenta un monito importante per gli amministratori di condominio, che devono assicurarsi che tutte le convocazioni vengano effettuate in modo tracciabile e inequivocabile, utilizzando i canali previsti dalla legge.

Non sono sufficienti prassi informali (come l’avviso verbale, la consegna al portiere o la semplice e-mail), che non garantiscano la certezza della ricezione e che, in caso di contenzioso, non possano essere provate in modo oggettivo.

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