Conversione ex lege delle collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Il tema della conversione ex lege delle collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato è stato a lungo al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia di qualificazione del rapporto di lavoro. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, sez. lav., 26 aprile 2025, n. 10969, offre una significativa occasione per fare il punto sullo stato dell’arte, chiarendo i confini tra collaborazione autonoma e subordinazione, nonché le conseguenze giuridiche della violazione del vincolo di progetto imposto dal d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).
1. Quadro normativo: l’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003
L’art. 69, comma 1, del d.lgs. 276/2003 dispone che:
«I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma o fase di esso […] sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto».
Si tratta di una presunzione assoluta di subordinazione a fini sanzionatori e protettivi, volta a contrastare l’uso elusivo delle collaborazioni coordinate e continuative prive di un vero contenuto progettuale, le quali spesso mascherano un effettivo rapporto di lavoro subordinato.
2. La qualificazione del rapporto: tra autonomia e subordinazione
La giurisprudenza ha da tempo elaborato una nozione sostanziale di subordinazione fondata sul vincolo di eterodirezione, inteso come:
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Inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro;
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Sottoposizione a un potere direttivo, organizzativo e disciplinare;
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Svolgimento continuativo e personale dell’attività lavorativa.
Giurisprudenza di riferimento:
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Cass. civ., sez. lav., n. 17127/2019: “La mancanza di un progetto non costituisce solo un’irregolarità formale, ma determina ex lege la trasformazione in rapporto subordinato”.
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Cass. civ., sez. lav., n. 11607/2020: “Il giudice non deve accertare la natura del rapporto, trattandosi di presunzione legale assoluta: se manca il progetto, la subordinazione è automatica”.
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Cass. civ., sez. lav., n. 10969/2025 (qui in commento): “La conversione ex lege ha natura sanzionatoria sul piano negoziale, ma resta assoggettata al principio di corrispettività”.
3. L’ordinanza n. 10969/2025: la conversione come sanzione e il principio di corrispettività
Nel caso oggetto della pronuncia del 26 aprile 2025, un lavoratore aveva inizialmente sottoscritto un contratto di collaborazione con un’associazione, poi seguito da un contratto di lavoro subordinato. Il lavoratore agiva in giudizio per far riconoscere la natura subordinata del primo rapporto e ottenere le relative differenze retributive.
Principi enunciati:
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La conversione ex lege costituisce una sanzione sul tipo contrattuale, ma:
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non incide sulla necessità di provare la prestazione effettivamente resa;
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non elimina il principio di corrispettività ex art. 36 Cost. e art. 2094 c.c.
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“Anche il rapporto convertito ex lege deve fondarsi sul sinallagma: il lavoratore ha diritto alla retribuzione in misura proporzionata alla quantità e qualità della prestazione svolta, non in via automatica e forfettaria”.
Conclusione della Corte:
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Al lavoratore spettano le differenze retributive solo per il periodo in cui ha effettivamente lavorato.
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Non è configurabile un automatismo indennitario, ma un riconoscimento dei diritti economici subordinati alla prova del lavoro svolto.
4. Prospettiva dottrinale: natura e limiti della conversione
Dottrina favorevole alla presunzione assoluta:
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Ichino, Il lavoro e il mercato, 2005: “La previsione dell’art. 69 è uno strumento di prevenzione dell’abuso, e impone all’impresa un onere di formalizzazione che non è mero adempimento burocratico, ma atto di responsabilità contrattuale”.
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Ghera, in DLRI, 2011, evidenzia come la norma “introduca un effetto tipologico coattivo a favore del lavoratore, superando l’ambiguità dei rapporti para-subordinati”.
Dottrina più critica:
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Perulli, La subordinazione oggi, 2021: “La presunzione assoluta rischia di elidere la libertà contrattuale, se non coordinata con il principio di effettività della prestazione e con le caratteristiche concrete dell’attività lavorativa”.
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Zoppoli, in RGL, 2022: “L’effetto automatico della subordinazione, pur giustificato da esigenze di tutela, non può prescindere dal rispetto del principio sinallagmatico”.
5. Evoluzione normativa: addio al progetto con il Jobs Act
È importante osservare che l’istituto delle collaborazioni a progetto è stato superato dal d.lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act, che ha abrogato l’art. 61 ss. del d.lgs. 276/2003. Tuttavia:
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Le controversie ancora in corso e i rapporti pendenti prima della riforma sono tuttora disciplinati dalla normativa previgente;
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Il principio espresso nell’art. 69 resta rilevante per le ipotesi analoghe in cui il datore di lavoro tenti di mascherare la subordinazione dietro forme contrattuali para-autonome (es. prestazioni occasionali, finte partite IVA, stage).
Conclusione
L’ordinanza n. 10969/2025 riafferma un principio chiave nella qualificazione dei rapporti di lavoro: la conversione ex lege in caso di collaborazione priva di progetto ha natura sanzionatoria, ma non elide il principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione. Spetta al lavoratore provare l’attività svolta e la durata effettiva del rapporto.
L’orientamento giurisprudenziale appare oggi solido nel:
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sanzionare le collaborazioni fittizie con la presunzione di subordinazione;
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evitare automatismi risarcitori disancorati dalla prova della prestazione effettiva;
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riaffermare la centralità del sinallagma contrattuale anche nei rapporti convertiti.
Schema riepilogativo
| Tema | Principio affermato |
|---|---|
| Collaborazione senza progetto | Presunzione assoluta di subordinazione (art. 69, d.lgs. 276/2003) |
| Natura della conversione | Sanzione tipologica, non effetto risarcitorio automatico |
| Diritti del lavoratore | Spettano solo se provata la prestazione lavorativa |
| Retribuzione | Proporzionata al lavoro svolto (art. 36 Cost., art. 2094 c.c.) |
| Collegamento con contratto successivo | Rilevante solo per la continuità del rapporto, non per esonero da oneri probatori |

