Procedimento per responsabilità medico-sanitaria: determinazione della competenza in fase di accertamento tecnico preventivo
La sentenza n. 11804 del 5 maggio 2025, emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, affronta un tema tecnico ma cruciale nel contesto del contenzioso per responsabilità medico-sanitaria: la determinazione della competenza territoriale nel caso in cui il procedimento prenda avvio con un’istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 8 della Legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017).
La pronuncia fornisce un’importante chiarificazione sul principio della “retroazione” degli effetti processuali della domanda giudiziale al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis, influenzando in modo diretto il criterio di radicamento della competenza.
⚖️ Contesto normativo e giurisprudenziale
✅ Art. 8 della l. n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)
Questa norma disciplina il procedimento di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi come condizione di procedibilità per l’azione civile di risarcimento del danno da responsabilità medica. In caso di mancato accordo, il danneggiato può instaurare il giudizio di merito dinanzi al medesimo giudice che ha trattato l’ATP (art. 8, co. 3).
✅ Art. 696-bis c.p.c.
Strumento introdotto per facilitare la composizione bonaria delle liti tecniche, consente al danneggiato di richiedere, prima del giudizio, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) finalizzata alla conciliazione.
✅ Art. 281-undecies c.p.c. (nuovo rito semplificato)
Prevede, tra l’altro, che gli effetti giuridici della domanda giudiziale retroagiscano alla fase preliminare, laddove espressamente previsto dalla legge.
📌 Il caso concreto
Gli eredi di un paziente deceduto avevano depositato un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. presso il Tribunale di Roma, coinvolgendo due strutture sanitarie: l’Ospedale di Frascati (ASL Roma 6) e il Policlinico Umberto I di Roma.
La consulenza tecnica preventiva accertava responsabilità solo a carico dell’ASL Roma 6. Pertanto, il successivo ricorso per il giudizio di merito (ex art. 702-bis c.p.c.) veniva presentato solo nei confronti dell’ASL, sempre davanti al Tribunale di Roma, giudice del procedimento tecnico.
L’ASL, però, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ritenendo competente quello di Velletri, dove ha sede legale. Il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione, nonostante fosse stato originariamente adito nella fase di ATP.
🔍 La questione controversa
Il problema giuridico centrale è:
Quando si determina la competenza territoriale nel procedimento ex art. 8 l. 24/2017?
Al momento della proposizione del ricorso per ATP (696-bis) o del successivo giudizio di merito?
🧑⚖️ La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei danneggiati, affermando un principio di diritto chiaro e importante:
«In tema di responsabilità medico-sanitaria, la competenza va determinata con riferimento al momento in cui viene proposto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., che costituisce l’atto introduttivo del procedimento ex art. 8 l. n. 24/2017, e non può essere modificata in base a circostanze successive, né di fatto né di diritto.»
📌 In altre parole:
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L’accertamento tecnico preventivo è parte integrante del procedimento di responsabilità sanitaria previsto dalla Legge Gelli-Bianco;
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Gli effetti processuali del ricorso per il giudizio di merito retroagiscono alla data del deposito dell’istanza di ATP;
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Il foro competente resta quello del giudice investito del ricorso ex art. 696-bis, anche se successivamente mutano le parti convenute o la struttura responsabile.
📚 Implicazioni pratiche
✅ Per i danneggiati:
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È tutelato il diritto di affidarsi al giudice del ricorso tecnico, evitando complicazioni e cambi di foro che allungherebbero il contenzioso.
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Si rafforza la certezza del giudice naturale precostituito per legge.
✅ Per le strutture sanitarie convenute:
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Devono valutare attentamente la tempestività delle eccezioni preliminari, in quanto la competenza non si ridetermina in base alla successiva selezione dei convenuti.
✅ Per gli operatori del diritto:
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La decisione chiarisce che il procedimento ex art. 8 l. 24/2017 ha una sua unità processuale, e che l’ATP non è solo una condizione di procedibilità, ma anche atto processuale rilevante per la competenza.
🧠 Conclusioni
La sentenza n. 11804/2025 della Cassazione rappresenta un tassello importante nella costruzione della giurisprudenza sul nuovo contenzioso da responsabilità sanitaria, delineato dalla Legge Gelli-Bianco. Il principio di “retroazione” degli effetti del ricorso per ATP consente di evitare contrasti interpretativi e garantisce una gestione più coerente e semplificata del giudizio.
Questa lettura si inserisce perfettamente nel solco delle riforme processuali che tendono a semplificare l’accesso alla giustizia, ridurre i tempi e limitare i conflitti di competenza.

