Infermieri con mansioni di OSS: c’è risarcimento?
L’ordinanza n. 12139/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta importante per il settore sanitario pubblico italiano, in particolare in relazione ai diritti e alle tutele professionali degli infermieri. Con questa decisione, la Corte ha stabilito che l’adibizione stabile e continuativa di un infermiere a mansioni proprie dell’OSS (Operatore Socio-Sanitario) costituisce un demansionamento illegittimo, da cui scaturisce il diritto a un risarcimento del danno.
⚖️ IL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE
La Cassazione ha affermato in modo netto che:
“L’infermiere professionalmente abilitato che venga assegnato, non per esigenze straordinarie, ma in modo ordinario e sistematico a svolgere mansioni proprie dell’OSS, ha diritto a essere risarcito per il danno professionale, morale e di immagine subito.”
La decisione si basa sull’art. 2103 c.c., che vieta il demansionamento, e sul principio costituzionale del rispetto della dignità del lavoratore (art. 35 e 36 Cost.).
👩⚕️ COSA SIGNIFICA “DEQUALIFICARE” UN INFERMIERE?
📉 Il demansionamento consiste in:
-
Assegnare compiti inferiori rispetto alla qualifica formale e al livello di competenza acquisito.
-
Nel caso degli infermieri, si tratta di:
-
Igiene personale del paziente
-
Rifacimento letti
-
Distribuzione dei pasti
-
Altre mansioni tipiche dell’OSS, non dell’infermiere
-
Se questi compiti vengono assegnati occasionalmente, in contesti di emergenza o temporanea necessità, non c’è illecito.
Ma se diventano:
-
ordinari,
-
ripetitivi nel tempo,
-
non giustificati da esigenze di servizio straordinarie o da carenza temporanea di personale,
allora si configura un demansionamento strutturale e vietato.
🏥 IL CASO: UNA ASL ABRUZZESE CONDANNATA
Nel caso specifico, un infermiere assunto con regolare concorso pubblico, è stato per anni incaricato quasi esclusivamente di compiti ausiliari e non infermieristici. L’ASL ha giustificato la decisione con l’assenza di OSS in organico, ma la Corte ha chiarito:
“L’ente datore non può colmare vuoti di organico sfruttando in modo sistematico personale con qualifica superiore, soprattutto in ambiti in cui la professionalità specifica è tutelata per legge.”
La Corte ha quindi riconosciuto un risarcimento pari al 6% della retribuzione mensile percepita per l’intero periodo di demansionamento, come danno professionale e d’immagine.
💼 RILEVANZA PER IL SETTORE SANITARIO
Questa sentenza ha conseguenze rilevanti:
-
Responsabilità delle aziende sanitarie pubbliche
-
Le ASL e gli ospedali devono rispettare i profili professionali definiti nei contratti collettivi e nei regolamenti interni.
-
Non possono “sfruttare” la polivalenza degli infermieri per coprire carenze croniche di OSS.
-
-
Tutela della professionalità sanitaria
-
L’infermiere non è un “sostituto” dell’OSS.
-
Ha competenze cliniche, organizzative e assistenziali che devono essere valorizzate.
-
-
Precedente giurisprudenziale importante
-
La sentenza potrà essere invocata da altri lavoratori in situazioni analoghe.
-
Potrebbe aprire la strada a azioni risarcitorie collettive.
-
🛠️ COME SI DIMOSTRA IL DEMANSIONAMENTO?
Per ottenere giustizia, l’infermiere deve:
-
Dimostrare concretamente quali mansioni ha svolto e per quanto tempo.
-
Documentare che i compiti erano inferiori rispetto al profilo professionale.
-
Dimostrare che la situazione era ripetitiva, duratura e non eccezionale.
-
Raccogliere:
-
Turni di servizio
-
Testimonianze
-
Comunicazioni interne
-
Relazioni sindacali o rapporti disciplinari
-
💰 QUANTO PUÒ VALERE IL RISARCIMENTO?
Non esiste un criterio fisso, ma i tribunali in genere riconoscono:
-
dal 5% al 10% dello stipendio lordo mensile per ciascun mese di demansionamento;
-
Danno all’immagine professionale (specialmente per profili tecnici e sanitari);
-
In certi casi, danno esistenziale, se dimostrabile con evidenze concrete (es. stress, malessere, umiliazione, ridotta progressione di carriera).
🧭 CONCLUSIONI
La Cassazione, con l’ordinanza 12139/2025, ha riaffermato con forza che:
-
L’infermiere non può essere impiegato strutturalmente in mansioni proprie dell’OSS.
-
Il demansionamento non è giustificabile con esigenze organizzative.
-
Chi subisce tale abuso ha diritto a un risarcimento economico per il danno alla dignità e alla professionalità.