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Infermieri con mansioni di OSS: c’è risarcimento?

L’ordinanza n. 12139/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta importante per il settore sanitario pubblico italiano, in particolare in relazione ai diritti e alle tutele professionali degli infermieri. Con questa decisione, la Corte ha stabilito che l’adibizione stabile e continuativa di un infermiere a mansioni proprie dell’OSS (Operatore Socio-Sanitario) costituisce un demansionamento illegittimo, da cui scaturisce il diritto a un risarcimento del danno.


⚖️ IL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE

La Cassazione ha affermato in modo netto che:

“L’infermiere professionalmente abilitato che venga assegnato, non per esigenze straordinarie, ma in modo ordinario e sistematico a svolgere mansioni proprie dell’OSS, ha diritto a essere risarcito per il danno professionale, morale e di immagine subito.”

La decisione si basa sull’art. 2103 c.c., che vieta il demansionamento, e sul principio costituzionale del rispetto della dignità del lavoratore (art. 35 e 36 Cost.).


👩‍⚕️ COSA SIGNIFICA “DEQUALIFICARE” UN INFERMIERE?

📉 Il demansionamento consiste in:

  • Assegnare compiti inferiori rispetto alla qualifica formale e al livello di competenza acquisito.

  • Nel caso degli infermieri, si tratta di:

    • Igiene personale del paziente

    • Rifacimento letti

    • Distribuzione dei pasti

    • Altre mansioni tipiche dell’OSS, non dell’infermiere

Se questi compiti vengono assegnati occasionalmente, in contesti di emergenza o temporanea necessità, non c’è illecito.

Ma se diventano:

  • ordinari,

  • ripetitivi nel tempo,

  • non giustificati da esigenze di servizio straordinarie o da carenza temporanea di personale,

allora si configura un demansionamento strutturale e vietato.


🏥 IL CASO: UNA ASL ABRUZZESE CONDANNATA

Nel caso specifico, un infermiere assunto con regolare concorso pubblico, è stato per anni incaricato quasi esclusivamente di compiti ausiliari e non infermieristici. L’ASL ha giustificato la decisione con l’assenza di OSS in organico, ma la Corte ha chiarito:

“L’ente datore non può colmare vuoti di organico sfruttando in modo sistematico personale con qualifica superiore, soprattutto in ambiti in cui la professionalità specifica è tutelata per legge.”

La Corte ha quindi riconosciuto un risarcimento pari al 6% della retribuzione mensile percepita per l’intero periodo di demansionamento, come danno professionale e d’immagine.


💼 RILEVANZA PER IL SETTORE SANITARIO

Questa sentenza ha conseguenze rilevanti:

  1. Responsabilità delle aziende sanitarie pubbliche

    • Le ASL e gli ospedali devono rispettare i profili professionali definiti nei contratti collettivi e nei regolamenti interni.

    • Non possono “sfruttare” la polivalenza degli infermieri per coprire carenze croniche di OSS.

  2. Tutela della professionalità sanitaria

    • L’infermiere non è un “sostituto” dell’OSS.

    • Ha competenze cliniche, organizzative e assistenziali che devono essere valorizzate.

  3. Precedente giurisprudenziale importante

    • La sentenza potrà essere invocata da altri lavoratori in situazioni analoghe.

    • Potrebbe aprire la strada a azioni risarcitorie collettive.


🛠️ COME SI DIMOSTRA IL DEMANSIONAMENTO?

Per ottenere giustizia, l’infermiere deve:

  • Dimostrare concretamente quali mansioni ha svolto e per quanto tempo.

  • Documentare che i compiti erano inferiori rispetto al profilo professionale.

  • Dimostrare che la situazione era ripetitiva, duratura e non eccezionale.

  • Raccogliere:

    • Turni di servizio

    • Testimonianze

    • Comunicazioni interne

    • Relazioni sindacali o rapporti disciplinari


💰 QUANTO PUÒ VALERE IL RISARCIMENTO?

Non esiste un criterio fisso, ma i tribunali in genere riconoscono:

  • dal 5% al 10% dello stipendio lordo mensile per ciascun mese di demansionamento;

  • Danno all’immagine professionale (specialmente per profili tecnici e sanitari);

  • In certi casi, danno esistenziale, se dimostrabile con evidenze concrete (es. stress, malessere, umiliazione, ridotta progressione di carriera).


🧭 CONCLUSIONI

La Cassazione, con l’ordinanza 12139/2025, ha riaffermato con forza che:

  • L’infermiere non può essere impiegato strutturalmente in mansioni proprie dell’OSS.

  • Il demansionamento non è giustificabile con esigenze organizzative.

  • Chi subisce tale abuso ha diritto a un risarcimento economico per il danno alla dignità e alla professionalità.

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