Compatibilità tra la professione forense e l’insegnamento scolastico
Il tema della compatibilità tra la professione forense e l’insegnamento scolastico è stato oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali e normative. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12204/2025 ha fornito chiarimenti importanti in merito alla possibilità per un docente di esercitare la professione di avvocato, anche contro il Ministero dell’Istruzione, purché siano rispettate alcune condizioni e autorizzazioni.
Vediamo nel dettaglio.
👩🏫👨⚖️ Un docente può fare l’avvocato?
Sì, ma con condizioni.
I docenti della scuola pubblica possono svolgere l’attività di avvocato in modo compatibile, a patto che:
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Abbiano l’autorizzazione del dirigente scolastico (preside),
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L’attività non arrechi pregiudizio alla funzione docente,
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Rispetti i limiti imposti dal Testo Unico Pubblico Impiego (D. Lgs. 165/2001) e dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
✅ Quali condizioni deve rispettare il docente per esercitare la libera professione?
Requisiti principali:
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Autorizzazione preventiva del dirigente scolastico (non è una semplice comunicazione),
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L’attività forense non deve confliggere con l’orario scolastico né interferire con l’insegnamento,
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Non deve compromettere l’imparzialità, il decoro e il buon andamento dell’amministrazione pubblica,
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L’attività non deve essere abituale e prevalente rispetto a quella di insegnante (se docente a tempo pieno),
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Non si devono usare risorse o spazi scolastici per attività professionali.
🏫 L’autorizzazione del preside è sempre necessaria?
Sì, sempre.
Il docente che intende esercitare la professione di avvocato deve chiedere formalmente l’autorizzazione al dirigente scolastico, anche se:
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esercita saltuariamente,
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non ha cause contro il Ministero,
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svolge l’attività al di fuori dell’orario scolastico.
📌 L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento se vengono meno i presupposti (es. conflitti d’interesse, interferenze con la scuola).
⚖️ Un docente avvocato può assumere cause contro il Ministero dell’Istruzione?
Sì, in teoria può farlo, ma con prudenza e verifica preventiva di assenza di conflitto di interessi.
🔍 Secondo l’ordinanza Cassazione n. 12204/2025:
“Non sussiste automatica incompatibilità tra l’attività di insegnante e l’esercizio della professione forense, anche quando il legale assume il patrocinio contro l’Amministrazione scolastica, purché sia autorizzato e non si crei una situazione di interferenza tra i due ruoli.”
Quindi:
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un docente può difendere un altro lavoratore pubblico o uno studente in causa contro il Ministero;
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ma non può difendere sé stesso, né impugnare provvedimenti che coinvolgano direttamente la propria scuola.
📜 Cosa ha stabilito la Cassazione nella sentenza 12204/2025?
L’ordinanza 12204/25 ha riguardato un docente-avvocato che era stato oggetto di procedimento disciplinare per aver:
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svolto la professione legale senza specifica revoca dell’autorizzazione già concessa;
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patrocinato cause contro l’Amministrazione scolastica.
La Corte ha chiarito che:
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l’autorizzazione è sufficiente finché non revocata formalmente;
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il preside può chiedere chiarimenti ma non può implicitamente sospendere l’autorizzazione;
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il docente non viola la legge se continua a lavorare in attesa della revoca ufficiale.
📌 Quindi: finché l’autorizzazione non è espressamente ritirata, il docente può esercitare.
🚫 Quali sono i limiti dell’autorizzazione alla libera professione?
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Divieto di conflitto di interessi con l’amministrazione,
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Impossibilità di assumere incarichi contro la propria scuola o su atti a cui ha partecipato come docente,
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Limiti temporali: l’attività non può interferire con il servizio scolastico,
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Imparzialità e decoro: la condotta deve essere coerente con l’etica pubblica.
⚠️ Cosa rischia il docente che esercita senza autorizzazione o in violazione?
Rischi e sanzioni:
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Sanzione disciplinare (richiamo, sospensione, fino alla decadenza),
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Censura da parte dell’Ordine degli Avvocati per esercizio abusivo in violazione dei doveri deontologici,
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Danno erariale se ci sono profili di incompatibilità retribuita.
La responsabilità può essere aggravata se l’attività è:
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svolta durante l’orario scolastico,
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in conflitto con il ruolo,
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portata avanti senza mai richiedere autorizzazione.
📌 Riepilogo: docente-avvocato, compatibilità e limiti
Domanda | Risposta |
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Un insegnante può fare l’avvocato? | ✅ Sì, se autorizzato |
Serve sempre l’autorizzazione del preside? | ✅ Sì |
Può fare cause contro il Ministero? | ✅ Sì, ma con cautela e senza conflitti |
Se l’autorizzazione non è revocata, può continuare? | ✅ Sì, secondo Cass. 12204/25 |
Quali limiti? | Orari, conflitto interessi, decoro, trasparenza |
Rischi in caso di violazioni? | Disciplinari, deontologici, erariali |