ADICU

Compatibilità tra la professione forense e l’insegnamento scolastico

Il tema della compatibilità tra la professione forense e l’insegnamento scolastico è stato oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali e normative. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12204/2025 ha fornito chiarimenti importanti in merito alla possibilità per un docente di esercitare la professione di avvocato, anche contro il Ministero dell’Istruzione, purché siano rispettate alcune condizioni e autorizzazioni.

Vediamo nel dettaglio.


👩‍🏫👨‍⚖️ Un docente può fare l’avvocato?

Sì, ma con condizioni.
I docenti della scuola pubblica possono svolgere l’attività di avvocato in modo compatibile, a patto che:

  1. Abbiano l’autorizzazione del dirigente scolastico (preside),

  2. L’attività non arrechi pregiudizio alla funzione docente,

  3. Rispetti i limiti imposti dal Testo Unico Pubblico Impiego (D. Lgs. 165/2001) e dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).


Quali condizioni deve rispettare il docente per esercitare la libera professione?

Requisiti principali:

  1. Autorizzazione preventiva del dirigente scolastico (non è una semplice comunicazione),

  2. L’attività forense non deve confliggere con l’orario scolastico né interferire con l’insegnamento,

  3. Non deve compromettere l’imparzialità, il decoro e il buon andamento dell’amministrazione pubblica,

  4. L’attività non deve essere abituale e prevalente rispetto a quella di insegnante (se docente a tempo pieno),

  5. Non si devono usare risorse o spazi scolastici per attività professionali.


🏫 L’autorizzazione del preside è sempre necessaria?

Sì, sempre.
Il docente che intende esercitare la professione di avvocato deve chiedere formalmente l’autorizzazione al dirigente scolastico, anche se:

  • esercita saltuariamente,

  • non ha cause contro il Ministero,

  • svolge l’attività al di fuori dell’orario scolastico.

📌 L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento se vengono meno i presupposti (es. conflitti d’interesse, interferenze con la scuola).


⚖️ Un docente avvocato può assumere cause contro il Ministero dell’Istruzione?

Sì, in teoria può farlo, ma con prudenza e verifica preventiva di assenza di conflitto di interessi.

🔍 Secondo l’ordinanza Cassazione n. 12204/2025:

“Non sussiste automatica incompatibilità tra l’attività di insegnante e l’esercizio della professione forense, anche quando il legale assume il patrocinio contro l’Amministrazione scolastica, purché sia autorizzato e non si crei una situazione di interferenza tra i due ruoli.”

Quindi:

  • un docente può difendere un altro lavoratore pubblico o uno studente in causa contro il Ministero;

  • ma non può difendere sé stesso, né impugnare provvedimenti che coinvolgano direttamente la propria scuola.


📜 Cosa ha stabilito la Cassazione nella sentenza 12204/2025?

L’ordinanza 12204/25 ha riguardato un docente-avvocato che era stato oggetto di procedimento disciplinare per aver:

  • svolto la professione legale senza specifica revoca dell’autorizzazione già concessa;

  • patrocinato cause contro l’Amministrazione scolastica.

La Corte ha chiarito che:

  • l’autorizzazione è sufficiente finché non revocata formalmente;

  • il preside può chiedere chiarimenti ma non può implicitamente sospendere l’autorizzazione;

  • il docente non viola la legge se continua a lavorare in attesa della revoca ufficiale.

📌 Quindi: finché l’autorizzazione non è espressamente ritirata, il docente può esercitare.


🚫 Quali sono i limiti dell’autorizzazione alla libera professione?

  1. Divieto di conflitto di interessi con l’amministrazione,

  2. Impossibilità di assumere incarichi contro la propria scuola o su atti a cui ha partecipato come docente,

  3. Limiti temporali: l’attività non può interferire con il servizio scolastico,

  4. Imparzialità e decoro: la condotta deve essere coerente con l’etica pubblica.


⚠️ Cosa rischia il docente che esercita senza autorizzazione o in violazione?

Rischi e sanzioni:

  • Sanzione disciplinare (richiamo, sospensione, fino alla decadenza),

  • Censura da parte dell’Ordine degli Avvocati per esercizio abusivo in violazione dei doveri deontologici,

  • Danno erariale se ci sono profili di incompatibilità retribuita.

La responsabilità può essere aggravata se l’attività è:

  • svolta durante l’orario scolastico,

  • in conflitto con il ruolo,

  • portata avanti senza mai richiedere autorizzazione.


📌 Riepilogo: docente-avvocato, compatibilità e limiti

Domanda Risposta
Un insegnante può fare l’avvocato? ✅ Sì, se autorizzato
Serve sempre l’autorizzazione del preside? ✅ Sì
Può fare cause contro il Ministero? ✅ Sì, ma con cautela e senza conflitti
Se l’autorizzazione non è revocata, può continuare? ✅ Sì, secondo Cass. 12204/25
Quali limiti? Orari, conflitto interessi, decoro, trasparenza
Rischi in caso di violazioni? Disciplinari, deontologici, erariali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.