Il padre può detrarre le spese di ristrutturazione per la casa del figlio? Analisi dei requisiti e del ruolo della convivenza
La possibilità per un genitore di detrarre le spese di ristrutturazione sostenute per un immobile di proprietà del figlio, in particolare se non convivente, è un tema che richiede un’attenta analisi della normativa fiscale e della consolidata interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza. La norma di riferimento è l’Art. 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto “Bonus Ristrutturazioni”).
Chi ha diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione?
Il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia spetta non solo al proprietario dell’immobile, ma a una platea più ampia di soggetti, a condizione che sostengano effettivamente le spese e che siano in possesso di un titolo idoneo che li legittimi a fruire dell’immobile. Tra i soggetti che possono beneficiare della detrazione rientrano:
- Proprietario o nudo proprietario.
- Titolare di un diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- Detentore dell’immobile: locatario (inquilino con regolare contratto di affitto registrato) o comodatario (con contratto di comodato d’uso registrato).
- Soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa.
- Imprenditori individuali: per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o beni merce.
- Coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.
- Convivente di fatto (more uxorio): per le spese sostenute a partire dal 2016, a condizione che vi sia un legame stabile e si possa dimostrare la convivenza.
- Promissario acquirente: a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato e che l’acquirente sia immesso nel possesso dell’immobile.
- Familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile.
Un familiare che paga i lavori può detrarre anche se non è proprietario?
Sì, un familiare può detrarre le spese di ristrutturazione anche se non è il proprietario dell’immobile, a condizione che sia un “familiare convivente” con il possessore o detentore dell’immobile e che sia lui a sostenere effettivamente le spese.
Per “familiari conviventi” si intendono:
- Il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile).
- I parenti entro il terzo grado.
- Gli affini entro il secondo grado.
Requisiti fondamentali per il familiare convivente:
- Convivenza: Lo status di convivenza con il possessore o detentore dell’immobile deve sussistere già al momento dell’inizio dei lavori o dell’attivazione della procedura (es. CILA/SCIA) e deve persistere al momento del sostenimento delle spese. La convivenza deve risultare da un’attestazione (es. dichiarazione sostitutiva di atto notorio o certificato di stato di famiglia).
- Effettivo sostenimento della spesa: Le fatture devono essere intestate al familiare che intende beneficiare della detrazione e i pagamenti devono essere effettuati da lui tramite bonifico parlante (dove va indicato il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la causale con riferimento all’Art. 16-bis del DPR 917/86, e la partita IVA o il codice fiscale del prestatore d’opera).
Genitore non convivente con il figlio proprietario: può detrarre la spesa per i lavori di casa?
No, un genitore che non è convivente con il figlio proprietario dell’immobile (e che non è proprietario, né titolare di un diritto reale, né comodatario o locatario di quell’immobile) non può detrarre le spese di ristrutturazione.
Il requisito della convivenza è essenziale per i familiari (genitori, figli, ecc.) che non hanno un titolo giuridico di possesso o detenzione sull’immobile (come la proprietà, l’usufrutto, il comodato o la locazione). Se il genitore non convive con il figlio nella casa oggetto di ristrutturazione, viene a mancare il requisito soggettivo per poter fruire della detrazione.
Questo significa che se il padre, pur pagando i lavori, non vive con il figlio nell’immobile oggetto di ristrutturazione, e il figlio è l’unico proprietario (o titolare di un altro diritto idoneo), il padre non ha diritto alla detrazione.
Cosa dicono i giudici sulla detrazione del genitore per casa del figlio non convivente?
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza è consolidato sul fatto che il requisito della convivenza sia imprescindibile per il familiare che intende fruire della detrazione pur non essendo proprietario o titolare di un diritto sull’immobile.
Diverse Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e pronunce giurisprudenziali (anche della Cassazione, sebbene non specificamente su questo identico caso, ma sui principi generali della detrazione) hanno ribadito che:
- La detrazione spetta a chi ha il titolo di possesso o detenzione dell’immobile, oppure al familiare convivente del titolare del titolo.
- La convivenza deve essere effettiva e risultare anagraficamente o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- La finalità della norma è agevolare gli interventi su immobili che costituiscono la dimora o residenza effettiva del nucleo familiare o di una parte di esso, anche se la proprietà è in capo ad uno solo dei membri.
Pertanto, se un genitore paga i lavori di ristrutturazione della casa del figlio, ma non vi convive, e non detiene l’immobile con un titolo idoneo (es. comodato d’uso registrato a suo nome), non potrà beneficiare della detrazione. In tal caso, la detrazione spetterebbe al figlio proprietario (se sostiene le spese, anche se i soldi gli vengono “regalati” dal genitore, purché si configuri una donazione di denaro legalmente tracciabile) o, in alternativa, il genitore potrebbe cedere il denaro al figlio tramite bonifico e il figlio, proprietario dell’immobile e sostenitore formale della spesa, beneficerebbe della detrazione.
Considerazioni pratiche:
- Tracciabilità: È essenziale che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante (o altri mezzi tracciabili) intestato a chi intende fruire della detrazione, con l’indicazione del suo codice fiscale.
- Titolo di detenzione: Se il genitore volesse detrarre le spese e non convivesse, l’unica via sarebbe stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato per l’immobile del figlio, diventando così comodatario e quindi detentore legittimo dell’immobile. Solo in questo modo potrebbe fruire della detrazione, a condizione che l’immobile sia utilizzato per scopi abitativi e non sia un bene strumentale.
In conclusione, la detrazione per le spese di ristrutturazione è un’agevolazione importante, ma strettamente legata alla titolarità di un diritto sull’immobile o, in assenza di questo, al requisito della convivenza con il titolare del diritto. La semplice relazione di parentela, senza convivenza o un titolo idoneo sull’immobile, non è sufficiente.
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