Guardia medica e falso in atto pubblico: la telefonata non è una visita
🏥 Il Caso: “Visita” Medica al Telefono, ma Documentata come Domiciliare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26756 del 2025, ha affrontato un caso in cui un medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, aveva attestato in una scheda di intervento di aver effettuato una visita domiciliare, mentre in realtà aveva solo parlato con il paziente al telefono.
Il medico aveva redatto e sottoscritto un documento interno in cui dichiarava di essere intervenuto a domicilio, ma l’evento non era mai avvenuto. Questa condotta, apparentemente “burocratica”, ha portato alla condanna per falso ideologico in atto pubblico.
⚖️ Il Reato Contestato: Falso Ideologico in Atto Pubblico (Art. 479 c.p.)
Secondo l’articolo 479 del Codice Penale, commette falso ideologico in atto pubblico il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Nel caso specifico, la falsità consisteva nell’attestare un fatto materiale mai avvenuto: la visita a domicilio.
👨⚕️ Il Medico Convenzionato È un Pubblico Ufficiale
Uno dei punti centrali della sentenza è la qualificazione giuridica del medico convenzionato:
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La Corte ribadisce che il medico che opera nell’ambito del SSN, anche se con contratto convenzionale e non da dipendente, svolge pubbliche funzioni.
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In particolare, esercita poteri certificativi e autoritativi, tipici del pubblico ufficiale.
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Questo comporta che gli atti redatti durante l’attività sanitaria hanno valore di atto pubblico, anche se non destinati alla pubblicazione o a un uso esterno immediato.
📌 Conseguenza: ogni falsa attestazione compiuta in questo ambito assume rilevanza penale proprio perché proveniente da un pubblico ufficiale.
🧾 La Scheda di Attestazione: Atto Interno Ma Giuridicamente Rilevante
Un altro punto chiave della decisione riguarda la natura della documentazione interna:
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La scheda di intervento della guardia medica, pur se destinata all’archivio clinico e non al pubblico, è considerata un atto pubblico.
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Infatti, essa concorre alla ricostruzione della prestazione sanitaria, è producibile in giudizio, ha valore medico-legale e può essere utilizzata in ambito assicurativo, disciplinare o giurisdizionale.
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Inoltre, rappresenta un mezzo di rendicontazione dell’attività svolta, anche ai fini della retribuzione o del monitoraggio.
✅ Dunque, non serve che un atto sia “esterno” o “ufficiale” per essere pubblico: basta che provenga da un pubblico ufficiale ed entri nel circuito dell’attività amministrativa.
⚖️ La Difesa del Medico: Violazione Deontologica o Reato?
La difesa dell’imputato ha sostenuto che:
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L’annotazione errata era da ritenersi una mera irregolarità deontologica o disciplinare, non un comportamento penalmente rilevante.
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L’errore era privo di dolo, e comunque non aveva causato danni concreti.
Ma la Corte di Cassazione ha respinto questi argomenti, affermando che:
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Non si trattava di una svista, ma di una consapevole alterazione della verità.
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La documentazione, sebbene interna, aveva pieno valore certificativo.
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Il comportamento lederebbe la fiducia nella funzione pubblica, creando un danno potenziale al sistema sanitario e alla collettività.
🛑 Conclusione della Cassazione: si tratta di reato penale, non di semplice scorrettezza professionale.
🔚 Conclusioni
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La telefonata non può sostituire una visita domiciliare, soprattutto se non viene indicato chiaramente che si tratta di un consulto a distanza.
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Il medico convenzionato con il SSN ha la stessa responsabilità giuridica di un pubblico ufficiale.
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Anche un report interno, se ha valore documentale, è considerato atto pubblico ai fini penali.
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La falsità ideologica, se dolosa, è penalmente perseguibile anche senza danno patrimoniale.
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Questa sentenza crea un precedente giurisprudenziale molto importante, soprattutto per le figure sanitarie che operano in regime di convenzione.

