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Applicazione della tolleranza strumentale nelle rilevazioni del sistema Tutor – Art. 142 Codice della Strada

Cass. civ., Sez. II, ord. 13 giugno 2025, n. 15894

1. Inquadramento della questione

La Corte di Cassazione è intervenuta, con l’ordinanza n. 15894 del 13 giugno 2025, su una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di verbali per eccesso di velocità rilevato tramite sistema “Tutor”, contestati a un’impresa proprietaria di veicoli industriali. La vicenda ruota attorno all’applicazione corretta della riduzione per tolleranza strumentale, ai sensi dell’art. 345, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.


2. Svolgimento del processo

  • Il Giudice di pace aveva annullato i verbali per mancata indicazione della taratura delle apparecchiature Tutor, facendo applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

  • In appello, il Tribunale di Genova, pur riconoscendo che i verbali riportavano la taratura, aveva riqualificato la violazione ai sensi del comma 7 dell’art. 142 C.d.S., ritenendo dovuta una tolleranza più elevata.

  • L’Amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando falsa applicazione della norma.


3. Principi di diritto affermati

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando per nuovo esame.

Principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto ‘Tutor’ (SICVe), al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h, ai sensi dell’art. 345, comma 2, d.P.R. n. 495/1992”.

La Suprema Corte ribadisce che la percentuale di tolleranza è unica e inderogabile, indipendentemente dal tipo di strumento utilizzato per la rilevazione (sia esso autovelox, telelaser o sistema SICVe).


4. Commento e note giurisprudenziali

4.1 Sistema SICVe e tolleranza

Il sistema Tutor (o SICVe – Sistema Informativo per il Controllo della Velocità) è una tecnologia che misura la velocità media tra due punti. È incluso tra i dispositivi elettronici certificati ai sensi dell’art. 45 C.d.S. e soggetto alla disciplina di cui all’art. 345 Reg. esec. C.d.S.

La giurisprudenza ha più volte confermato che:

  • La tolleranza del 5% (o 5 km/h, se superiore) si applica a tutte le modalità di accertamento automatico della velocità:
    📌 Cass. civ., Sez. II, n. 533/2018
    📌 Cass. civ., Sez. II, n. 24757/2019
    📌 Cass. civ., Sez. II, n. 5873/2017

  • La tolleranza non può essere aumentata arbitrariamente dal giudice, nemmeno per differenziare tra strumenti puntuali (autovelox) e strumenti a rilevamento medio (Tutor).

4.2 Effetto della mancata taratura

La sentenza Corte cost. n. 113/2015 ha affermato che l’efficacia probatoria delle rilevazioni è subordinata alla taratura periodica e certificata dello strumento. Tuttavia, nella specie, la Corte ha verificato che i verbali riportavano tale dato, rendendo infondata la pronuncia di annullamento in primo grado.


5. Conclusioni

La decisione rappresenta un’importante riaffermazione della uniformità nell’applicazione del margine di tolleranza strumentale, rifiutando qualsiasi deroga fondata sulla natura del dispositivo.

La Corte:

  • Ristabilisce il principio secondo cui le norme sulla tolleranza sono tassative;

  • Ribadisce l’orientamento consolidato che qualsiasi accertamento elettronico della velocità richiede la certificazione della taratura;

  • Sottolinea che la discrezionalità del giudice nella “rideterminazione” della sanzione deve fermarsi davanti a parametri tecnici legali.

La sentenza si allinea a una tendenza giurisprudenziale volta a garantire certezza e omogeneità nell’applicazione del diritto sanzionatorio stradale, evitando interpretazioni divergenti che possano alterare la parità di trattamento tra automobilisti.


📚 Riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., Sez. II, ord. 13 giugno 2025, n. 15894

  • Cass. civ., Sez. II, n. 533/2018

  • Cass. civ., Sez. II, n. 24757/2019

  • Cass. civ., Sez. II, n. 5873/2017

  • Corte cost., sent. n. 113/2015


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