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Impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del relativo preavviso

Nota a Sentenza: Cassazione Civile, Sez. 5, Ordinanza n. 19884 del 17 luglio 2025

1. Riferimenti del provvedimento:

  • Massima: La presente ordinanza affronta i profili di ammissibilità dell’appello dell’Agente della Riscossione e la prova della notifica delle cartelle esattoriali. In particolare, si ribadisce che l’avviso di ricevimento è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, senza necessità di depositare anche la copia della cartella stessa, e che la contestazione di non conformità delle copie agli originali deve essere specifica e circostanziata. Si conferma, inoltre, che le domande ed eccezioni non riproposte in appello dall’appellato si considerano rinunciate.
  • Estremi: Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 19884 del 17 luglio 2025 (Presidente: Giacomo Maria Stalla; Relatore: Ugo Candia).
  • Oggetto della controversia: Impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del relativo preavviso, minacciato dall’Agente della Riscossione per il mancato pagamento di pretese fiscali indicate in cartelle esattoriali.

2. I Fatti Salienti e il Contesto Processuale: Marco ricorreva in Cassazione avverso la sentenza n. 3255/3/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riformando la decisione di primo grado che presumibilmente aveva annullato l’atto impositivo. La CTR motivava la sua decisione su due punti principali:

  1. Non era obbligatorio per l’Agente della Riscossione allegare gli originali delle cartelle esattoriali, essendo sufficiente la prova delle notifiche tramite le copie degli avvisi di ricevimento, non validamente disconosciute dal contribuente.
  2. Una volta dimostrata la notifica delle cartelle, l’appello dell’Agenzia doveva essere accolto poiché il contribuente (appellato) non aveva riproposto in appello le altre ragioni di impugnazione avanzate con il ricorso originario.

Marco Nardi proponeva ricorso per cassazione, basandosi su quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha presentato difese.

3. I Motivi di Ricorso del Contribuente:

  1. Primo Motivo (violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992): Inammissibilità dell’appello dell’Agente della Riscossione per aver sviluppato il gravame su ragioni diverse da quelle oggetto del giudizio di primo grado, senza articolare censure specifiche sulla sentenza impugnata (che aveva accolto l’eccezione di nullità del preavviso per omessa notifica delle cartelle).
  2. Secondo Motivo (violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. 602/1973 e art. 6 della legge n. 212/2000): Insufficienza dell’estratto di ruolo come prova della notifica delle cartelle e omessa produzione delle cartelle stesse (essendosi l’Agente limitato a produrre solo copie delle relate di notifica e degli estratti di ruolo).
  3. Terzo e Quarto Motivo (violazione degli artt. 77, comma 2-bis d.P.R. n. 602/1973, 7, commi 1 e 2 legge n. 212/2000, 21-septies legge n. 241/1990): Nullità/inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione dei beni su cui iscrivere ipoteca e per la mancata sottoscrizione dell’atto.

4. Le Ragioni della Decisione della Cassazione:

4.1. Sul Primo Motivo (Infondato): La Corte rileva che la CTR, nel riepilogare le motivazioni della decisione di primo grado, aveva evidenziato che l’accoglimento del ricorso originario era basato sulla mancata produzione degli originali delle cartelle e delle relate di notifica da parte del concessionario. Il tema delle notifiche delle cartelle esattoriali aveva costituito un motivo di appello specifico, pertinente e ammissibile da parte dell’Agente della Riscossione, poiché mirava a confutare il presupposto su cui si era fondata la decisione di primo grado. La doglianza del contribuente è, quindi, infondata.

4.2. Sul Secondo Motivo (Inammissibile): La Cassazione dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., in quanto la questione era già stata oggetto di ripetute pronunce di legittimità. La Corte ribadisce che:

  • La prova del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Non è necessario che l’Agente della Riscossione depositi anche la copia della cartella di pagamento. Una volta che l’avviso di ricevimento dimostra che la cartella è pervenuta all’indirizzo del destinatario, si presume la conoscenza (art. 1335 c.c.), superabile solo con la prova del destinatario di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.
  • In caso di produzione di copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, se l’obbligato contesta la conformità (ex art. 2719 c.c.), il giudice non può limitarsi a negare l’efficacia probatoria alla copia. Deve invece valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori, inclusi quelli presuntivi, e tenendo conto dell’eventuale attestazione dell’Agente della Riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. La Cassazione rileva che la CTR si è uniformata a questi principi, accertando in fatto che il contribuente non aveva assolto all’onere di una contestazione chiara e circostanziata della difformità delle copie, non specificando gli aspetti per i quali esse differivano dall’originale. Questo accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità.

4.3. Su Terzo e Quarto Motivo (Inammissibili): Questi motivi sono dichiarati inammissibili. La CTR aveva applicato l’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 (richiamato dall’attuale art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. sulla “doppia conforme” e sulla rinuncia implicita delle eccezioni non riproposte). Tale norma stabilisce che le domande ed eccezioni non accolte (o non esaminate) dal giudice di primo grado e non riproposte in appello dall’appellato si considerano rinunciate. Il Giudice regionale aveva testualmente affermato che, “Dimostrata la validità delle prove addotte da parte del concessionario, l’appello deve essere accolto e preso atto che l’appellato con le controdeduzioni non ha riproposto le altre motivazioni del ricorso introduttivo, va rigettato il ricorso introduttivo della parte e confermata la validità della comunicazione di iscrizione ipotecaria da parte del concessionario”. La Cassazione rileva che questa specifica ed autonoma statuizione della CTR non è stata impugnata dal contribuente. Non avendo confutato tale ragione decisoria, essa assume valore di statuizione definitiva, precludendo un sindacato in Cassazione sulle censure originarie non riproposte.

5. Dispositivo: La Corte rigetta il ricorso. Non liquida le spese del grado di giudizio, poiché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha presentato difese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

6. Commento Tecnico-Giuridico:

L’ordinanza in commento si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai granitica della Suprema Corte in materia di prova della notifica delle cartelle esattoriali e di onere di contestazione delle copie fotostatiche.

Prova della notifica: La Corte conferma che la prova madre del perfezionamento della notifica è l’avviso di ricevimento (o la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario). Non è richiesta la produzione della copia della cartella stessa in giudizio. Questo principio, fondato sulla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. e sul principio di “vicinanza della prova” (essendo la cartella in possesso del destinatario), è funzionale a snellire l’onere probatorio per l’Agente della Riscossione, garantendo al contempo il diritto di difesa del contribuente che può disconoscere o contestare il contenuto.

Contestazione delle copie: Cruciale è la ribadita esigenza di una contestazione “specifica e circostanziata” delle copie fotostatiche prodotte dall’Agente della Riscossione. Non basta un generico “disconosco” ex art. 2719 c.c.. Il contribuente deve indicare esattamente quali difformità sussistono tra la copia e l’originale e perché tali difformità sarebbero rilevanti per la validità o il contenuto dell’atto. In assenza di tale specificità, la copia mantiene la sua efficacia probatoria, e il giudice di merito può valutare anche la sola attestazione di conformità all’originale informatico in possesso dell’Agente. Questa rigorosità mira a evitare contestazioni pretestuose e a garantire la celerità del processo.

Principio di “rinuncia implicita” in appello: L’ordinanza riafferma con forza il principio di cui all’art. 56 del D.Lgs. 546/1992 (ora sostanzialmente confluito nel nuovo rito processuale tributario e civile) che opera una “rinuncia implicita” delle domande ed eccezioni non riproposte dall’appellato. Se il contribuente, pur avendo vinto in primo grado su una motivazione (es. nullità della notifica), non ripropone in appello tutte le altre eccezioni e motivi di nullità avanzati in primo grado (nel caso in cui la CTR accogliesse l’appello dell’Amministrazione sulla notifica), tali eccezioni si considerano abbandonate. Questo impone al contribuente di essere estremamente diligente nella redazione delle proprie controdeduzioni in appello, riproponendo esplicitamente tutte le questioni che intende sottoporre al giudice di secondo grado, anche quelle su cui non vi è stata una statuizione espressa in primo grado ma che potrebbero tornare rilevanti in caso di riforma della sentenza. La mancata riproposizione le rende “precluse” e insindacabili anche in Cassazione, qualora la statuizione della CTR che rileva tale abbandono non sia stata autonomamente impugnata.

Nel caso specifico, la soccombenza del contribuente è stata determinata da una combinazione di fattori: la corretta prova della notifica fornita dall’Agente (con la mancata specifica contestazione della copia da parte del contribuente) e la preclusione delle altre eccezioni non riproposte in appello. L’ordinanza è un utile promemoria per i difensori tributari sull’importanza del rigore procedurale e probatorio in ogni fase del contenzioso.


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