Omologazione dell’autovelox e prova della regolarità dell’accertamento
Cass. civ., Sez. II, Ord. 26 maggio 2025, n. 13997
1. Inquadramento del caso
Con l’ordinanza n. 13997/2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla validità di un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142 C.d.S. (superamento dei limiti di velocità), fondato su rilievo effettuato mediante dispositivo autovelox. Il ricorso per cassazione si fondava sulla presunta mancanza di prova dell’omologazione dell’apparecchiatura, sostenendo che essa fosse solo “approvata”.
2. La vicenda processuale
Il ricorrente aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace, contestando l’illegittimità del verbale per difetto di omologazione dell’apparecchio (modello Sodi Scientifica 106 Premium, matricola 954997).
Il Giudice di Pace e successivamente il Tribunale di Lecce avevano respinto la domanda, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dalla P.A. a dimostrare l’omologazione.
Con il ricorso in Cassazione il ricorrente ha lamentato:
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Violazione dell’art. 45 comma 6 C.d.S., dell’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo l’errata valutazione dell’onere probatorio in tema di omologazione.
3. Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, per le seguenti ragioni:
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La statuizione del giudice di merito si fonda su accertamento di fatto, avvalorato dalla documentazione amministrativa acquisita, che dimostra la regolare omologazione del dispositivo.
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La Corte ribadisce che tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità se fondata su motivazione logica e congrua.
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Inoltre, l’autovelox è ritenuto debitamente omologato in forza del verbale, che fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c.
📌 Sul punto, la Cassazione richiama la propria giurisprudenza consolidata:
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Cass. civ., Sez. II, n. 10505/2024
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Cass. civ., Sez. II, n. 20913/2024
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Cass. civ., Sez. II, n. 12924/2025
4. Valore probatorio del verbale e querela di falso
La Corte ribadisce il principio per cui:
“Il verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In tema di autovelox, ciò include anche la dichiarazione circa l’omologazione del dispositivo utilizzato.
Questo orientamento è in linea con la storica Cass. civ., Sez. II, n. 6565/2007 e confermato più di recente da:
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Cass. civ., Sez. II, n. 7140/2025
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Cass. civ., Sez. II, n. 28398/2024
La querela di falso costituisce quindi l’unico strumento per mettere in discussione l’efficacia probatoria del verbale laddove si contesti la veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale.
5. Sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte, ravvisando una condotta processuale abusiva, ha condannato il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. – norma che prevede una sanzione pecuniaria automatica nel caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto in evidente contrasto con diritto vivente.
📌 Sull’applicazione della norma in questione si richiamano le recenti decisioni delle Sezioni Unite:
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Cass., SS.UU., ord. n. 27433/2023
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Cass., SS.UU., ord. n. 27195/2023
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Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27947/2023
6. Conclusioni
La sentenza conferma e consolida una linea interpretativa molto rigida in materia di accertamenti elettronici delle infrazioni:
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L’apparecchiatura deve essere omologata, non è sufficiente la mera approvazione.
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L’onere della prova sull’omologazione non grava sull’Amministrazione quando la stessa è attestata nel verbale: in tal caso, fa fede fino a querela di falso.
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Il controllo della legittimità dell’atto amministrativo non può tradursi in un riesame del merito in Cassazione.
La decisione ha rilevanti implicazioni pratiche per tutti i ricorsi contro sanzioni da autovelox, in quanto limita fortemente la possibilità di contestare il presunto difetto di omologazione senza ricorrere alla querela di falso.
📚 Riferimenti giurisprudenziali
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Cass. civ., Sez. II, ord. 26 maggio 2025, n. 13997
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Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10505/2024
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Cass. civ., Sez. II, n. 7140/2025
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Cass. civ., Sez. II, n. 28398/2024
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Cass. civ., Sez. II, n. 6565/2007
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Cass., SS.UU., ord. n. 27433/2023
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Cass., SS.UU., ord. n. 27195/2023

