La responsabilità dei soci per il debito tributario di una società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese
Nota a Sentenza: Cassazione Civile, Sez. 5, Ord. n. 19756/2025
Massima:
La responsabilità dei soci per il debito tributario di una società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, configurabile solo previa riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, richiede la preventiva contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria attraverso un apposito avviso di accertamento notificato ai soci stessi. Non è sufficiente l’atto di intimazione successivo alla consolidazione dell’atto impositivo nei confronti della società estinta, in assenza di tale previa contestazione.
Decisione della Corte e Motivazioni:
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso con riferimento alla posizione dei soci, rigettando il primo e il terzo motivo e dichiarando assorbito il quarto.
In particolare, la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 12/02/2025, n. 3625), secondo la quale, per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario di una società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce un elemento che l’amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che l’atto di intimazione successivo alla consolidazione dell’atto impositivo nei confronti della società estinta non potesse essere emesso nei confronti dei soci senza la previa contestazione della riscossione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione.
La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio.
Commento Tecnico-Giuridico:
La pronuncia in esame è di notevole importanza in quanto ribadisce e applica un principio fondamentale in materia di responsabilità dei soci per debiti tributari di società estinte. La Corte, recependo l’orientamento delle Sezioni Unite, sottolinea la necessità di un atto impositivo specifico (avviso di accertamento) nei confronti dei soci, qualora si intenda contestare la riscossione di somme in sede di liquidazione. Questo non solo tutela il diritto di difesa dei soci, ma anche assicura il corretto inquadramento giuridico della pretesa tributaria nei loro confronti.
La distinzione operata dalla Corte tra la posizione della società cessionaria, per la quale la notifica degli avvisi di accertamento non era necessaria in quanto coobbligata solidale ex art. 14, comma 4, d.lgs. 472/1997, e quella dei soci è cruciale. Per la società, la configurabilità della “frode ai creditori tributari” è sufficiente a fondare la responsabilità illimitata, rendendo superflua la notifica degli atti prodromici. Per i soci, invece, la responsabilità non discende automaticamente dalla cessione fraudolenta o dalla posizione di amministratori, ma richiede la prova della percezione di somme in sede di liquidazione e la successiva notifica di un apposito avviso di accertamento individuale.
Questa decisione rafforza la garanzia per i soci che, in assenza di una specifica contestazione fiscale relativa alla loro posizione di liquidatori o percettori di somme, non possono essere automaticamente chiamati a rispondere dei debiti tributari della società estinta tramite un mero atto di intimazione. La sentenza evidenzia, inoltre, l’attenzione della Suprema Corte alla corretta applicazione delle norme procedurali in materia di notifica e di onere della prova in capo all’amministrazione finanziaria. La doppia soccombenza, spesso un ostacolo in Cassazione per i motivi di merito, non ha impedito alla Corte di accogliere il motivo relativo alla violazione di legge sulla responsabilità dei soci, riaffermando l’importanza del rispetto delle procedure per la legittimità della pretesa tributaria.
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