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Legittimità di un verbale di accertamento per eccesso di velocità rilevato tramite dispositivo elettronico

Cass. civ., Sez. II, ord. 8 gennaio 2025, n. 428


Oggetto del giudizio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 428/2025, è stata chiamata a decidere sul ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di Torino, che aveva confermato la legittimità di un verbale di accertamento per eccesso di velocità rilevato tramite dispositivo elettronico. Il ricorrente aveva sollevato numerosi motivi inerenti alla presunta nullità del verbale per carenza di segnaletica adeguata e mancata indicazione della taratura del dispositivo.


1. Presegnalazione delle postazioni autovelox

La Corte ribadisce che l’obbligo di presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità è un adempimento imposto per legge (art. 4 del D.L. n. 121/2002 convertito in L. n. 168/2002 e art. 142, comma 6-bis, CdS), la cui inosservanza può comportare la nullità dell’accertamento. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che:

  • la presenza del cartello è circostanza oggettiva percepibile dal verbalizzato e che

  • la mancata menzione della segnaletica nel verbale non incide sulla validità dello stesso, purché sia accertata in giudizio la reale esistenza del cartello【Cass. n. 11792/2020; Cass. n. 1661/2019】.

Nota giurisprudenziale: La Corte si pone nel solco della giurisprudenza consolidata che distingue tra l’obbligo sostanziale di presegnalazione (a carico dell’amministrazione) e l’assenza di un obbligo formale di descrizione dettagliata della segnaletica nel verbale【Cass. n. 7419/2009; Cass. n. 21634/2009】.


2. Segnaletica fissa e mobile: valore giuridico delle direttive ministeriali

Il ricorrente lamentava l’omessa applicazione della “Direttiva Minniti” del 2017 che raccomanda l’uso congiunto di segnaletica fissa e mobile in caso di postazioni non permanenti.

La Corte afferma che tali direttive non hanno valore normativo vincolante, ma costituiscono meri ordini di servizio privi di rango legislativo. Pertanto, non vincolano l’autorità giudiziaria che deve riferirsi alle sole disposizioni di legge.

Nota giurisprudenziale: La pronuncia conferma quanto affermato in precedenza dalla Cassazione, secondo cui la funzione di avviso è adeguatamente assolta da qualsiasi segnale preventivo, fisso o mobile【Cass. n. 30207/2019】.


3. Onere della prova in giudizio e visibilità della segnaletica

Secondo la Corte, l’onere della prova sulla concreta inidoneità della segnaletica spetta all’opponente. Il verbale, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata fino a querela di falso (art. 2700 c.c.). Di conseguenza, l’affermazione dell’inesistenza della segnaletica deve essere provata dall’opponente.

Nota giurisprudenziale: Anche in questo passaggio la Corte ribadisce un orientamento consolidato, in base al quale la Pubblica Amministrazione ha l’onere di dimostrare l’adempimento degli obblighi legali solo a fronte di una contestazione specifica e motivata【Cass. n. 6242/1999; Cass. n. 23566/2017】.


4. Taratura e funzionalità delle apparecchiature: necessità della prova, non della menzione nel verbale

Un ulteriore motivo di doglianza riguardava la mancanza nel verbale degli estremi della taratura periodica del dispositivo. La Cassazione ha respinto tale censura, chiarendo che:

  • non è necessario che il verbale contenga tale menzione;

  • è sufficiente che l’Amministrazione, in giudizio, dimostri di aver effettuato le verifiche di taratura;

  • l’onere di dimostrare eventuali difetti dello strumento grava sul ricorrente.

Nota giurisprudenziale: In linea con Cass. n. 1921/2019, Cass. n. 17574/2021 e la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, la taratura periodica è condizione essenziale per la validità dell’accertamento, ma la sua dimostrazione può avvenire anche successivamente al verbale, in sede di giudizio【Cass. n. 5227/2018; Cass. n. 9645/2016】.


5. Contributo unificato e principio di soccombenza

La Corte, rigettando il ricorso, ha condannato la parte ricorrente alle spese di giudizio e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.


Conclusioni

L’ordinanza n. 428/2025 conferma e rafforza l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di accertamenti per violazione dei limiti di velocità. In particolare, essa:

  • riafferma la distinzione tra obblighi sostanziali e formali nella redazione dei verbali;

  • limita l’efficacia normativa delle direttive ministeriali;

  • individua con chiarezza i criteri di riparto dell’onere probatorio tra le parti.

Si tratta dunque di una decisione di grande rilievo, che consolida i principi in tema di tutela del contraddittorio, onere della prova e legittimità dell’azione amministrativa nel contesto dei controlli stradali.


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