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Opposizione a decreto di liquidazione del compenso al CTU

📌 Nota a sentenza – Cass. Civ., Sez. II, ord. 17 luglio 2025, n. 20005

1. Contesto della decisione

La controversia origina da un’opposizione, proposta dinanzi al Tribunale, contro un decreto di liquidazione in favore di un CTU in un procedimento di scioglimento di comunione ereditaria. Il Tribunale, accogliendo parzialmente l’opposizione, aveva ridotto il compenso e confermato la liquidazione integrale delle spese vive. Avverso tale ordinanza era stato proposto un primo ricorso per cassazione, accolto dalla Corte con ordinanza n. 36344/2021, per omessa verifica circa la documentazione delle spese vive.

Riassunto il giudizio, il Tribunale ha escluso la liquidazione delle spese vive perché non documentate e ha compensato integralmente le spese del giudizio. Avverso tale seconda ordinanza sono stati proposti un ricorso principale (per omessa motivazione sulla compensazione) e un ricorso incidentale (per erronea valutazione delle spese vive).


2. Questioni giuridiche trattate

La decisione verte su due profili:

  • La natura e il livello di prova richiesto per la liquidazione delle spese vive in favore del CTU;

  • La legittimità della compensazione delle spese processuali e la sufficienza della relativa motivazione.


3. Inammissibilità del ricorso incidentale

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale che denunciava la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omesso esame della documentazione prodotta dal CTU in relazione alle spese vive. Secondo la Corte:

“Il motivo difetta di specificità perché si limita ad elencare le attività svolte e non le relative spese documentate, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.”.

La censura è qualificabile come errore revocatorio (art. 395 c.p.c.), in quanto fondata su una presunta svista materiale del Tribunale nell’esame degli atti, e quindi non proponibile in sede di legittimità.

⚖️ Giurisprudenza richiamata:

  • Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867: distingue tra errore revocatorio e vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.;

  • Cass., Sez. III, 18 gennaio 2023, n. 1269: le spese vive devono essere analiticamente documentate ai fini della loro liquidazione.


4. Compensazione delle spese di lite

Il ricorrente principale ha lamentato violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo l’illegittimità della compensazione in assenza dei presupposti.

La Corte ha rigettato la doglianza, affermando che:

“L’accoglimento parziale della domanda di opposizione integra una ragione giustificatrice idonea a legittimare la compensazione totale delle spese ex art. 92, co. 2, c.p.c.”.

La Corte si è uniformata all’insegnamento delle Sezioni Unite:

🧾 Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061:

“L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza degli altri presupposti dell’art. 92, co. 2 c.p.c., ma non consente la condanna della parte vittoriosa”.

La compensazione è stata dunque motivata in base alla reciproca soccombenza parziale, derivante dall’accoglimento limitato dell’opposizione.


5. Principio di diritto enucleato

“È legittima la compensazione delle spese processuali disposta in presenza di accoglimento parziale dell’opposizione al decreto di liquidazione del CTU, in quanto configurante una forma di soccombenza reciproca; l’omessa liquidazione delle spese vive non documentate non può essere censurata in sede di legittimità se non risultano indicati specificamente gli atti da cui esse emergerebbero”.


6. Osservazioni conclusive

La pronuncia rappresenta un importante chiarimento in materia di opposizione ai compensi del CTU, con due messaggi chiari:

  • La documentazione delle spese vive è un requisito essenziale per la liquidazione, e la relativa prova deve essere puntuale e analitica;

  • La compensazione delle spese processuali non necessita di motivazioni articolate se sorretta da una soccombenza reciproca anche parziale, in linea con l’art. 92, co. 2, c.p.c.


📚 Riferimenti giurisprudenziali utili

  • Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061

  • Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867

  • Cass., Sez. III, 18/01/2023, n. 1269

  • Cass., Sez. VI-2, 14/02/2019, n. 4406

  • Cass., Sez. II, 24/05/2022, n. 16617


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