Assenza del decreto prefettizio autorizzativo per l’installazione del dispositivo su una strada urbana di quartiere
Cass. civ., sez. II, ord. 8 gennaio 2025, n. 412
1. Fatto e Procedimento
Con l’ordinanza n. 412/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Patti, che aveva riformato la pronuncia del Giudice di Pace in materia di sanzione per eccesso di velocità rilevata mediante autovelox. Il verbale, emesso dalla Polizia Municipale, contestava una violazione dell’art. 142, comma 7, del Codice della Strada (CdS), accertata mediante dispositivo mobile di rilevamento.
L’automobilista ricorrente lamentava l’illegittimità della rilevazione in assenza del decreto prefettizio autorizzativo per l’installazione del dispositivo su una strada urbana di quartiere, invocando la nullità del verbale per violazione degli artt. 4 D.L. 121/2002 (conv. L. 168/2002), 200 e 201 CdS, nonché degli artt. 383 e 384 Reg. esec. CdS.
2. Le Questioni Giuridiche Affrontate
Il ricorso si fondava essenzialmente su tre motivi:
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Violazione delle norme sulla tipologia di strade idonee all’installazione degli autovelox (art. 4 D.L. 121/2002 e art. 2 CdS);
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Violazione dell’obbligo di motivazione del verbale circa l’impossibilità della contestazione immediata (art. 201 CdS);
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Omissione di esame sull’illegittimità del decreto prefettizio, sollevata in primo grado.
3. La Decisione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. In particolare, ha chiarito che:
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L’accertamento effettuato con dispositivi mobili gestiti direttamente dagli agenti rientra nella previsione dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS. In tal caso, la contestazione può essere differita, anche in assenza di decreto prefettizio, a prescindere dalla tipologia della strada su cui si effettua il rilevamento.
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Solo per i dispositivi fissi, ai sensi della lett. f) del medesimo comma, l’accertamento su strade urbane di scorrimento ed extraurbane secondarie richiede l’individuazione tramite decreto prefettizio. In tali casi, la mancata indicazione del decreto nel verbale comporta vizio di motivazione (cfr. Cass. 10918/2021; Cass. 22627/2023).
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Il verbale in oggetto menzionava chiaramente l’uso di dispositivo mobile con postazione presidiata, rientrando dunque nella fattispecie della lett. e). La contestazione differita risultava dunque legittima e non richiedeva l’autorizzazione prefettizia.
4. Precedenti Giurisprudenziali Rilevanti
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Cass. 22627/2023: ribadisce la distinzione tra dispositivi mobili (lett. e) e fissi (lett. f), specificando che solo per i secondi è necessario il decreto prefettizio.
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Cass. 10918/2021: l’assenza di riferimento al decreto prefettizio nei verbali relativi a dispositivi fissi configura vizio di motivazione.
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Cass. 6432/2014, Cass. S.U. 3936/2012 e Cass. 21523/2011: confermano l’ammissibilità della contestazione differita in presenza di dispositivi mobili gestiti da organi di polizia.
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Cass. 23726/2018: sottolinea il principio di motivazione del verbale quale garanzia difensiva dell’automobilista.
5. Osservazioni Conclusive
La Corte ha ribadito una linea interpretativa coerente con l’orientamento maggioritario secondo cui la discriminante tra obbligo di autorizzazione prefettizia o meno non è il tipo di strada, ma il tipo di dispositivo utilizzato e la presenza dell’agente.
Ne consegue che:
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Per i dispositivi fissi non presidiati, è essenziale l’individuazione prefettizia del tratto stradale e il riferimento nel verbale.
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Per i dispositivi mobili presidiati, non vi è necessità di autorizzazione prefettizia, ed è legittima la contestazione differita.
La sentenza si segnala per la chiarezza nella sistematizzazione normativa e per il richiamo costante ai precedenti conformi, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto in un ambito frequentemente oggetto di contenzioso.

