Cass., Sez. Unite civili, ord. 6 agosto 2025, n. 22771
Massima redazionale
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione anche quando il giudice ordinario, in sede cautelare (rigetto di sospensione e reclamo), abbia anticipato una statuizione sulla giurisdizione: il provvedimento cautelare conserva carattere provvisorio e non fa stato.
Nel merito, nelle controversie aventi ad oggetto un’intimazione di pagamento che cumula crediti tributari e crediti previdenziali (da avviso di addebito INPS), la giurisdizione è ripartita: al giudice tributario per i primi, al giudice ordinario – sezione lavoro per i secondi. È esclusa ogni vis attractiva del giudice del lavoro, stante l’inderogabilità della giurisdizione per connessione; i problemi di coordinamento tra giudizi si risolvono con gli strumenti di sospensione del procedimento pregiudicato.
Parole chiave
Regolamento preventivo di giurisdizione – Intimazione di pagamento – Cartelle tributarie – Avviso di addebito INPS – Giudice tributario – Giudice ordinario (lavoro) – Inderogabilità per connessione – Sospensione del processo pregiudicato.
Fatti di causa (sintesi)
Una società cooperativa impugnava innanzi al Tribunale di Milano – lavoro un’intimazione di pagamento successiva a cartelle (crediti tributari) e a avviso di addebito (crediti previdenziali). Il Tribunale, in fase cautelare, negava la sospensione e affermava il difetto di giurisdizione quanto ai crediti tributari, trattenendo la causa solo per quelli previdenziali. La società proponeva regolamento preventivo dinanzi alle Sezioni Unite, sostenendo l’inscindibilità dell’impugnazione e la vis attractiva del giudice del lavoro. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva l’inammissibilità del regolamento e, in subordine, il suo rigetto.
Questioni
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Se la statuizione cautelare sulla giurisdizione precluda il regolamento preventivo.
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Se la presenza, in un unico atto esecutivo, di crediti misti (tributari/previdenziali) consenta l’attrazione alla giurisdizione del giudice del lavoro ovvero imponga un riparto.
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Quali strumenti processuali debbano governare il coordinamento tra giudizi pendenti innanzi a giudici diversi.
Ragioni della decisione
a) Ammissibilità del regolamento
Le Sezioni Unite escludono che ordinanze cautelari (rigetto di sospensione e di reclamo) possano cristallizzare la giurisdizione: si tratta di provvedimenti non decisori, privi di attitudine al giudicato, rivalutabili nel corso del merito. Persiste, dunque, l’interesse al regolamento.
b) Riparto di giurisdizione
È riaffermato il criterio oggettivo:
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le liti su crediti previdenziali (avviso di addebito INPS) attengono a diritti e obblighi del rapporto previdenziale e appartengono alla giurisdizione ordinaria – lavoro;
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le liti su crediti tributari (cartelle, intimazione per tributi) appartengono alla giurisdizione tributaria.
Non è consentito attrarre l’intera controversia al giudice del lavoro sul presupposto dell’“unitarietà” dell’atto o dell’accertamento: opera il principio di inderogabilità della giurisdizione per connessione.
c) Coordinamento tra giurisdizioni
Le eventuali interdipendenze tra le due pretese si gestiscono con gli istituti della sospensione del processo pregiudicato, evitando sia duplicazioni decisorie incoerenti sia violazioni delle sfere funzionali dei giudici coinvolti.
d) Esito
La Corte dichiara la giurisdizione tributaria per i crediti tributari e la giurisdizione ordinaria per i crediti previdenziali, rimettendo la regolazione delle spese ai giudici del merito.
Principi di diritto (formulazione)
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«Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in presenza di pregresse statuizioni cautelari sulla giurisdizione, prive di attitudine al giudicato.»
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«In presenza di un’intimazione di pagamento recante crediti tributari e previdenziali, la giurisdizione è ripartita: giudice tributario per i primi, giudice ordinario – lavoro per i secondi; è esclusa ogni vis attractiva per connessione.»
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«I profili di coordinamento tra giudizi appartenenti a giurisdizioni diverse si risolvono mediante gli strumenti di sospensione del procedimento pregiudicato, non mediante deroghe alla ripartizione della giurisdizione.»
Osservazioni
La pronuncia, di nitido valore nomofilattico, offre una traccia operativa per gli atti “misti” della riscossione:
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l’impugnazione va scomposta per titoli di credito, instaurando i due filoni processuali (tributario/previdenziale);
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eventuali eccezioni di inscindibilità e richieste di vis attractiva del giudice del lavoro sono infondate;
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le parti devono presidiare i termini e i presupposti delle rispettive azioni, valutando l’istanza di sospensione del processo pregiudicato (o l’adozione di provvedimenti cautelari) per evitare esiti contraddittori;
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gli uffici e l’agente della riscossione curino la segmentazione delle difese e la corretta riconduzione di ciascun credito alla propria giurisdizione, anche al fine di prevenire eccezioni di inammissibilità o declinatorie.
Dati redazionali
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 6 agosto 2025, n. 22771; Presidente Pasquale D’Ascola; Relatore Rossana Mancino; camera di consiglio 15 aprile 2025; regolamento preventivo proposto da Le Rose Soc. Coop. contro Agenzia delle Entrate-Riscossione; declaratoria di giurisdizione ripartita; spese rimesse al merito.

