ADICU

INFORTUNIO SUL LAVORO E CONDOTTA IMPRUDENTE DEL DIPENDENTE: RESPONSABILITÀ DEL DATORE E LIMITI GIURIDICI

? 1. Gli obblighi inderogabili del datore di lavoro: prevenzione, formazione e vigilanza

Il datore di lavoro ha un obbligo generale di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, fondato su diverse fonti normative, tra cui:

  • Art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore;

  • D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che specifica obblighi di valutazione dei rischi, formazione, informazione e sorveglianza.

? Questi obblighi non sono solo formali, ma richiedono un’attività concreta, efficace e continuativa, calibrata sui rischi specifici del lavoro affidato.


⚖️ 2. La regola generale: la responsabilità del datore di lavoro è quasi sempre “presunta”

Secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di infortunio:

Il datore di lavoro è civilmente responsabile anche quando l’evento è provocato da una condotta imprudente o negligente del dipendente, a meno che non si tratti di un comportamento totalmente “abnorme”.

? Cass. civ., sez. lav., n. 5099/2023:
“La responsabilità datoriale per infortunio grava anche in presenza di colpa del lavoratore, salvo che l’evento sia causato da comportamento imprevedibile e volontariamente deviante dalle direttive aziendali”.

? In sostanza, l’imprudenza non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore, che deve aver fatto tutto il possibile per prevenire quel rischio.


? 3. Quando la colpa del lavoratore è “abnorme” e libera il datore di lavoro

L’unico vero limite alla responsabilità datoriale si ha in caso di “condotta abnorme” del lavoratore, cioè:

  • Deliberatamente contraria alle direttive ricevute;

  • Oggettivamente imprevedibile;

  • Del tutto estranea all’attività lavorativa assegnata.

? Cass. civ., sez. lav., n. 21590/2019:
“Perché il datore sia esonerato, è necessario che la condotta del lavoratore sia così imprevedibile da spezzare il nesso causale tra omissione datoriale e danno”.

? Esempi di condotta abnorme:

  • Salire volontariamente su un macchinario vietato per scherzo;

  • Accedere a zone interdette in orari non lavorativi senza motivo.

? Tuttavia, il concetto di abnormità è interpretato in modo molto restrittivo, perché la Cassazione tende a tutelare l’anello debole del rapporto: il lavoratore.


? 4. Il “rischio elettivo”: un’altra ipotesi di esclusione della responsabilità datoriale

Si parla di rischio elettivo quando:

  • Il lavoratore si espone volontariamente a un rischio non inerente all’attività lavorativa;

  • La condotta è motivata da scopi personali e non lavorativi;

  • È imprevedibile, arbitraria e non necessaria.

? Cass. civ., sez. lav., n. 11351/2022:
“Il rischio elettivo comporta l’esclusione del nesso causale con l’attività lavorativa, e quindi la responsabilità del datore di lavoro”.

? Anche qui, i giudici richiedono che il comportamento sia totalmente avulso dal contesto lavorativo.


? 5. Colpa concorrente del lavoratore e riduzione del risarcimento

Se la condotta del dipendente non è abnorme, ma concorre causalmente all’infortunio, può configurarsi un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c.. In questo caso:

  • Il risarcimento viene ridotto in proporzione alla colpa del lavoratore;

  • Il giudice valuta caso per caso, con criterio equitativo.

? Cass. civ., sez. lav., n. 21044/2021:
“Il concorso del lavoratore non esclude il risarcimento, ma lo riduce, in misura proporzionale alla sua incidenza causale”.


⚖️ 6. Responsabilità penale del datore di lavoro: quando si configura

Oltre alla responsabilità civile, il datore può rispondere penalmente, ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose aggravate), se l’infortunio è causato da:

  • Violazione di norme antinfortunistiche;

  • Omissione di misure di prevenzione note e doverose;

  • Colpa per negligenza, imprudenza o imperizia.

? Cass. pen., sez. IV, n. 37738/2023:
“L’imprudenza del lavoratore non vale ad escludere la responsabilità penale del datore, se questi non ha predisposto tutti i presidi idonei a prevenirla”.


Conclusione: un dovere protettivo molto esteso

Il quadro normativo e giurisprudenziale converge su un principio fondamentale:

La sicurezza sul lavoro è un obbligo inderogabile, e la responsabilità del datore è molto ampia. Solo condotte del lavoratore del tutto imprevedibili, arbitrarie e non lavorative possono escluderla.

La tutela del lavoratore prevale, in linea con la finalità costituzionale dell’art. 41 e con l’evoluzione del diritto del lavoro.


? Riferimenti essenziali

  • Art. 2087 c.c. – Obbligo generale di sicurezza del datore;

  • D.Lgs. 81/2008, artt. 15-37 – Misure di prevenzione e formazione;

  • Cass. civ., n. 5099/2023 – Imprudenza non esonera da responsabilità;

  • Cass. civ., n. 21590/2019 – Condotta abnorme del lavoratore;

  • Cass. civ., n. 11351/2022 – Rischio elettivo;

  • Cass. pen., n. 37738/2023 – Responsabilità penale datoriale;

  • Art. 1227 c.c. – Concorso di colpa.


Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere