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Legittimità di un verbale per violazione dell’art. 142, comma 9, Codice della Strada (eccesso di velocità)

Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2024, n. 32458

1. Oggetto della controversia

Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di Pisa che, in sede di appello, aveva confermato la legittimità di un verbale per violazione dell’art. 142, comma 9, Codice della Strada (eccesso di velocità), rilevata tramite apparecchiatura autovelox fissa.

La questione centrale era la validità del rilevamento, connessa alla presunta carenza di prova in ordine alla taratura e alla funzionalità dell’apparecchio, nonché alla leggibilità della targa rilevata mediante fotografia.


2. Le doglianze del ricorrente

I due motivi di ricorso si basavano su:

  • La violazione degli artt. 45, comma 6, C.d.S., e 2697 c.c., nonché della L. n. 273/1991 e della giurisprudenza costituzionale (in particolare, sent. Corte cost. n. 113/2015), per asserita mancanza di prova della taratura e della funzionalità dell’apparecchiatura autovelox;

  • L’erronea applicazione dell’art. 4, comma 3, della L. 168/2002, per pretesa illegibilità della targa fotografata.


3. Decisione della Corte

3.1 Sulla taratura e la funzionalità dell’autovelox

La Corte ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui è a carico della pubblica amministrazione la prova della omologazione e taratura periodica dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento della violazione, ma ha rilevato che nel caso concreto il certificato di taratura, risalente a sei mesi prima della rilevazione, era stato ritualmente prodotto e non contestato con elementi probatori contrari.

📌 Giurisprudenza di riferimento:

  • Cass. civ., sez. II, n. 22015/2022: “In presenza di certificato di omologazione e di taratura periodica, spetta al sanzionato l’onere di prova contraria.”

  • Cass. civ., sez. II, n. 30126/2023: taratura e funzionalità sono concetti distinti, ma la taratura periodica è sufficiente per provare il corretto funzionamento se non smentita da elementi specifici.

  • Corte cost. n. 113/2015: ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6 C.d.S. nella parte in cui non prevedeva la necessità di verifiche di funzionalità e taratura periodiche.

La Corte ha sottolineato che la giurisprudenza maggioritaria ritiene la taratura periodica almeno annuale (cfr. circolare Min. Interno 26 giugno 2015), sufficiente per dimostrare l’affidabilità dell’apparecchiatura, salvo prova contraria da parte del ricorrente (Cass. 17574/2021; Cass. 6579/2023).

3.2 Sulla leggibilità della targa

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità: il Tribunale aveva accertato in fatto che la targa fosse “chiaramente leggibile dalla fotografia”. Trattandosi di accertamento di merito, non sindacabile in Cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto riportare puntualmente nel ricorso la doglianza sollevata in appello, cosa che non ha fatto.

📌 Nota giurisprudenziale:

  • L’accertamento circa la leggibilità della targa è valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. civ., sez. VI, n. 18421/2019).

  • L’art. 4, comma 3, della L. 168/2002 impone che l’infrazione sia documentata con sistemi idonei a rilevare i dati identificativi del veicolo, ma non prescrive che ogni fotogramma debba contenerli integralmente.


4. Considerazioni conclusive

L’ordinanza in commento conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di accertamenti elettronici di violazioni al Codice della Strada, la produzione dei certificati di omologazione e taratura periodica, se tempestivi e non contestati con elementi concreti, è condizione sufficiente per legittimare la sanzione. La distinzione tra “taratura” e “verifica di funzionalità”, pur presente nella giurisprudenza, non impone un onere aggiuntivo alla PA, se non in caso di specifica contestazione probatoria.

La pronuncia sottolinea inoltre la necessità di rispettare l’obbligo di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, pena l’inammissibilità dei motivi.


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