Domanda risarcitoria proposta per danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla sospensione della patente di guida
Cass. civ., sez. III, ord. 10 dicembre 2024, n. 31835
1. Oggetto della controversia
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta per danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla sospensione della patente di guida, seguita all’azzeramento dei punti per reiterate violazioni del Codice della Strada. Il ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti amministrativi per assenza di taratura degli strumenti autovelox, richiamando anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 113/2015.
2. Questioni giuridiche poste e motivi di ricorso
Il ricorrente ha articolato quattro motivi:
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Violazione dell’art. 113, co. 2 Cost. e art. 7 D.Lgs. 150/2011, sostenendo che la posizione giuridica azionata fosse di diritto soggettivo perfetto alla guida, e quindi non suscettibile di affievolimento ad interesse legittimo.
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Omessa applicazione di norme costituzionali e di rango primario (L. 2248/1865, all. E; art. 30, co. 3, L. 87/1953; art. 136 Cost.), in relazione all’obbligo del giudice di disapplicare gli atti amministrativi contrari alla Costituzione.
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Violazione dell’art. 21-septies L. 241/1990, ritenendo gli atti amministrativi emessi in base a poteri inesistenti come nulli ab origine, a seguito della declaratoria di incostituzionalità sull’omessa taratura degli autovelox.
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Invocazione della responsabilità ex art. 2043 e 2055 c.c., fondata sulla violazione di norme di rango costituzionale e su un potere amministrativo esercitato in assenza di legittimazione.
3. La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con una motivazione solida e aderente alla giurisprudenza consolidata. Viene affermato che:
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Il ricorrente ha omesso di indicare specificamente quando e in quale atto processuale avesse già sollevato nei gradi di merito le doglianze relative alla natura del diritto soggettivo e alla disapplicazione degli atti amministrativi (violazione dell’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.);
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I motivi sono assertivi e generici, e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata;
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La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la dichiarazione di incostituzionalità non opera retroattivamente su atti ormai consolidati, ma rileva solo nei giudizi ancora pendenti alla data della pubblicazione della pronuncia (Cass. civ. n. 3641/2019; n. 31372/2018).
Il ricorrente, infatti, non aveva impugnato i verbali di accertamento delle infrazioni entro i termini di legge. Gli effetti di tali atti si erano cristallizzati, rendendo inapplicabile la sentenza costituzionale ex tunc. In particolare, non può essere usata per invalidare provvedimenti ormai definitivi.
4. Considerazioni giuridiche e precedenti rilevanti
La sentenza in esame si colloca nel solco di consolidati indirizzi giurisprudenziali, che distinguono chiaramente tra:
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Diritto soggettivo e interesse legittimo: quando il cittadino è destinatario di un atto amministrativo lesivo, il diritto è tutelabile solo nei limiti e secondo le regole dell’impugnazione amministrativa o giurisdizionale prevista, nei termini prescritti dalla legge;
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Effetti della declaratoria di incostituzionalità: secondo la giurisprudenza, essa non travolge automaticamente gli effetti di atti già consolidati, ma produce effetti solo nei giudizi ancora pendenti (Corte Cost. n. 10/2015; Cass. n. 3641/2019; Cass. n. 21659/2017);
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Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: per introdurre questioni nuove, il ricorrente deve allegare di averle dedotte nei precedenti gradi di giudizio e specificare in quale atto processuale lo abbia fatto (Cass. n. 26147/2021; Cass. n. 15430/2018).
5. Osservazioni conclusive
La pronuncia ribadisce il principio di sicurezza giuridica e stabilità degli atti amministrativi, respingendo ogni tentativo di riaprire contenziosi chiusi mediante richiami impropri alla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, riafferma il limite del sindacato del giudice ordinario, il quale può disapplicare atti amministrativi illegittimi solo nei limiti di questioni effettivamente sollevate in giudizio e non acquisite in via surrettizia.
Massima
In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della Strada, la declaratoria di incostituzionalità della norma sull’omessa taratura degli autovelox non legittima il risarcimento del danno se gli atti sanzionatori non sono stati tempestivamente impugnati, restando gli stessi atti ormai consolidati e insuscettibili di disapplicazione.

