Deleghe in assemblea condominiale
📜 1. La regola generale: l’art. 67 disp. att. c.c.
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Ogni condòmino può partecipare in assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta.
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Se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.
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La legge stabilisce espressamente che all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
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L’art. 72 disp. att. c.c. aggiunge che tali regole sono inderogabili: nemmeno il regolamento condominiale può modificarle.
🧑🤝🧑 2. Si può delegare il coniuge o un familiare dell’amministratore?
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La legge vieta la delega all’amministratore in persona, ma non menziona direttamente i suoi familiari.
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Quindi, in teoria, un condòmino può delegare anche il coniuge o un parente stretto dell’amministratore, se non è già condòmino di diritto.
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Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina segnalano possibili conflitti d’interesse: un familiare stretto dell’amministratore potrebbe essere visto come una “longa manus” dello stesso, con il rischio che la sua influenza in assemblea diventi sproporzionata.
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Alcuni tribunali hanno considerato legittime tali deleghe, salvo che emergano elementi concreti di abuso (es. controllo delle maggioranze).
👥 3. Si può delegare un collaboratore dell’amministratore?
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Anche i collaboratori (dipendenti di studio, segretarie, collaboratori esterni) non sono esclusi per legge dalla possibilità di ricevere deleghe.
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Tuttavia, valgono le stesse cautele viste per i familiari: essendo persone professionalmente legate all’amministratore, la loro posizione può suscitare sospetti di conflitto d’interesse.
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In alcune sentenze si è affermato che l’abuso di deleghe conferite a soggetti “vicini” all’amministratore può minare la validità della delibera per vizio di formazione della volontà assembleare.
⚖️ 4. Conflitto di interessi: quando scatta?
Il conflitto di interessi è in concreto:
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Se il delegato (familiare o collaboratore) vota su temi che riguardano direttamente la posizione dell’amministratore (es. conferma/revoca dell’incarico, compensi, rendiconto), il suo ruolo potrebbe essere contestato.
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In tal caso, il voto espresso può essere impugnato dai condòmini dissenzienti, anche se la delega in sé era formalmente valida.
✅ 5. Chi si può delegare in assemblea?
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Un altro condòmino.
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Un estraneo al condominio (amico, parente, professionista).
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Un familiare dell’amministratore (ammesso, ma attenzione ai conflitti).
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Un collaboratore dello studio amministrativo (ammesso, con le stesse cautele).
❌ Non si può mai delegare l’amministratore stesso.
📌 Conclusione
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La delega al familiare o al collaboratore dell’amministratore è in astratto valida, perché la legge non la vieta.
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Resta però il rischio che venga contestata come abuso di posizione o conflitto d’interessi, specialmente su decisioni che riguardano direttamente l’amministratore.
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La scelta più prudente resta quella di delegare un altro condòmino o una persona estranea al giro dell’amministratore, per evitare contestazioni e impugnazioni.
📊 Tabella riassuntiva – Deleghe in assemblea condominiale
| Soggetto delegato | È ammesso? | Note e rischi |
|---|---|---|
| Amministratore in carica | ❌ Vietato | La legge lo esclude in modo assoluto (art. 67 disp. att. c.c.). |
| Altro condòmino | ✅ Ammesso | La forma più comune e sicura; valgono i limiti (max 1/5 dei condòmini e dei millesimi se >20 condòmini). |
| Estraneo al condominio (amico, avvocato, tecnico, ecc.) | ✅ Ammesso | Nessun divieto; utile soprattutto se si tratta di professionisti che possono assistere. |
| Familiare dell’amministratore (coniuge, fratello, figlio, ecc.) | ⚠️ Formalmente ammesso | Non c’è divieto legale, ma può essere contestato per conflitto d’interessi, specie su punti che riguardano la gestione o i compensi dell’amministratore. |
| Collaboratore dello studio amministratore (segretario, dipendente, collaboratore esterno) | ⚠️ Formalmente ammesso | Anche qui possibile conflitto d’interessi; rischi di impugnazioni se la delega è usata per influenzare la volontà assembleare. |
| Professionista di fiducia del condòmino (avvocato, commercialista, geometra, ecc.) | ✅ Ammesso | Spesso consigliato per competenza tecnica; nessun rischio di conflitto diretto. |
📌 Regola d’oro: mai all’amministratore.
Gli altri soggetti sono ammessi, ma più sono vicini all’amministratore, maggiore è il rischio che la delibera venga impugnata per conflitto d’interessi o vizio di formazione della volontà assembleare.
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