Cass., Sez. V, ord. 12 agosto 2025, n. 23152
Massima redazionale
Nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita esclusivamente in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate (art. 15, d.lgs. n. 546/1992, ratione temporis). È illegittima la motivazione meramente stereotipata che si limiti al riferimento all’“esito del giudizio”; in tal caso ricorre violazione di legge deducibile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parole chiave
Spese processuali – Compensazione – Motivazione – Art. 15 d.lgs. n. 546/1992 – Art. 91-92 c.p.c. – Violazione di legge – Giudizio tributario.
Fatti essenziali
Il contribuente impugnava un’avvertenza di intimazione di pagamento; in appello l’atto veniva annullato: (i) per le cartelle affidate tra il 2000 e il 2010, in ragione dello “stralcio fino a mille euro” di cui all’art. 4 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018; (ii) per ulteriori cartelle del 2011 e del 2014, poiché già prescritte alla data del 13 giugno 2018 in relazione al termine triennale applicabile. Nonostante ciò, la CGT di secondo grado compensava integralmente le spese, motivando con la sola formula «atteso l’esito del giudizio». Il contribuente ricorreva per cassazione, denunciando violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91-92 c.p.c. La Suprema Corte accoglie il motivo e cassa con rinvio sulla sola regolazione delle spese.
Questioni di diritto
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Se la motivazione standardizzata (“atteso l’esito del giudizio”) possa sorreggere la compensazione delle spese nel processo tributario.
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Quale sia il grado di specificità richiesto al giudice di merito per integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
Ragioni della decisione
a) Regola legale sulla compensazione
La norma processuale tributaria (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile) limita la facoltà di compensare le spese a due ipotesi tipiche: (i) soccombenza reciproca; (ii) gravi ed eccezionali ragioni, che vanno esplicitate e non possono essere illogiche o erronee. La violazione della regola si traduce in error in iudicando censurabile ex art. 360, n. 4, c.p.c.
b) Inidoneità della formula di stile
Nel caso di specie, la Corte rileva che la CGT ha compensato “atteso l’esito del giudizio” a fronte di un accoglimento sostanziale (annullamento dell’intimazione per stralcio di alcune partite e per prescrizione di altre), senza dar conto né di un effettivo frazionamento della soccombenza, né di ragioni eccezionali riferite al caso concreto. Tale motivazione apparente non soddisfa l’onere imposto dall’art. 15, sicché la decisione sulle spese è illegittima.
c) Conseguenza processuale
La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado in diversa composizione, cui è demandata una nuova regolazione delle spese nel rispetto del principio di diritto affermato.
Principio di diritto (formulazione)
«Nel processo tributario, la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 è ammissibile soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente e pertinentemente motivate; è pertanto viziata da violazione di legge la statuizione che si limiti a richiamare l’“esito del giudizio” senza specificare le ragioni della compensazione.»
Osservazioni
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Centralità della motivazione: la motivazione sulla compensazione deve essere concreta e riferita al caso (novità della questione, oggettiva incertezza normativa, comportamento processuale delle parti, ecc.), non potendo ridursi a formule di stile. La mancanza o l’apparenza della motivazione integra vizio di violazione di legge.
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Soccombenza reciproca: va accertata e argomentata, evidenziando il riparto dell’accoglimento/rigetto per capi o per poste dell’obbligazione tributaria. Laddove – come qui – l’atto impositivo/riscossivo sia annullato per la maggior parte delle ragioni dedotte, la compensazione integrale non si giustifica senza specifiche cause eccezionali.
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Coerenza con il dispositivo: la parte sostanzialmente vittoriosa ha diritto alla rifusione; una compensazione immotivata svilisce la regola della causalità della spesa e altera l’equilibrio del processo tributario.
Ricadute operative per il contenzioso
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Per i difensori del contribuente: in presenza di compensazione immotivata, impugnare la statuizione sulle spese deducendo violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91-92 c.p.c., valorizzando l’assenza di soccombenza reciproca e la mancata esplicitazione di ragioni eccezionali.
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Per i giudici di merito: evitare richiami generici all’“esito del giudizio” e, in caso di compensazione, esplicitare le circostanze fattuali o gli indici normativi che ne giustificano l’adozione.
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Per gli enti impositori/ader: tenere conto che la tardiva costituzione non elide, di per sé, l’eventuale soccombenza; in assenza di motivi eccezionali, la rifusione delle spese al contribuente vittorioso è la regola.
Dati redazionali
Cass., Sez. V, ord. 12 agosto 2025, n. 23152 – Pres. Socci; Rel. Paolitto; camere di consiglio del 11 luglio 2025. Oggetto: regolazione spese processuali ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992; cassazione con rinvio alla CGT Calabria per nuova statuizione sulle spese.

