Cass., Sez. V, ord. 11 agosto 2025, n. 23066
Massima redazionale
Nel regime dei parametri forensi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37 – i valori medi rappresentano la misura economica di riferimento della prestazione difensiva; la riduzione non può superare il 50% dei valori medi e ogni scostamento apprezzabile esige specifica motivazione. È illegittima la liquidazione onnicomprensiva e sotto-soglia (anche con riguardo alle singole fasi) non sorretta da adeguata giustificazione. In tali ipotesi la sentenza va cassata con rinvio per la riliquidazione delle spese secondo i parametri minimi inderogabili.
Parole chiave
Spese processuali – Compensi professionali – d.m. n. 55/2014 – d.m. n. 37/2018 – Valori medi e minimi – Liquidazione per fasi – Inderogabilità della riduzione massima del 50% – Criteri di valore (disputatum/decisum) – Distrazione in favore dell’antistatario – Cassazione con rinvio.
Fatti di causa (sintesi)
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle; la CTP dichiarava, per una parte, la cessazione della materia del contendere ex art. 4 d.l. n. 119/2018 e, per altra parte, la prescrizione, compensando le spese. La CTR, adita sul solo capo spese, riformava la decisione e liquidava: € 700,00 per il primo grado ed € 700,00 per l’appello, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il contribuente ricorreva per cassazione denunciando, in sintesi: (i) violazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 (come novellato dal d.m. n. 37/2018) per avere la CTR proceduto a liquidazione complessiva e non per fasi; (ii) violazione dei parametri medi e minimi, atteso il valore della causa rientrante nello scaglione € 1.100,01–€ 5.200,00, con conseguente sotto-liquidazione in entrambi i gradi.
Questioni
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Se, alla luce del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice possa liquidare in via globale i compensi e al di sotto dei minimi di tabella senza una motivazione puntuale.
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Se, e in quali termini, il giudice debba liquidare per fasi (studio, introduttiva, trattazione, decisione) e rispettare la riduzione massima del 50% dei valori medi.
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Quale criterio di valore assuma rilievo nel giudizio di appello ai fini della parametrizzazione (rapporto tra disputatum e decisum, con riferimento all’impugnazione del capo spese).
Ragioni della decisione
a) Valore dei parametri e limiti alla discrezionalità
La Suprema Corte ribadisce che la novella del d.m. n. 37/2018 ha ristretto la discrezionalità giudiziale nella quantificazione dei compensi, introducendo un vincolo esplicito: non è consentita una riduzione oltre il 50% dei valori medi tabellari. La scelta normativa mira ad uniformità e prevedibilità delle liquidazioni, a tutela del decoro professionale e della qualità della prestazione (art. 13, comma 7, l. n. 247/2012). Ne discende che la liquidazione sotto i minimi integra violazione di legge, salvo specifica motivazione ancorata a circostanze concrete.
b) Liquidazione per fasi e onere di motivazione
I compensi devono essere parametrati per fasi, onde consentire il controllo sul rispetto dei limiti tabellari. La liquidazione onnicomprensiva è ammissibile solo quando – per l’entità dell’importo – sia in re ipsa l’osservanza dei minimi in ciascuna fase; altrimenti, l’assenza di dettaglio impedisce la verifica e si traduce in vizio.
c) Applicazione al caso concreto
Posto che il valore del giudizio di primo grado rientrava nello scaglione € 1.100,01–€ 5.200,00, la liquidazione globale di € 700,00 risulta inferiore ai minimi per le fasi riconoscibili. Parimenti sotto-soglia è la liquidazione di appello (ancorata, quanto al valore, al capo spese oggetto di gravame secondo il criterio del disputatum integrato dal decisum), atteso che – a fronte di un medio tabellare di € 2.290,00 – l’importo minimo liquidabile era € 1.228,00, e non € 700,00. L’assenza di una motivazione specifica sullo scostamento rende la statuizione contra legem.
d) Esito
Il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla CGT del Lazio in diversa composizione per la riliquidazione delle spese di entrambi i gradi (con attribuzione in favore del difensore antistatario) e per la regolazione delle spese di legittimità.
Principi di diritto (formulazione)
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«Nel sistema del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, la riduzione dei valori medi non può superare il 50%; la liquidazione sotto i minimi (anche per singole fasi) richiede specifica motivazione e, in difetto, viola la legge.»
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«La liquidazione dei compensi va effettuata per fasi; quella onnicomprensiva è ammissibile solo se l’ammontare rende incontestabile il rispetto dei minimi per ciascuna fase.»
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«Nel giudizio di appello sul capo spese, il valore va determinato secondo il criterio del disputatum come integrato dal decisum e la liquidazione deve rispettare i parametri medi/minimi del relativo scaglione.»
Osservazioni
La decisione rafforza l’indirizzo volto a garantire stabilità e trasparenza nella liquidazione dei compensi, superando ogni prassi di forfetizzazione non verificabile. Per i giudici di merito: (i) occorre dettagliare per fasi; (ii) eventuali riduzioni devono essere argomentate e contenute entro il tetto del 50%. Per i difensori: è essenziale strutturare le note spese per fasi e scaglioni, richiamando parametri medi e minimi e il criterio di valore applicabile in appello; la distrazione in favore dell’antistatario resta pienamente compatibile con la riliquidazione. Per le parti: ogni liquidazione sotto-soglia priva di motivazione è aggredibile per violazione di legge, con probabile cassazione e rinvio.
Dati redazionali
Corte di cassazione, sezione V civile, ordinanza 11 agosto 2025, n. 23066; Presidente Carrato; Relatore Crivelli; camera di consiglio 2 luglio 2025; accoglimento del ricorso; cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

