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Cass., Sez. V, ord. 11 agosto 2025, n. 23066

Massima redazionale

Nel regime dei parametri forensi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37 – i valori medi rappresentano la misura economica di riferimento della prestazione difensiva; la riduzione non può superare il 50% dei valori medi e ogni scostamento apprezzabile esige specifica motivazione. È illegittima la liquidazione onnicomprensiva e sotto-soglia (anche con riguardo alle singole fasi) non sorretta da adeguata giustificazione. In tali ipotesi la sentenza va cassata con rinvio per la riliquidazione delle spese secondo i parametri minimi inderogabili.


Parole chiave

Spese processuali – Compensi professionali – d.m. n. 55/2014 – d.m. n. 37/2018 – Valori medi e minimi – Liquidazione per fasi – Inderogabilità della riduzione massima del 50% – Criteri di valore (disputatum/decisum) – Distrazione in favore dell’antistatario – Cassazione con rinvio.


Fatti di causa (sintesi)

Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle; la CTP dichiarava, per una parte, la cessazione della materia del contendere ex art. 4 d.l. n. 119/2018 e, per altra parte, la prescrizione, compensando le spese. La CTR, adita sul solo capo spese, riformava la decisione e liquidava: € 700,00 per il primo grado ed € 700,00 per l’appello, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il contribuente ricorreva per cassazione denunciando, in sintesi: (i) violazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 (come novellato dal d.m. n. 37/2018) per avere la CTR proceduto a liquidazione complessiva e non per fasi; (ii) violazione dei parametri medi e minimi, atteso il valore della causa rientrante nello scaglione € 1.100,01–€ 5.200,00, con conseguente sotto-liquidazione in entrambi i gradi.


Questioni

  1. Se, alla luce del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice possa liquidare in via globale i compensi e al di sotto dei minimi di tabella senza una motivazione puntuale.

  2. Se, e in quali termini, il giudice debba liquidare per fasi (studio, introduttiva, trattazione, decisione) e rispettare la riduzione massima del 50% dei valori medi.

  3. Quale criterio di valore assuma rilievo nel giudizio di appello ai fini della parametrizzazione (rapporto tra disputatum e decisum, con riferimento all’impugnazione del capo spese).


Ragioni della decisione

a) Valore dei parametri e limiti alla discrezionalità

La Suprema Corte ribadisce che la novella del d.m. n. 37/2018 ha ristretto la discrezionalità giudiziale nella quantificazione dei compensi, introducendo un vincolo esplicito: non è consentita una riduzione oltre il 50% dei valori medi tabellari. La scelta normativa mira ad uniformità e prevedibilità delle liquidazioni, a tutela del decoro professionale e della qualità della prestazione (art. 13, comma 7, l. n. 247/2012). Ne discende che la liquidazione sotto i minimi integra violazione di legge, salvo specifica motivazione ancorata a circostanze concrete.

b) Liquidazione per fasi e onere di motivazione

I compensi devono essere parametrati per fasi, onde consentire il controllo sul rispetto dei limiti tabellari. La liquidazione onnicomprensiva è ammissibile solo quando – per l’entità dell’importo – sia in re ipsa l’osservanza dei minimi in ciascuna fase; altrimenti, l’assenza di dettaglio impedisce la verifica e si traduce in vizio.

c) Applicazione al caso concreto

Posto che il valore del giudizio di primo grado rientrava nello scaglione € 1.100,01–€ 5.200,00, la liquidazione globale di € 700,00 risulta inferiore ai minimi per le fasi riconoscibili. Parimenti sotto-soglia è la liquidazione di appello (ancorata, quanto al valore, al capo spese oggetto di gravame secondo il criterio del disputatum integrato dal decisum), atteso che – a fronte di un medio tabellare di € 2.290,00 – l’importo minimo liquidabile era € 1.228,00, e non € 700,00. L’assenza di una motivazione specifica sullo scostamento rende la statuizione contra legem.

d) Esito

Il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla CGT del Lazio in diversa composizione per la riliquidazione delle spese di entrambi i gradi (con attribuzione in favore del difensore antistatario) e per la regolazione delle spese di legittimità.


Principi di diritto (formulazione)

  1. «Nel sistema del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, la riduzione dei valori medi non può superare il 50%; la liquidazione sotto i minimi (anche per singole fasi) richiede specifica motivazione e, in difetto, viola la legge.»

  2. «La liquidazione dei compensi va effettuata per fasi; quella onnicomprensiva è ammissibile solo se l’ammontare rende incontestabile il rispetto dei minimi per ciascuna fase.»

  3. «Nel giudizio di appello sul capo spese, il valore va determinato secondo il criterio del disputatum come integrato dal decisum e la liquidazione deve rispettare i parametri medi/minimi del relativo scaglione.»


Osservazioni

La decisione rafforza l’indirizzo volto a garantire stabilità e trasparenza nella liquidazione dei compensi, superando ogni prassi di forfetizzazione non verificabile. Per i giudici di merito: (i) occorre dettagliare per fasi; (ii) eventuali riduzioni devono essere argomentate e contenute entro il tetto del 50%. Per i difensori: è essenziale strutturare le note spese per fasi e scaglioni, richiamando parametri medi e minimi e il criterio di valore applicabile in appello; la distrazione in favore dell’antistatario resta pienamente compatibile con la riliquidazione. Per le parti: ogni liquidazione sotto-soglia priva di motivazione è aggredibile per violazione di legge, con probabile cassazione e rinvio.


Dati redazionali

Corte di cassazione, sezione V civile, ordinanza 11 agosto 2025, n. 23066; Presidente Carrato; Relatore Crivelli; camera di consiglio 2 luglio 2025; accoglimento del ricorso; cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.


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