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Validità delle sanzioni accertate tramite immagini e, in particolare, sull’uso di impianti di videosorveglianza

Di seguito un inquadramento tecnico-giuridico sulla validità delle sanzioni accertate tramite immagini e, in particolare, sull’uso di impianti di videosorveglianza non nati per il controllo del traffico rispetto ai dispositivi omologati/approvati per l’accertamento delle violazioni del Codice della Strada (autovelox, tutor, rosso semaforico, ZTL, corsie riservate). Seguono i presupposti di validità della notifica a domicilio e le risposte ai quesiti di merito.


1) Perimetro normativo e tipologie di impianti

a) Dispositivi di accertamento del traffico
Rientrano in questa categoria gli strumenti espressamente destinati e omologati/approvati alla misurazione e documentazione di una specifica infrazione (eccesso di velocità, attraversamento con rosso, accesso in ZTL/corsia bus, media velocità). La loro utilizzabilità richiede:

  • omologazione/approvazione tecnica;

  • idoneità funzionale allo specifico illecito (p.es. misurazione della velocità);

  • segnalazione preventiva ove prevista (controllo velocità, media velocità);

  • taratura/verifica periodica e tracciabilità dell’ultimo controllo metrologico;

  • presupposti logistici (postazioni, decreti prefettizi, strade assentite) e indicazione in verbale del tipo di apparato, numero/serie, ubicazione e ragioni della contestazione differita.

b) Impianti di videosorveglianza “di sicurezza”
Sono le telecamere installate con finalità di sicurezza urbana/pubblica o tutela del patrimonio. Non sono, per definizione, strumenti di accertamento stradale e non misurano la velocità né certificano, di per sé, parametri tecnici richiesti dal Codice.

c) Telecamere private
Impianti di soggetti privati (condomini, esercizi commerciali) non sono destinati all’accertamento amministrativo delle infrazioni stradali; le loro riprese possono rilevare in altri ambiti probatori, ma non surrogano i dispositivi tipici quando la legge pretende strumenti omologati.


2) Velocità: quando la telecamera “di sicurezza” non può sostituire l’autovelox

Per le violazioni di limite di velocità, l’ordinamento pretende:

  • rilevazione con dispositivo idoneo e omologato/approvato;

  • taratura periodica attestata;

  • segnalazione del controllo (salve le eccezioni di legge);

  • rispetto delle regole di impiego (postazione fissa/mobile, presenza/assenza dell’organo di polizia, tratti assentiti).

Ne consegue che la mera ripresa video di un impianto di videosorveglianza generale non può fungere da “autovelox”: manca il requisito tecnico-metrologico della misurazione omologata. Un verbale fondato solo su immagini CCTV “di sicurezza” è, in punto velocità, viziato da inidoneità dello strumento e dalla mancata prova legale del superamento del limite. Non è sufficiente “vedere l’auto correre”: occorre la misura certificata.


3) Altre violazioni accertabili da remoto: limiti e condizioni

  • Semaforo rosso: servono sistemi specifici (fotored) omologati. La telecamera “di sicurezza” non sostituisce l’apparato certificato.

  • ZTL / corsie riservate: l’accesso è accertabile tramite varchi elettronici omologati; una CCTV generica non è automaticamente idonea all’accertamento “da remoto”.

  • Sosta/fermate vietate: la ripresa può costituire documentazione a supporto dell’accertamento dell’agente, ma, fuori dai casi espressamente ammessi, non legittima un automatismo sanzionatorio privo di intervento dell’organo accertatore.

  • Infrazioni “percettive” (cinture, uso del telefono, mancata precedenza): l’immagine può corroborare la diretta percezione dell’agente che redige il verbale; non trasforma però una CCTV generica in apparato di accertamento automatico.

Regola di metodo: ove la legge esige un dispositivo tipico (velocità, rosso, ZTL/corsie), solo l’apparato omologato vale a fondare la sanzione automatica. La videosorveglianza generale, al più, supporta l’azione dell’agente, che deve assumersi la responsabilità dell’accertamento e motivare la contestazione differita.


4) “Autovelox fantasma”: perché la definizione è fuorviante

Definire le telecamere di sicurezza come “autovelox fantasma” è tecnicamente improprio. Non esistono “autovelox invisibili” sganciati da:

  • omologazione/approvazione;

  • segnalazione (quando dovuta);

  • taratura;

  • corretta indicazione dei dati in verbale.

Un impianto che non rispetti tali condizioni non legittima sanzioni per eccesso di velocità. Se una sanzione è emessa utilizzando una CCTV non destinata alla misurazione, il verbale è aggredibile per difetto di prova e inidoneità dello strumento.


5) Notifica a domicilio: quando il verbale è valido

La notifica a casa è legittima quando:

  • ricorre un’ipotesi in cui la contestazione immediata non è necessaria (controlli automatici, esigenze di sicurezza/fluidità, rilevamento da remoto nei casi ammessi);

  • la notifica è eseguita nei termini (di regola 90 giorni) decorrenti dall’accertamento o dall’individuazione del responsabile;

  • il verbale contiene: luogo, data e ora; norma violata; motivo della mancata contestazione immediata; indicazione precisa del dispositivo (tipo, omologazione/approvazione, numero/serie, postazione); estremi della taratura/ultima verifica ove richiesta; organo operante; modalità di identificazione del veicolo; diritti di difesa e pagamento.

Vizi tipici che portano all’annullamento: mancata o generica indicazione di omologazione/approvazione e taratura per violazioni che la esigono; assenza/irregolarità della segnalazione preventiva quando dovuta; insufficiente motivazione sulla contestazione differita; notifica oltre termine; incongruenze su luogo/ora/postazione.


6) Sono valide le multe basate su “telecamere di sorveglianza”?

Dipende dall’illecito e dal ruolo dell’immagine.

  • Velocità: no, se la prova è solo la ripresa di videosorveglianza generale; solo se la velocità è misurata da un dispositivo omologato correttamente segnalato, tarato e riportato in verbale.

  • Rosso semaforico, ZTL, corsie bus: , se l’accertamento proviene da sistemi omologati specifici; no all’automatismo sanzionatorio fondato su CCTV generiche.

  • Altre violazioni: l’immagine può sostenere la contestazione redatta dall’agente, ma non sostituisce i requisiti legali dove la strumentazione tipica è indispensabile.


7) Difesa e strategia contenziosa

In sede di ricorso è utile verificare, con approccio checklist:

  1. Tipologia dell’apparato indicato in verbale (è dispositivo omologato/approvato per quell’illecito?).

  2. Taratura/verifica e data dell’ultimo controllo metrologico.

  3. Segnaletica di preavviso (quando richiesta) e localizzazione della postazione.

  4. Motivazione della contestazione differita e termine di notifica.

  5. Coerenza tra riprese, luogo, ora, limiti vigenti e accertamento dichiarato.

Laddove emerga che la sanzione si fonda solo su una videosorveglianza non destinata al traffico, ovvero su apparato non riconducibile al novero degli strumenti approvati, il verbale è contestabile per difetto strutturale della prova.


8) Risposte ai quesiti

Gli impianti di videosorveglianza “di sicurezza” possono essere usati come autovelox?
No. Per la velocità servono dispositivi omologati e tarati; una CCTV generica non soddisfa il requisito tecnico-metrologico.

Quando è valida la multa notificata a casa?
Quando ricorrono i casi legali di contestazione differita, la notifica è tempestiva e il verbale riporta tutti i dati (dispositivo omologato, taratura, segnalazione, motivi della mancata contestazione).

Sono valide le multe basate sulle riprese di telecamere di sorveglianza?
Solo se le riprese provengono da sistemi omologati per quello specifico illecito; la CCTV “di sicurezza” da sola non basta per velocità e altri illeciti che richiedono apparati tipici.

Le telecamere di videosorveglianza sono “autovelox fantasma”?
No: non esistono “autovelox fantasma” al di fuori delle regole su omologazione, segnalazione e taratura. Una sanzione che prescinda da tali presupposti è viziata ed è aggredibile.


Conclusione

Nel sistema sanzionatorio stradale la prova dell’illecito dipende dalla idoneità legale dello strumento: autovelox, tutor, fotored, varchi ZTL sono dispositivi tipici, soggetti a omologazione/approvazione, taratura e regole d’uso. Le telecamere di videosorveglianza generale non possono surrogarli; le loro immagini, al più, supportano l’attività dell’agente laddove l’illecito non richieda strumenti certificati. La validità della multa notificata a domicilio passa, dunque, per la tracciabilità del dispositivo, la piena conformità procedurale e la completezza del verbale; in difetto, la sanzione è suscettibile di annullamento.

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