Cass., Sez. V, ord. 7 agosto 2025, n. 22835
Massima redazionale
In tema di notificazione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, quando la consegna avvenga a familiare convivente o a persona diversa dal destinatario, l’onere informativo si assolve con l’inoltro della raccomandata “semplice” (senza A.R.) diretta al contribuente. La relata di notifica redatta dal messo notificatore, che attesti numero, data e ufficio postale di spedizione della raccomandata informativa, fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) del compimento di tale attività, sicché il giudice di merito deve valutarne espressamente l’efficacia probatoria. È nulla la sentenza che omette l’esame della relata su un punto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.). Cassazione con rinvio.
Fatti di causa (sintesi)
Il contribuente impugnava un atto di pignoramento deducendo la nullità dell’atto e la prescrizione, per mancata notifica degli atti prodromici. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo regolarmente notificato l’avviso di accertamento esecutivo. La CTR accoglieva l’appello, reputando inesistente la prova della raccomandata informativa prescritta dall’art. 60, lett. b-bis, poiché l’atto era stato consegnato a familiare convivente. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo: nella relata risultavano numero, data e ufficio di spedizione della raccomandata informativa.
Questioni di diritto
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Se, nel regime speciale dell’art. 60, lett. b-bis, la prova della spedizione della raccomandata informativa possa desumersi dalla relata del messo con efficacia fidefacente.
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Quali siano i limiti del sindacato del giudice di merito sull’atto pubblico (relata) e quando l’omissione di esame integri vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c..
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Quali differenze intercorrono tra la raccomandata “semplice” di cui all’art. 60, lett. b-bis, e la diversa comunicazione raccomandata CAD del modello art. 140 c.p.c. (che richiede A.R.).
Ragioni della decisione
a) Regime speciale dell’art. 60, lett. b-bis
Quando l’avviso è consegnato a soggetto diverso dal destinatario, il legislatore tributario impone l’invio di raccomandata informativa “semplice”; è dunque sufficiente la prova della spedizione, non essendo richiesto l’avviso di ricevimento. Ciò distingue il modello tributario da quello codicistico di cui all’art. 140 c.p.c.
b) Efficacia probatoria della relata del messo
La relata è atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, delle attività compiute e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Se la relata riporta il numero della raccomandata informativa, la data e l’ufficio di spedizione, il giudice deve verificare se tali attestazioni integrino la prova della spedizione richiesta dall’art. 60, lett. b-bis. La CTR, limitandosi ad affermarne l’assenza, ha omesso l’esame del documento decisivo e delle sue attestazioni fidefacenti.
c) Vizio motivazionale e rinvio
L’omesso esame della relata su un punto decisivo comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito, che dovrà: (i) valutare puntualmente la relata; (ii) stabilire se le attestazioni del messo siano idonee a comprovare la spedizione della raccomandata informativa; (iii) trarne le conseguenze sulla validità della notifica dell’avviso e, a cascata, sull’effetto interruttivo della prescrizione e sulla legittimità dell’atto esecutivo impugnato.
Principi di diritto (formulazione)
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«Nel regime dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, l’onere informativo conseguente alla consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario è assolto mediante raccomandata “semplice”; è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata, non occorrendo l’avviso di ricevimento.»
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«La relata di notifica dell’ufficiale notificatore, che attesti numero, data e ufficio di spedizione della raccomandata informativa, fa piena prova – fino a querela di falso – del compimento dell’attività; il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con tali attestazioni, pena il vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.).»
Osservazioni
La decisione chiarisce due direttrici applicative:
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sul piano probatorio, la relata è spesso sufficiente a dimostrare la spedizione della raccomandata informativa, senza necessità di ulteriore modulistica postale, salvo specifiche contestazioni idonee a scalfire la fede privilegiata;
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sul piano processuale, l’accertamento della validità della notifica non può arrestarsi a formule generiche: è necessaria una motivazione puntuale sulla documentazione in atti.
Per la prassi: gli Uffici curino che la relata riporti tutti gli estremi della raccomandata informativa (numero, data, ufficio); i difensori del contribuente, se intendono disconoscerne l’efficacia, articolino censure specifiche (anche con istanze istruttorie) sul compimento effettivo della spedizione.
Dati redazionali
Corte di cassazione, sezione V civile, ordinanza 7 agosto 2025, n. 22835; Presidente Andreina Giudicepietro; Relatore Maria Clara Sali; camera di consiglio 21 maggio 2025; accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate; cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, anche per le spese.

