Cedolare secca e aggiornamento del canone
Di seguito un inquadramento tecnico–giuridico su cedolare secca e aggiornamento del canone (adeguamento ISTAT e aumenti “a qualsiasi titolo”) nel contratto di locazione abitativa.
1) Che cos’è la cedolare secca
La cedolare secca è un regime opzionale d’imposta sostitutiva sui canoni di locazione abitativa: in luogo dell’IRPEF e delle addizionali, nonché in esenzione dall’imposta di registro e di bollo su registrazione, annualità e risoluzioni del contratto. L’imposta colpisce il canone pattuito (al netto delle riduzioni di legge, se spettanti), secondo l’aliquota vigente per la tipologia contrattuale.
Effetti tipici dell’opzione
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sostituzione IRPEF/addizionali sul canone imponibile;
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esenzione registro/bollo su atti di locazione;
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rinuncia espressa agli aggiornamenti del canone, come infra.
2) Quando si può applicare
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Soggettivamente: solo da persone fisiche che locano fuori dall’esercizio d’impresa, arte o professione (proprietari, usufruttuari, comproprietari).
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Oggettivamente: immobili abitativi (categorie “A”, esclusa A/10) e pertinenze locate congiuntamente o con vincolo pertinenziale; contratti 4+4, 3+2, transitori, per studenti, anche locazioni brevi nei limiti di legge.
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Esclusioni tipiche: contratti aventi uso non abitativo, o conclusi da/nei confronti di soggetti che impieghino l’immobile nell’attività professionale/imprenditoriale, ove non ricorrano i presupposti speciali ammessi.
Momento dell’opzione
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in registrazione (o alla scadenza dell’annualità successiva);
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revocabile ad ogni annualità. L’effetto opera solo per i periodi d’imposta in cui l’opzione è attiva.
3) Si applica l’aggiornamento del canone all’inflazione?
Regola cardine: NO, finché è attiva la cedolare
L’opzione comporta la rinuncia del locatore al diritto di chiedere qualunque aggiornamento del canone, incluso l’adeguamento ISTAT e qualsiasi aumento convenzionale “a titolo di aggiornamento”, anche se previsto nel contratto. La rinuncia è legale e inderogabile per la durata del periodo in cui è esercitata l’opzione.
Conseguenze operative
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Il canone resta “congelato” per tutta l’annualità coperta da cedolare.
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Gli adeguamenti maturati in pendenza di cedolare non sono recuperabili a posteriori: cessato il regime, si potrà riprendere l’eventuale indicizzazione pro futuro, senza cumuli retroattivi.
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Qualora il locatore abbia richiesto o incassato aumenti in violazione del divieto, il conduttore può rifiutarli o ripeterli (restituzione), con interessi.
Canoni “a scaletta”
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Se gli scaglioni costituiscono vera e propria modulazione del corrispettivo originario (importi fissi predeterminati per periodi successivi, non indicizzati), parte della prassi considera tali incrementi estranei alla nozione di “aggiornamento”.
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Tuttavia, data la latitudine della clausola legale (“rinuncia agli aggiornamenti, ivi compresi quelli ISTAT”), è prudenziale evitare scalette che fungano da surrogato dell’indicizzazione; ove previste, mantenerle chiare, fisse e non collegate a parametri di adeguamento.
Co–locatori e quote
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In comproprietà, ciascun locatore può optare per la propria quota; ma il canone contrattuale è unitario. Per evitare contenziosi (pretesa di aggiornamento “parziale”), si raccomanda opzione coordinata tra i comproprietari: in difetto, l’aggiornamento non dovrebbe essere applicato, perché incompatibile con la rinuncia anche di uno solo in un rapporto a canone unitario.
4) Differenze con i regimi senza cedolare
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Canone libero (4+4): in assenza di cedolare, l’aggiornamento ISTAT è lecito se pattuito (di regola 100%).
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Canone concordato (3+2, studenti, transitori “concordati”): in assenza di cedolare, l’aggiornamento è limitato (di solito al 75% dell’ISTAT), se previsto dagli accordi territoriali.
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Con cedolare attiva, in entrambi i casi opera il divieto di aggiornamento.
5) Procedura, comunicazioni e disciplina di periodo
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L’opzione si esercita in registrazione (modello/RLI) o alla ricorrenza annuale; il divieto di aggiornamento vale per l’annualità di riferimento.
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Revoca: dalla successiva annualità il canone potrà tornare indicizzato, senza recuperi del periodo coperto da cedolare.
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Subentro e rinnovo: al rinnovo legale (4+4 o 3+2) si può ridefinire il canone; se si mantiene la cedolare, il nuovo importo resta non indicizzabile per le annualità coperte dall’opzione.
6) Rapporti con spese e altre voci
Il divieto riguarda gli aggiornamenti del canone. Restano estranee:
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le spese condominiali a rimborso (secondo riparti approvati);
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gli oneri accessori dovuti per contratto (utenze intestate al locatore, servizi aggiuntivi), fermo il divieto di celare in tali voci surrettizi aumenti del canone.
7) Q&A mirato
Il locatore con cedolare può chiedere l’ISTAT?
No. Finché la cedolare è attiva, ogni adeguamento è precluso.
Si possono recuperare gli aggiornamenti “saltati” alla cessazione della cedolare?
No. La ripresa dell’indicizzazione è solo per il futuro.
Gli aumenti “a scaletta” sono ammessi con cedolare?
Solo se predeterminati e non riconducibili a “aggiornamenti” o indicizzazioni; in caso di dubbio, è più sicuro non applicarli in vigenza di cedolare.
In comproprietà basta che uno opti per bloccare l’ISTAT?
Di fatto sì, poiché il canone è unitario: per coerenza contrattuale si consiglia opzione congiunta.
8) Approfondimenti operativi
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Redazione contrattuale: inserire clausola che prenda atto dell’eventuale opzione e della conseguente rinuncia agli aggiornamenti per i periodi coperti.
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Gestione annuale: calendarizzare la riconferma/revoca; comunicare al conduttore gli effetti sul canone.
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Contenzioso: richieste di adeguamento in vigenza di cedolare sono inefficaci; il conduttore può opporre eccezione di indebito e, se del caso, agire in ripetizione.
Conclusioni
La cedolare secca offre un regime fiscale agevolato in cambio di una rinuncia legale e inderogabile agli aggiornamenti del canone, incluso l’adeguamento ISTAT, per tutti i periodi in cui l’opzione è attiva. L’eventuale revoca riapre la strada all’indicizzazione solo pro futuro. Cautele redazionali e una gestione coordinata (specie nei contratti con più locatori o con scalette) evitano frizioni e garantiscono certezza dei rapporti.
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