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L’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA)

L’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) rappresenta una soluzione architettonica sempre più diffusa per valorizzare balconi, logge e terrazzi, offrendo una protezione dagli agenti atmosferici e un miglioramento dell’efficienza energetica. Tuttavia, la loro realizzazione implica risvolti rilevanti sul piano edilizio, fiscale e tecnico, che devono essere attentamente valutati per evitare sanzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il biennio 2025–2026.

⚖️ 1. VEPA e titoli edilizi: quando serve il permesso e quando è edilizia libera

📌 Inquadramento normativo: art. 33-quater del D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), convertito in L. 142/2022

L’installazione delle VEPA – Vetrate Panoramiche Amovibili è stata qualificata dal legislatore come intervento di edilizia libera, se ricorrono determinati presupposti.

Secondo l’art. 33-quater:

“L’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti dirette alla protezione dagli agenti atmosferici e al miglioramento delle prestazioni energetiche, installate su logge o balconi rientranti all’interno dell’edificio, non costituisce aumento di volumetria né modifica della destinazione d’uso.”

⚠️ Requisiti per rientrare nell’edilizia libera:

  • Struttura amovibile, totalmente trasparente e reversibile;

  • Assenza di nuovo volume urbanistico o aumento di superficie utile;

  • Non deve alterare il decoro architettonico o la facciata in modo significativo (possibile deroga condominiale);

  • Installazione all’interno della sagoma dell’edificio, su logge e balconi già esistenti;

  • Nessuna chiusura definitiva o trasformazione in vano abitabile.

📌 In caso contrario (ad es. vetrate fisse, struttura in muratura, trasformazione in stanza), l’intervento non rientra nell’edilizia libera e richiede:

  • CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) se non vi è variazione urbanistica;

  • SCIA o Permesso di Costruire nei casi più impattanti (es. aumento volumetrico).

🔔 Attenzione: in caso di vincoli (paesaggistici, storico-artistici, ambientali), serve sempre autorizzazione preventiva della Soprintendenza.


⚖️ 2. Bonus fiscali per le VEPA nel biennio 2025–2026

📌 Tipologie di agevolazione applicabili:

Bonus ristrutturazioni 50% – art. 16-bis TUIR

  • Detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 96.000 € per unità immobiliare, anche per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia.

  • Le VEPA rientrano nel bonus se migliorano la coibentazione, proteggono il patrimonio edilizio o riqualificano balconi/logge.

Bonus edilizia libera (ex Bonus mobili) – 36% post 2024

  • Dopo il 2024, in assenza di proroghe, la detrazione scende al 36% su un massimo di 48.000 €, salvo diversa legge di bilancio.

  • Le VEPA, se installate in regime di edilizia libera e se funzionali al risparmio energetico o alla protezione, possono accedere a questa aliquota ridotta.

Ecobonus / Superbonus

  • Le VEPA non accedono direttamente al Superbonus 110% (oggi ridotto), salvo siano inserite in un più ampio intervento trainante di riqualificazione energetica.

⚠️ Condizioni per accedere alla detrazione:

  • Pagamento con bonifico parlante (art. 1, comma 3, DM 41/1998);

  • Conservazione di: fatture, schede tecniche, eventuale relazione tecnica;

  • Dichiarazione del tecnico sull’ammissibilità dell’intervento;

  • Comunicazione ENEA (entro 90 giorni, solo se vi è incidenza energetica).


⚖️ 3. Requisiti tecnici obbligatori per le VEPA

Per rientrare nell’ambito degli interventi agevolati o di edilizia libera, le VEPA devono rispettare specifici standard previsti da normativa tecnica:

✅ Caratteristiche richieste:

  • Trasparenza totale (vetro o materiali trasparenti con trasmittanza adeguata);

  • Reversibilità e amovibilità (assenza di fissaggio strutturale permanente);

  • Strutture non opache e non coibentate;

  • Sicurezza (vetri stratificati o temperati certificati UNI EN);

  • Compatibilità estetica con l’edificio (attenzione ai regolamenti comunali e ai vincoli paesaggistici);

  • Miglioramento della prestazione energetica passiva (es. riduzione dispersione termica).

⚠️ È consigliata una certificazione tecnica del produttore/installatore che attesti la conformità ai requisiti previsti.


⚖️ 4. Aliquota IVA al 10% e beni significativi: come si applica

L’art. 7 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, prevede l’aliquota IVA agevolata al 10% per:

“le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi a interventi di recupero edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.”

⚠️ Beni significativi: art. 2, comma 3, D.M. 29 dicembre 1999

Nel caso delle VEPA, il vetro panoramico e le strutture portanti possono essere qualificati come beni significativi, il che comporta:

  • IVA al 10% solo fino a concorrenza del valore della manodopera;

  • IVA al 22% sulla parte eccedente del valore del bene.

🔢 Esempio pratico:

  • Totale fattura: 5.000 €

    • Manodopera: 2.000 €

    • Beni (vetrata): 3.000 €

In tal caso:

  • 2.000 € (pari alla manodopera) → IVA 10%;

  • 1.000 € (restante parte della vetrata) → IVA 22%.

📌 Obbligo di separazione in fattura: il fornitore deve indicare distintamente i valori di manodopera e beni, ai fini della corretta applicazione dell’aliquota.


Conclusioni operative

Aspetto Regime Note
Permessi edilizi Edilizia libera solo se VEPA trasparente, amovibile, senza chiusura volumetrica Altrimenti CILA, SCIA o PdC
Bonus fiscale 50% (fino a fine 2024), 36% (dal 2025 salvo proroghe) Pagamento tracciato, documentazione ENEA se necessaria
Requisiti tecnici Trasparenza, sicurezza, amovibilità, miglioramento passivo Da documentare
IVA 10% su manodopera + parte del bene significativo Applicazione mista 10% / 22% se necessario

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