L’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA)
L’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) rappresenta una soluzione architettonica sempre più diffusa per valorizzare balconi, logge e terrazzi, offrendo una protezione dagli agenti atmosferici e un miglioramento dell’efficienza energetica. Tuttavia, la loro realizzazione implica risvolti rilevanti sul piano edilizio, fiscale e tecnico, che devono essere attentamente valutati per evitare sanzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il biennio 2025–2026.
⚖️ 1. VEPA e titoli edilizi: quando serve il permesso e quando è edilizia libera
📌 Inquadramento normativo: art. 33-quater del D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), convertito in L. 142/2022
L’installazione delle VEPA – Vetrate Panoramiche Amovibili è stata qualificata dal legislatore come intervento di edilizia libera, se ricorrono determinati presupposti.
Secondo l’art. 33-quater:
“L’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti dirette alla protezione dagli agenti atmosferici e al miglioramento delle prestazioni energetiche, installate su logge o balconi rientranti all’interno dell’edificio, non costituisce aumento di volumetria né modifica della destinazione d’uso.”
⚠️ Requisiti per rientrare nell’edilizia libera:
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Struttura amovibile, totalmente trasparente e reversibile;
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Assenza di nuovo volume urbanistico o aumento di superficie utile;
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Non deve alterare il decoro architettonico o la facciata in modo significativo (possibile deroga condominiale);
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Installazione all’interno della sagoma dell’edificio, su logge e balconi già esistenti;
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Nessuna chiusura definitiva o trasformazione in vano abitabile.
📌 In caso contrario (ad es. vetrate fisse, struttura in muratura, trasformazione in stanza), l’intervento non rientra nell’edilizia libera e richiede:
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CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) se non vi è variazione urbanistica;
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SCIA o Permesso di Costruire nei casi più impattanti (es. aumento volumetrico).
🔔 Attenzione: in caso di vincoli (paesaggistici, storico-artistici, ambientali), serve sempre autorizzazione preventiva della Soprintendenza.
⚖️ 2. Bonus fiscali per le VEPA nel biennio 2025–2026
📌 Tipologie di agevolazione applicabili:
✅ Bonus ristrutturazioni 50% – art. 16-bis TUIR
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Detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 96.000 € per unità immobiliare, anche per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia.
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Le VEPA rientrano nel bonus se migliorano la coibentazione, proteggono il patrimonio edilizio o riqualificano balconi/logge.
✅ Bonus edilizia libera (ex Bonus mobili) – 36% post 2024
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Dopo il 2024, in assenza di proroghe, la detrazione scende al 36% su un massimo di 48.000 €, salvo diversa legge di bilancio.
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Le VEPA, se installate in regime di edilizia libera e se funzionali al risparmio energetico o alla protezione, possono accedere a questa aliquota ridotta.
❌ Ecobonus / Superbonus
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Le VEPA non accedono direttamente al Superbonus 110% (oggi ridotto), salvo siano inserite in un più ampio intervento trainante di riqualificazione energetica.
⚠️ Condizioni per accedere alla detrazione:
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Pagamento con bonifico parlante (art. 1, comma 3, DM 41/1998);
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Conservazione di: fatture, schede tecniche, eventuale relazione tecnica;
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Dichiarazione del tecnico sull’ammissibilità dell’intervento;
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Comunicazione ENEA (entro 90 giorni, solo se vi è incidenza energetica).
⚖️ 3. Requisiti tecnici obbligatori per le VEPA
Per rientrare nell’ambito degli interventi agevolati o di edilizia libera, le VEPA devono rispettare specifici standard previsti da normativa tecnica:
✅ Caratteristiche richieste:
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Trasparenza totale (vetro o materiali trasparenti con trasmittanza adeguata);
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Reversibilità e amovibilità (assenza di fissaggio strutturale permanente);
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Strutture non opache e non coibentate;
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Sicurezza (vetri stratificati o temperati certificati UNI EN);
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Compatibilità estetica con l’edificio (attenzione ai regolamenti comunali e ai vincoli paesaggistici);
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Miglioramento della prestazione energetica passiva (es. riduzione dispersione termica).
⚠️ È consigliata una certificazione tecnica del produttore/installatore che attesti la conformità ai requisiti previsti.
⚖️ 4. Aliquota IVA al 10% e beni significativi: come si applica
L’art. 7 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, prevede l’aliquota IVA agevolata al 10% per:
“le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi a interventi di recupero edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.”
⚠️ Beni significativi: art. 2, comma 3, D.M. 29 dicembre 1999
Nel caso delle VEPA, il vetro panoramico e le strutture portanti possono essere qualificati come beni significativi, il che comporta:
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IVA al 10% solo fino a concorrenza del valore della manodopera;
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IVA al 22% sulla parte eccedente del valore del bene.
🔢 Esempio pratico:
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Totale fattura: 5.000 €
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Manodopera: 2.000 €
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Beni (vetrata): 3.000 €
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In tal caso:
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2.000 € (pari alla manodopera) → IVA 10%;
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1.000 € (restante parte della vetrata) → IVA 22%.
📌 Obbligo di separazione in fattura: il fornitore deve indicare distintamente i valori di manodopera e beni, ai fini della corretta applicazione dell’aliquota.
✅ Conclusioni operative
| Aspetto | Regime | Note |
|---|---|---|
| Permessi edilizi | Edilizia libera solo se VEPA trasparente, amovibile, senza chiusura volumetrica | Altrimenti CILA, SCIA o PdC |
| Bonus fiscale | 50% (fino a fine 2024), 36% (dal 2025 salvo proroghe) | Pagamento tracciato, documentazione ENEA se necessaria |
| Requisiti tecnici | Trasparenza, sicurezza, amovibilità, miglioramento passivo | Da documentare |
| IVA | 10% su manodopera + parte del bene significativo | Applicazione mista 10% / 22% se necessario |

