BFP, prescrizione e pratiche scorrette: il TAR Lazio conferma i poteri dell’AGCM e gli obblighi informativi di Poste
Commento alla sentenza TAR Lazio, Sez. I, 21 maggio–9 luglio 2025 (RG 105/2023)
1) Oggetto del giudizio e perimetro della controversia
Poste Italiane ha impugnato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che l’aveva sanzionata per due pratiche commerciali scorrette nella vendita e gestione dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP):
-
Pratica A: omissione/ambiguità su scadenza, decorrenza della prescrizione decennale e relative conseguenze;
-
Pratica B: mancata adozione di misure informative preventive verso i titolari di buoni prossimi a prescriversi.
Il TAR respinge il ricorso e conferma integralmente la legittimità del provvedimento sanzionatorio.
2) La cornice normativa essenziale
-
Risparmio postale: i BFP sono emessi da CDP con garanzia dello Stato; Poste cura collocamento, gestione e rimborso secondo la disciplina di settore.
-
Codice del Consumo: si applica alle pratiche commerciali verso i consumatori e qualifica come professionista chi, come Poste, esercita stabilmente un’attività di fornitura/gestione di servizi a contatto con il pubblico, a prescindere dal lucro diretto.
-
Prescrizione: i diritti sui BFP si prescrivono dopo 10 anni dalla scadenza del titolo; per le serie e i periodi indicati le somme prescritte affluiscono allo Stato o al Fondo vittime di frodi finanziarie.
3) L’eccezione preliminare più rilevante: termini procedimentali e “90 giorni”
Poste aveva invocato la tardività dell’avvio del procedimento AGCM. Il TAR, alla luce del diritto UE sulla tutela effettiva del consumatore, esclude la perentorietà del termine breve nazionale per la contestazione: l’Autorità può svolgere una preistruttoria complessa e graduare le priorità, a condizione di rispettare il termine ragionevole e senza pregiudicare la difesa dell’impresa. Nessun vulnus difensivo è dimostrato; l’istruttoria è stata avviata in tempi coerenti dopo l’acquisizione degli elementi essenziali.
4) “Professionista” e “consumatore”: qualificazioni che contano
Il Collegio ribadisce:
-
Poste rientra nella nozione di professionista perché organizza stabilmente un servizio di collocamento/gestione BFP, interfacciandosi con il pubblico, percependo un corrispettivo da CDP e incidendo sulle scelte economiche dei risparmiatori.
-
Il sottoscrittore di BFP è consumatore quando investe il proprio risparmio fuori da attività d’impresa: tipico scenario del piccolo risparmio difensivo, non speculativo.
5) La sostanza delle pratiche e perché sono scorrette
5.1. Pratica A – Ambiguità e omissioni su scadenza/prescrizione
La Scheda di sintesi riportava claim come “capitale investito sempre rimborsabile”, senza indicare in modo chiaro e immediato che dopo la scadenza decorre la prescrizione, con perdita definitiva di capitale e interessi se il rimborso non è chiesto entro dieci anni.
La “durata” era graficamente associata ai rendimenti, favorendo l’idea che rilevasse solo per gli interessi, non quale dies a quo della prescrizione. L’apposizione della sola data di scadenza sul titolo è giudicata insufficiente se non accompagnata da un’informazione chiara, evidenziata e comprensibile sulle conseguenze legali.
5.2. Pratica B – Mancata comunicazione ai titolari prossimi alla prescrizione
Non bastano gli adempimenti minimi di settore: a fronte di centinaia di migliaia di buoni caduti in prescrizione e di reclami diffusi, gravava su Poste un onere di correttezza e diligenza professionale di attivarsi con misure proporzionate (es. avvisi mirati) per consentire scelte tempestive e consapevoli. L’inerzia informativa è giudicata idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore.
6) Rapporto tra normativa di settore e disciplina consumeristica
Il decreto ministeriale fissa minimi informativi (fogli informativi, regolamenti, approvazioni CDP), ma non esaurisce gli obblighi di trasparenza sostanziale. Il Codice del Consumo impone di evitare omissioni rilevanti e presentazioni ingannevoli dell’informazione essenziale. Il TAR chiarisce che la conformità alla disciplina di settore non immunizza da responsabilità per pratica scorretta se la comunicazione complessiva fuorvia.
7) Imputazione e legittimazione: perché risponde Poste
Pur essendo emittente CDP, la rete, i canali e i documenti attraverso cui si forma la scelta del risparmiatore sono presidiati da Poste, che colloca, gestisce e rimborsa. L’uso del termine “avvalimento” nelle fonti di settore indica una ripartizione funzionale, non un trasferimento della responsabilità comunicativa: l’interfaccia con il consumatore è Poste, dunque risponde delle modalità con cui l’informazione è resa e gestita.
8) Prova, istruttoria e proporzionalità
L’Autorità ha fondato la decisione su: contenuti e grafica della Scheda di sintesi, struttura dei regolamenti, flussi di reclami, numerosità dei titoli prescritti e condotte correttive tardive. Il TAR reputa l’istruttoria congrua e la motivazione logica.
Sanzioni: calibrate su gravità, diffusione, recidiva, iniziative correttive e dimensione economica del professionista; proporzionate all’impatto su milioni di utenti e alla funzione dissuasiva.
9) Principi di diritto che la sentenza consolida
-
Effettività della tutela: i termini interni non possono azzerare il potere di enforcement se non è leso il diritto di difesa e se l’istruttoria richiede complessità.
-
Centralità dell’informazione chiara: su prodotti di risparmio retail, scadenza e prescrizione sono informazioni essenziali; il claim “sempre rimborsabile” è incompatibile con l’assetto legale della prescrizione.
-
Diligenza professionale accresciuta: quando i dati interni rivelano un rischio sistemico di prescrizione, sorge un dovere di attivarsi con misure preventive idonee.
-
Prevalenza della sostanza: la conformità formale ai modelli approvati non basta se l’effetto comunicativo complessivo induce in errore il consumatore medio.
10) Implicazioni operative
Per gli operatori
-
Revisione end-to-end della comunicazione di prodotto: headline, grafica e gerarchia visuale devono evidenziare scadenza→prescrizione→perdita del diritto.
-
Data governance: monitoraggi sui buoni “a rischio prescrizione” e contatti proattivi multicanale.
-
Compliance by design: test di comprensibilità, behavioural compliance, audit periodici su claim e modulistica.
Per i risparmiatori
-
Verificare su contratto e titolo: scadenza e finestra di 10 anni per chiedere il rimborso.
-
In presenza di informazioni fuorvianti o mancati avvisi, reclamare e chiedere ristoro dei pregiudizi.
-
In caso di dinieghi o ritardi, attivare ADR e tutele giudiziali per pratiche scorrette.
11) Conclusione
La decisione alza l’asticella della trasparenza sostanziale nei prodotti di risparmio “di massa”. Non basta essere conformi alla disciplina di settore: occorre una informativa chiara, immediata e completa sull’evento che più incide sul diritto del risparmiatore, la prescrizione. L’enforcement dell’AGCM, avallato dal giudice amministrativo, spinge verso modelli comunicativi che neutralizzino ambiguità e asimmetrie informative.
Se sei in difficoltà o ritieni di essere vittima di pratiche commerciali scorrette nella sottoscrizione o gestione dei BFP o di prodotti analoghi, rivolgiti ad ADICU APS per assistenza qualificata: potrà aiutarti a impostare il reclamo, quantificare i danni e attivare gli strumenti stragiudiziali o giudiziali più efficaci.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

