Licenziamento per disabilità sopravvenuta tocca una delle aree più delicate del diritto del lavoro
Il tema del licenziamento per disabilità sopravvenuta tocca una delle aree più delicate del diritto del lavoro, in cui si intrecciano il principio di tutela del posto di lavoro, la non discriminazione e il dovere di solidarietà tra datore di lavoro e lavoratore. In tale contesto, l’ordinamento italiano – anche alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Cassazione – impone specifici obblighi a carico del datore di lavoro, finalizzati a evitare che il venir meno della piena idoneità psico-fisica del dipendente si traduca automaticamente in un licenziamento legittimo.
1. Cos’è l’inidoneità sopravvenuta e cosa prevede la legge
L’inidoneità sopravvenuta si verifica quando un lavoratore, successivamente all’assunzione, non è più idoneo a svolgere le mansioni per cui era stato assunto, a causa di:
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patologie croniche o invalidanti;
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infortuni sul lavoro;
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aggravamenti dello stato di salute.
La disciplina applicabile è contenuta in più fonti:
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Art. 1464 c.c. (impossibilità sopravvenuta parziale);
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Art. 3, co. 3, L. 104/1992 e D.lgs. 81/2008 (idoneità lavorativa e sicurezza);
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Art. 5 L. 604/1966 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
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Direttiva 2000/78/CE sull’uguaglianza in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
Secondo l’interpretazione della giurisprudenza, la mera sopravvenienza della disabilità non è sufficiente a giustificare il licenziamento: occorre verificare l’effettiva impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili, anche attraverso accomodamenti ragionevoli.
2. Cosa sono gli ‘accomodamenti ragionevoli’ e chi deve cercarli
Gli accomodamenti ragionevoli sono modifiche e misure adottate per consentire a una persona con disabilità di:
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svolgere la propria attività lavorativa;
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partecipare su base di uguaglianza alla vita lavorativa;
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mantenere il posto di lavoro compatibilmente con le sue condizioni fisiche e psichiche.
Questo principio deriva direttamente dall’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal D.lgs. 216/2003, secondo cui:
“I datori di lavoro devono adottare misure appropriate, in funzione delle necessità in una situazione concreta, per consentire alla persona con disabilità di avere accesso, partecipare e progredire nell’occupazione, o per ricevere una formazione, a meno che tali misure non impongano un onere sproporzionato al datore.”
L’obbligo di valutare e attuare gli accomodamenti spetta al datore di lavoro, che deve esplorare soluzioni individualizzate, come:
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adattamenti della postazione o degli strumenti;
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modifiche dell’orario o dei turni;
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assegnazione a mansioni compatibili, anche inferiori (in deroga all’art. 2103 c.c.);
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ricorso al lavoro agile.
3. Quali sono i limiti di un ‘accomodamento ragionevole’
Gli accomodamenti ragionevoli non devono comportare un onere sproporzionato o ingiustificato per l’organizzazione aziendale. La valutazione della ragionevolezza si fonda su vari criteri:
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dimensioni e risorse economiche dell’impresa;
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costi effettivi e sostenibilità dell’adattamento;
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impatto organizzativo;
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eventuale compromissione dell’efficienza o della sicurezza aziendale.
Pertanto, non esiste un diritto assoluto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, ma un obbligo del datore di fare tutto il possibile, nei limiti della sostenibilità, per evitare il licenziamento.
Se, dopo aver valutato tutte le opzioni disponibili, non esistono soluzioni praticabili, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo potrà ritenersi legittimo.
4. Applicazione giurisprudenziale: un caso concreto
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9095/2017, ha affermato un principio fondamentale:
“Il licenziamento di un lavoratore divenuto inidoneo è illegittimo se il datore non dimostra di aver esperito ogni tentativo ragionevole per mantenerlo in servizio, anche con l’adozione di accomodamenti organizzativi.”
In quel caso, un lavoratore affetto da grave patologia era stato licenziato senza che l’azienda avesse valutato concretamente:
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la possibilità di cambio mansione;
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l’adattamento dell’ambiente di lavoro;
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la modifica dei turni.
La Cassazione ha considerato il licenziamento discriminatorio, con obbligo di reintegro e risarcimento.
5. Conclusione: dovere di solidarietà e bilanciamento degli interessi
Il quadro normativo e giurisprudenziale impone al datore di lavoro un dovere attivo di protezione e ricerca di soluzioni, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.).
Solo quando ogni accomodamento ragionevole risulti impraticabile o eccessivamente oneroso, il licenziamento del lavoratore divenuto inidoneo potrà considerarsi legittimo.
In ogni caso, il datore di lavoro deve documentare puntualmente le ragioni per cui non sono state possibili soluzioni alternative, pena l’illegittimità del recesso e l’applicazione delle tutele previste dall’ordinamento in tema di licenziamento illegittimo e discriminatorio.

