Permessi Legge 104 e controlli difensivi: il Tribunale di Venezia tutela il lavoratore e definisce i limiti dei controlli aziendali
Commento alla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, 17 giugno 2025 (n. 2519/2024)
1. Premessa e rilievo sistematico della decisione
La sentenza del Tribunale di Venezia si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a bilanciare le esigenze datoriali di controllo e tutela del patrimonio con i diritti fondamentali del lavoratore, in particolare la dignità e la riservatezza sancite dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Il caso affrontato riguarda l’uso dei permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 104/1992 e la legittimità dei controlli investigativi attuati dal datore di lavoro mediante GPS e agenzia privata, in assenza di un previo sospetto fondato di abuso.
2. I fatti: il licenziamento per presunto abuso dei permessi
Il lavoratore, dipendente dal 2009 di una grande catena della distribuzione organizzata, era referente unico per l’assistenza della madre disabile grave.
Dopo poche settimane dall’inizio della fruizione dei permessi, la società datrice aveva incaricato un’agenzia investigativa di monitorare gli spostamenti del dipendente, installando un dispositivo GPS sulla sua auto. Le indagini avevano rilevato che, durante le ore di permesso, l’uomo si recava presso la propria abitazione o in altri luoghi non coincidenti con quella della madre assistita.
Sulla base di tali elementi, la società lo aveva sospeso cautelarmente e poi licenziato per giusta causa, sostenendo che non prestasse alcuna assistenza alla madre e avesse usato i permessi per fini personali.
Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento, denunciando l’illegittimità dei controlli difensivi e l’insussistenza dell’abuso.
3. La decisione: accoglimento integrale del ricorso
Il Tribunale di Venezia ha annullato il licenziamento, dichiarandolo illegittimo e ordinando la reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 300/1970, con corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla reintegra (massimo 12 mensilità) e regolarizzazione contributiva.
Le motivazioni si fondano su due pilastri:
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Inutilizzabilità dei risultati dell’attività investigativa, poiché priva dei presupposti di legittimità;
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Insussistenza del fatto contestato, poiché l’attività svolta dal lavoratore era in realtà funzionale all’assistenza della madre.
4. L’illegittimità dei controlli difensivi
Il giudice ha chiarito che i controlli difensivi “in senso stretto” sono ammissibili solo in presenza di un fondato e ragionevole sospetto di illecito, basato su elementi oggettivi e non su mere supposizioni.
Nel caso concreto:
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Il lavoratore era considerato affidabile e privo di precedenti disciplinari;
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L’azienda aveva disposto i controlli dopo poco più di un mese dalla concessione dei permessi, senza indicare alcun elemento di sospetto;
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L’uso del GPS sull’autovettura personale rappresentava una misura invasiva e sproporzionata, in contrasto con il principio di necessità e minimizzazione dei dati previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
La giurisprudenza richiamata (Cass. 34092/2021; Cass. 18168/2023; Cass. 25732/2021) ribadisce che il controllo è legittimo solo se:
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disposto ex post rispetto a un sospetto fondato;
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mirato alla tutela del patrimonio aziendale;
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realizzato con modalità proporzionate e rispettose della dignità del lavoratore.
In assenza di tali presupposti, i dati raccolti sono inutilizzabili ai fini disciplinari.
5. La rilevanza disciplinare della condotta
Nonostante l’inutilizzabilità delle prove investigative, il Tribunale ha esaminato il merito delle contestazioni, rilevando che:
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il lavoratore, durante i permessi, aveva svolto attività utili all’assistenza della madre, come la costruzione di una grata di sicurezza e di una casetta in legno per riporre la sedia a rotelle della sorella disabile;
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tali attività, pur non avvenendo in presenza diretta della madre, erano finalizzate al suo benessere e alla sua sicurezza, integrando pienamente il concetto di “assistenza” richiesto dall’art. 33 della Legge 104/1992;
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non risultava alcuna distrazione dei permessi per fini ludici, personali o estranei all’assistenza.
Il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2235/2023; Cass. 11999/2024; Cass. 5906/2025), secondo cui non sussiste abuso se il permesso è utilizzato per attività indirettamente collegate all’assistenza del familiare disabile. L’abuso si configura solo in presenza di un nesso causale interrotto tra assenza e assistenza, come accade nei casi di viaggi, svago o attività sportive.
6. Il principio del bilanciamento tra libertà d’impresa e dignità del lavoratore
Il Tribunale ha richiamato anche i principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenze Lopez Ribalda c. Spagna, 2019; Barbulescu c. Romania, 2017), secondo cui ogni forma di sorveglianza sul lavoratore deve rispettare i criteri di:
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necessità (non esistono alternative meno invasive);
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proporzionalità (limitata nel tempo e negli strumenti);
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finalità specifica e legittima (tutela di beni patrimoniali o aziendali);
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trasparenza e informazione preventiva.
La decisione ribadisce che neppure il sospetto di un abuso può giustificare un controllo tale da annullare la sfera di dignità e riservatezza del lavoratore, soprattutto quando si tratta di attività collegate a benefici per l’assistenza familiare.
7. La reazione sproporzionata del datore di lavoro
Il giudice censura la tempestività eccessiva e la severità della reazione aziendale: la sospensione immediata e il successivo licenziamento sono stati adottati senza un’adeguata ponderazione della gravità effettiva della condotta, né una verifica alternativa.
Il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari, sancito dall’art. 2106 c.c. e dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori, impone che il licenziamento sia l’ultima ratio, non una risposta automatica a condotte percepite come ambigue.
8. Le conseguenze della decisione
La sentenza ha tre ricadute rilevanti sul piano sistematico:
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Rafforza la tutela dei lavoratori beneficiari della Legge 104, escludendo interpretazioni restrittive e punitive dei permessi assistenziali;
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Riafferma i limiti dei controlli difensivi, imponendo un obbligo di documentare il sospetto e di rispettare il bilanciamento tra libertà d’impresa e diritti fondamentali;
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Introduce un criterio di valutazione sostanziale dell’assistenza, valorizzando anche le attività indirette o preparatorie volte al benessere del familiare.
9. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Venezia costituisce un precedente importante in materia di diritti sociali e privacy nel rapporto di lavoro, tracciando confini chiari tra lecito e illecito nel controllo datoriale.
Il messaggio è duplice:
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per i lavoratori, la Legge 104 tutela non solo la presenza fisica accanto al familiare, ma anche tutte le attività che concorrono concretamente alla sua cura e qualità della vita;
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per i datori di lavoro, ogni forma di indagine deve essere motivata, proporzionata e fondata su elementi concreti, pena l’inutilizzabilità delle prove e la nullità del provvedimento disciplinare.
In sintesi:
L’abuso dei permessi Legge 104 si configura solo se l’assenza è del tutto scollegata dall’assistenza.
I controlli difensivi senza fondato sospetto violano i diritti del lavoratore e rendono illegittimo il licenziamento.
Per i lavoratori che ritengono di essere vittime di controlli illegittimi, sanzioni sproporzionate o pratiche discriminatorie nell’utilizzo dei permessi Legge 104, è possibile rivolgersi ad ADICU APS, associazione che offre assistenza legale e consulenza gratuita per la tutela dei diritti dei consumatori e dei lavoratori contro pratiche scorrette e abusi datoriali.

