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Nullità della procura alle società di servicing e carenza di titolarità del credito: la sentenza del Tribunale di Salerno segna un punto di svolta nei contenziosi bancari

Commento alla sentenza del Tribunale di Salerno, Sez. I Civile, 3 giugno 2025, n. 8130/2018


1. Premessa

La sentenza del Tribunale di Salerno (Giudice dott. Mattia Caputo) affronta con rigore due questioni centrali nel contenzioso bancario contemporaneo:

  1. la nullità della procura alle società di servicing per indeterminatezza dell’oggetto;

  2. la mancata prova della titolarità del credito in capo al cessionario (AMCO S.p.A.), successore ex art. 111 c.p.c. della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS).

Il Tribunale accoglie integralmente l’opposizione proposta dalla Arredamenti Cruoglio S.a.s. e dai garanti, revocando il decreto ingiuntivo di oltre 177.000 euro e condannando Juliet S.p.A. (mandataria della banca) e AMCO S.p.A. in solido alle spese processuali.

La decisione rappresenta un precedente di elevata rilevanza sistemica, poiché estende i principi di determinatezza contrattuale e di legittimazione processuale ai nuovi modelli di gestione dei crediti deteriorati, confermando che l’attività di recupero dei crediti non può prescindere da una chiara e documentata investitura di poteri.


2. I fatti

La controversia trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di Juliet S.p.A., mandataria di BMPS, per il recupero di rate impagate di un mutuo concesso nel 2010 per consolidamento debiti aziendali.

Gli opponenti contestavano:

  • l’inesistenza del debito consolidato;

  • la nullità derivata del mutuo, poiché volto a sanare rapporti bancari affetti da illegittimità (anatocismo, CMS, interessi ultralegali, usura);

  • la nullità delle fideiussioni;

  • la carenza di titolarità del credito in capo a Juliet e successivamente ad AMCO.

Durante il processo interveniva AMCO S.p.A., quale beneficiaria della scissione di BMPS del 2020, dichiarando di essere subentrata nella titolarità del credito oggetto di causa. Tuttavia, la società non produceva l’atto di scissione, limitandosi a depositare estratti di pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.


3. Il primo profilo: nullità della procura per indeterminatezza dell’oggetto

3.1. Il principio di determinatezza

Il Tribunale fonda la propria decisione sull’art. 1346 c.c., secondo cui l’oggetto del contratto (e del negozio unilaterale, come la procura) deve essere determinato o determinabile. La mancanza di tale requisito comporta nullità assoluta per violazione di un principio di ordine pubblico, volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici.

Richiamando Cass. civ., sez. VI, n. 28803/2019, il giudice ribadisce che la procura con cui una banca delega un soggetto terzo alla gestione di crediti “anomali” o “in sofferenza” deve contenere parametri oggettivi e verificabili che consentano di individuare l’esatto ambito dei poteri conferiti.


3.2. La procura BMPS–Juliet S.p.A.

La procura speciale rilasciata da BMPS a Juliet S.p.A. nel 2018 conferiva il potere di agire in nome e per conto della banca “per il compimento di ogni attività utile alla gestione e al recupero dei crediti classificati nella categoria delle sofferenze” secondo la circolare Banca d’Italia n. 139/1991.
Tuttavia:

  • non era allegato l’elenco dei crediti specificamente inclusi (“allegato A”, omesso per volontà del comparente);

  • la definizione di “crediti in sofferenza” era mutuata da fonti non aventi forza di legge e non conoscibili d’ufficio dal giudice;

  • la procura non indicava confini oggettivi né criteri determinativi dell’ambito di applicazione.

Conseguenza: la procura è nulla per indeterminatezza dell’oggetto e Juliet S.p.A. è priva di legittimazione ad agire nel processo.


3.3. L’impossibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c.

Il Tribunale esclude l’applicazione dell’art. 182 c.p.c. (integrazione dei poteri di rappresentanza), chiarendo che il meccanismo sanante opera solo in caso di rilievo officioso del vizio da parte del giudice, non quando l’eccezione è sollevata tempestivamente dalla controparte.

Poiché la nullità della procura è insanabile e non è stata prodotta valida documentazione integrativa, la costituzione in giudizio di Juliet S.p.A. è inammissibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.


4. Il secondo profilo: la carenza di titolarità del credito in capo ad AMCO

4.1. L’onere della prova sulla titolarità

La pronuncia dedica ampio spazio alla questione della titolarità attiva del credito, tema sempre più frequente dopo le numerose operazioni di cessione e scissione bancaria.
Richiamando Cass. SS.UU. n. 2951/2016 e n. 18974/2022, il giudice afferma che:

“La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall’attore.”

Di conseguenza, il soggetto che afferma di essere successore a titolo particolare (come AMCO) deve fornire prova documentale piena del trasferimento, in particolare l’atto di scissione che individua i crediti ceduti.


4.2. Le carenze probatorie di AMCO

AMCO si è limitata a produrre due avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, privi di qualsiasi riferimento specifico al credito oggetto di causa.
Il giudice rileva che:

  • gli avvisi si riferiscono genericamente a “crediti deteriorati” o “a sofferenza” ai sensi delle circolari di Banca d’Italia;

  • mancano i dettagli sui singoli crediti trasferiti;

  • è espressamente precisato che “sono esclusi dal compendio tutti i rapporti non esplicitamente ricompresi nell’atto di scissione”.

In assenza della produzione dell’atto di scissione, non è quindi possibile accertare se il credito oggetto del decreto ingiuntivo sia effettivamente confluito nel patrimonio di AMCO.
Ne consegue che AMCO non ha dimostrato la propria titolarità e la domanda è rigettata per difetto di legittimazione sostanziale.


5. Effetti della decisione

Il Tribunale:

  • revoca il decreto ingiuntivo n. 1670/2018;

  • dichiara la nullità della procura rilasciata da BMPS a Juliet S.p.A.;

  • rigetta la domanda di AMCO per carenza di prova della titolarità del credito;

  • condanna Juliet e AMCO, in solido, al pagamento di € 14.013,00 per compensi professionali e spese accessorie, oltre al rimborso della consulenza tecnica d’ufficio.


6. Valore sistematico della sentenza

6.1. Rigidità dei requisiti di determinatezza

Il Tribunale riafferma che il principio di determinatezza dell’oggetto della procura ha natura pubblicistica e non può essere derogato da prassi di vigilanza o da regolamentazioni interne della Banca d’Italia.
Ne discende che le procure generiche alle società di servicing o veicoli di cartolarizzazione — spesso basate su formule ampie come “crediti deteriorati” o “a sofferenza” — sono giuridicamente invalide se non corredate dall’elenco specifico dei rapporti gestiti.


6.2. Centralità della prova documentale nella cessione dei crediti

L’atto di scissione, o in generale di cessione in blocco, non può essere sostituito da meri avvisi o comunicazioni generiche.
L’assenza di prova dell’effettivo trasferimento comporta il rigetto della domanda monitoria per mancanza di legittimazione sostanziale, anche se il credito fosse esistente.
Il giudice applica così un principio di certezza del titolo a tutela del debitore, che non può essere esposto a pretese di soggetti privi di prova effettiva della loro qualità di creditori.


6.3. Impatto sul sistema dei crediti deteriorati

La pronuncia ha potenziali conseguenze dirompenti sull’intero comparto della gestione e recupero dei crediti NPL (Non Performing Loans):

  • i servicer dovranno munirsi di procure puntuali e documentate, con riferimento esplicito ai singoli rapporti;

  • i cessionari (banche o veicoli) dovranno produrre in giudizio gli atti integrali di cessione o scissione, non meri estratti di Gazzetta Ufficiale;

  • i giudici potranno revocare decreti ingiuntivi e dichiarare la nullità delle costituzioni processuali in caso di indeterminatezza della rappresentanza.


7. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Salerno si pone come una pietra miliare nella tutela dei debitori e dei garanti nei contenziosi bancari, ridefinendo gli standard di trasparenza e certezza nella rappresentanza processuale e nella circolazione dei crediti deteriorati.

Essa richiama le banche e le società di gestione a un rigoroso rispetto dei principi civilistici di determinatezza e prova, riaffermando che l’evoluzione del mercato dei crediti non può tradursi in un arretramento delle garanzie fondamentali di legalità e certezza del diritto.

In un contesto in cui la gestione dei NPL coinvolge una catena complessa di soggetti (banca originaria, veicolo, servicer, mandatari), la pronuncia di Salerno stabilisce un principio essenziale:

“Solo chi dimostra, con atti chiari e determinati, di essere titolare del credito e munito di valida procura, può agire in giudizio per la sua riscossione.”

È una lezione di diritto sostanziale e processuale insieme, che riafferma la centralità del principio di legalità nei rapporti bancari e pone un argine a prassi contrattuali e deleghe operative eccessivamente elastiche, spesso utilizzate per automatizzare il recupero dei crediti senza adeguata base giuridica.



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