Investito da un’auto in retromarcia: il Tribunale di Cosenza riduce il risarcimento per concorso di colpa del pedone
1. Premessa: il principio generale della responsabilità del conducente
La recente sentenza del Tribunale di Cosenza (n. 1396/2025, sez. II civile) ha suscitato un ampio dibattito in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, introducendo un’applicazione peculiare del principio di concorso di colpa del pedone nei casi di investimento in retromarcia.
Il giudice calabrese ha infatti riconosciuto un risarcimento dimezzato alla vittima pedone, ritenendo che, pur permanendo la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c., il comportamento imprudente del pedone – che si era collocato consapevolmente nella traiettoria del veicolo in manovra – costituisce “interferenza consapevole” idonea a ridurre il risarcimento in misura pari al 50%.
Il caso offre lo spunto per un’analisi sistematica del rapporto tra colpa presunta del conducente, diligenza del pedone e valutazione comparata delle condotte secondo i criteri di causalità e colpevolezza delineati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
2. Il fatto: investimento durante una manovra di retromarcia
Il caso concreto trae origine da un incidente avvenuto in un parcheggio pubblico di Cosenza:
un automobilista, nel compiere una manovra di uscita in retromarcia, urtava un pedone che si trovava dietro al veicolo, provocandogli la frattura del femore e lesioni agli arti inferiori.
Il pedone, sostenendo di essere stato colpito all’improvviso, citava in giudizio il conducente e la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento integrale dei danni biologici, morali e patrimoniali.
Il giudice, però, accertava tramite le testimonianze oculari che:
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il pedone si trovava nelle immediate vicinanze del veicolo prima dell’avvio della manovra;
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aveva visto il conducente entrare nell’abitacolo e accendere il motore;
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si era fermato dietro l’auto, a breve distanza, “per attendere un conoscente”.
Questi elementi di fatto hanno indotto il Tribunale a ritenere che il pedone non avesse adottato la prudenza dovuta, pur prevedendo la possibile movimentazione del mezzo.
3. Il quadro normativo: art. 2054 c.c. e obblighi di prudenza
L’art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce che:
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Si tratta di una presunzione di colpa del conducente, che grava su di lui fino a prova contraria.
Tuttavia, tale presunzione non è assoluta: può essere superata, o attenuata, qualora risulti che la condotta della vittima abbia concorso causalmente alla produzione dell’evento.
Parallelamente, l’art. 190 del Codice della Strada impone al pedone l’obbligo di comportarsi con diligenza, evitando situazioni di pericolo o interferenze con la circolazione dei veicoli:
“I pedoni devono circolare sui marciapiedi o, in mancanza, sul margine della carreggiata, e devono evitare comportamenti che possano intralciare la circolazione dei veicoli.”
Pertanto, in sede civile, la responsabilità per investimento è frutto di una valutazione comparata, fondata sul principio di causalità concorrente ex art. 1227 c.c., che consente di ridurre il risarcimento “in proporzione al grado di colpa concorrente del creditore danneggiato”.
4. La decisione: concorso di colpa per “interferenza consapevole”
Il Tribunale di Cosenza, applicando tali principi, ha riconosciuto la responsabilità del conducente per violazione dell’art. 141 del Codice della Strada (“obbligo di controllo costante del veicolo e di adeguata visibilità in retromarcia”), ma ha ritenuto concorso di colpa paritario (50%) del pedone.
Secondo il giudice:
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il conducente ha tenuto una condotta negligente, non assicurandosi della completa libertà dello spazio retrostante;
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ma il pedone, pur rendendosi conto dell’imminente manovra, ha deciso di sostare dietro l’automobile, assumendo volontariamente un rischio evidente.
La motivazione introduce il concetto di “interferenza consapevole”, ossia l’intervento cosciente e imprudente della vittima nella dinamica del sinistro:
“Il danneggiato, pur potendo evitare la situazione di pericolo, vi si è inserito consapevolmente, contribuendo in modo causale e colpevole al verificarsi dell’evento.”
Il giudice ha quindi ridotto il risarcimento del 50%, condannando la compagnia assicurativa al pagamento della sola metà dei danni accertati.
5. La giurisprudenza di riferimento: il pedone come soggetto “attivo” del sinistro
La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di concorso di colpa del pedone in caso di comportamento imprudente o anomalo.
a) Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2016, n. 5271
“La presunzione di colpa del conducente non è assoluta, ma può essere superata mediante prova che il comportamento del pedone abbia avuto efficienza causale esclusiva o concorrente nella produzione del sinistro.”
b) Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2021, n. 21395
“Il pedone deve osservare una condotta prudente e conforme al contesto della circolazione: la sua distrazione o imprudenza concorre a ridurre proporzionalmente il risarcimento.”
c) Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2018, n. 30185
“La colpa del pedone sussiste quando questi, pur avvedendosi dell’imminente pericolo, non adotta le misure idonee a evitarlo.”
Il principio sotteso è che la tutela del pedone non è incondizionata, ma deve essere bilanciata con l’esigenza di autoresponsabilità nella condotta.
6. Analisi giuridica: colpa presunta e concorso causale
Dal punto di vista dogmatico, la decisione del Tribunale di Cosenza si fonda sulla combinazione di due regole giuridiche:
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Presunzione di colpa del conducente (art. 2054 c.c.), che impone al guidatore di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
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Riduzione del risarcimento per concorso del danneggiato (art. 1227, co. 1 c.c.), che consente di diminuire l’obbligazione risarcitoria in proporzione alla colpa del pedone.
In termini di causalità, la condotta del pedone è stata ritenuta concausa efficiente dell’evento, perché:
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si è collocato volontariamente dietro un veicolo in fase di manovra;
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ha mantenuto tale posizione nonostante potesse allontanarsi;
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ha agito con consapevolezza del rischio.
Pertanto, il giudice ha riconosciuto una responsabilità concorrente paritaria, ossia al 50%, ritenendo che la prevedibilità dell’evento fosse equamente ripartita tra le due condotte.
7. Implicazioni pratiche: cosa significa per le vittime e per i conducenti
La sentenza di Cosenza produce conseguenze operative rilevanti in materia di liquidazione dei danni da circolazione:
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il risarcimento non è più “automaticamente” integrale per il pedone;
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il giudice deve valutare in concreto il comportamento di entrambe le parti, anche in contesti apparentemente asimmetrici (auto/pedone);
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la colpa del pedone può determinare una riduzione fino all’esclusione del risarcimento, se l’evento è a lui imputabile in modo esclusivo (art. 2054, co. 2, c.c.).
Per i conducenti, la pronuncia non rappresenta un’esimente totale, ma consente di invocare una ripartizione equa della responsabilità, soprattutto in spazi limitati (parcheggi, cortili, aree private) dove il pedone ha la possibilità di percepire chiaramente il rischio.
8. Le prove determinanti: testimoni e ricostruzione dinamica
Il Tribunale ha valorizzato in modo decisivo le testimonianze oculari, ritenute attendibili e coerenti.
I testimoni hanno dichiarato che il pedone “sapeva che l’auto si sarebbe mossa” e che “si è fermato dietro per parlare con un conoscente”.
Tale elemento ha permesso di qualificare la condotta come imprudente e consapevolmente rischiosa.
In assenza di immagini o rilievi stradali, la prova testimoniale è risultata determinante per ricostruire la dinamica, dimostrando che il pericolo era visibile e prevedibile.
9. La nozione di “interferenza consapevole”: un nuovo criterio di imputazione
Il concetto di “interferenza consapevole”, elaborato in questa pronuncia, costituisce un’innovazione interpretativa significativa.
Esso designa la situazione in cui la vittima:
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conosce o deve conoscere il pericolo in corso;
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sceglie comunque di inserirsi nell’area di rischio;
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coopera causalmente al verificarsi del danno.
Si tratta di una colpa per imprudenza aggravata dalla consapevolezza del rischio, che richiama l’analoga figura della culpa concorrente consapevole già nota nella responsabilità del creditore ex art. 1227 c.c.
In questa prospettiva, il pedone non è più soggetto “passivo”, ma parte attiva nella produzione del danno.
10. Valutazione del danno e riduzione del risarcimento
Il giudice ha applicato la riduzione del 50% sull’intero ammontare del danno riconosciuto, comprensivo di:
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danno biologico (secondo tabelle di Milano);
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danno morale soggettivo;
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spese mediche e patrimoniali.
La riduzione opera in modo proporzionale, secondo il grado di colpa attribuito alla vittima.
In termini pratici, il risarcimento originariamente stimato in 80.000 euro è stato liquidato in 40.000 euro, oltre interessi legali e spese processuali compensate.
11. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Cosenza segna un importante punto di equilibrio tra tutela del pedone e principio di autoresponsabilità nella circolazione stradale.
Tre sono i principi che emergono:
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La presunzione di colpa del conducente (art. 2054 c.c.) non è assoluta, ma può essere attenuata o superata quando la vittima concorra causalmente all’evento.
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Il pedone è tenuto a un comportamento diligente e prudente, specie in contesti di evidente pericolo, come aree di manovra o parcheggi.
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La nuova categoria della “interferenza consapevole” introduce una forma di colpa partecipativa, che riflette la necessità di bilanciare diritto al risarcimento e dovere di cautela.
In un contesto di circolazione sempre più complesso, la giurisprudenza sembra muovere verso una visione relazionale della responsabilità, in cui ciascun soggetto è chiamato a contribuire attivamente alla sicurezza collettiva.
12. Riferimenti normativi e giurisprudenziali
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Art. 2054 c.c. – Responsabilità del conducente di veicoli.
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Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore.
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Art. 190 e 141 Codice della Strada.
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Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2016, n. 5271 – Concorso di colpa del pedone.
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Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2021, n. 21395 – Responsabilità comparata tra conducente e pedone.
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Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2018, n. 30185 – Imprudenza del pedone e riduzione del risarcimento.
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Tribunale di Cosenza, sez. II civile, sent. n. 1396/2025 – Concorso di colpa per interferenza consapevole.
Sintesi finale
L’investimento in retromarcia non comporta automaticamente la colpa esclusiva del conducente.
Quando il pedone, pur avvedendosi del pericolo, sceglie di collocarsi nella traiettoria del veicolo, assume una quota di responsabilità che riduce proporzionalmente il risarcimento.
La decisione del Tribunale di Cosenza, nel riconoscere la colpa a metà per “interferenza consapevole”, riafferma un principio chiave della moderna responsabilità civile:
la tutela risarcitoria non può prescindere dall’esigenza di corresponsabilità e prudenza reciproca tra tutti gli utenti della strada.

