Mutuo fondiario, ammortamento “alla francese” e trasparenza del tasso: la Corte d’Appello di Bari applica l’art. 117 TUB e ricalcola il debito
Commento tecnico-giuridico alla sentenza Corte d’Appello di Bari, Sez. II civile, 18 luglio 2025
1) Oggetto del giudizio e posta in gioco
Opposizione all’esecuzione promossa da società mutuataria e fideiussori contro precetto fondato su mutuo fondiario del 30 novembre 2005. In appello, rigettata la gran parte dei motivi, la Corte accoglie solo il profilo sulla difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo generata da un ammortamento costruito in regime composto non esplicitato, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117, co. 7, TUB e rideterminazione del debito a € 394.201,79. Spese di lite poste agli appellanti.
2) I fatti rilevanti
— Mutuo fondiario stipulato per realizzare un albergo; successiva rinegoziazione; precetto per oltre € 623.000.
— In primo grado rigetto dell’opposizione; CTU contabile.
— Appello con molteplici censure: legittimazione attiva del cessionario ex art. 58 TUB; nullità per mutuo di scopo impossibile; uso parziale delle somme per ripiano debiti; sproporzione ipoteche; anatocismo/usura; inidoneità del titolo esecutivo; indeterminatezza del tasso per uso di formula non dichiarata.
3) Le questioni preliminari respinte
La Corte conferma:
a) Legittimazione attiva del soggetto procedente sulla base della pubblicazione in G.U. ex art. 58 TUB;
b) Titolo esecutivo: traditio rei integrata; mutuo idoneo ex art. 474 c.p.c.;
c) Mutuo di scopo: l’inedificabilità del suolo è sopravvenuta, non originaria;
d) Utilizzo parte somma per ripiano: conforme al regolamento negoziale;
e) Anatocismo/usura: in primo grado negativi gli esiti; tali profili non sorreggono l’accoglimento in appello.
4) Il cuore della decisione: TAN dichiarato vs TAE effettivo
Il quarto motivo (indeterminatezza/trasparenza del tasso) viene istruito con nuova CTU. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15130/2024: la mancata menzione del metodo “alla francese” e del regime composto non determina, di per sé, nullità per indeterminatezza; tuttavia resta doveroso il controllo in concreto su eventuale produzione di interessi su interessi tale da far risultare un tasso effettivo superiore a quello nominale, con ricaduta sull’art. 117 TUB.
4.1) L’esito della CTU
— Contratto: TAN fisso 4,80% in preammortamento; poi variabile su Euribor 6m/365 + spread 2,35%, calcolo semestrale posticipato su anno civile.
— Piano: costruito in capitalizzazione composta; la clausola non esplicita il regime né consente al cliente di conoscere il tasso effettivo risultante dalla formula applicata.
— Conclusione tecnica: divergenza obiettiva tra TAN pattuito e TAE effettivo emergente dal piano; il tasso “praticato” è più elevato del tasso “convenuto”.
4.2) La qualificazione giuridica
La Corte esclude la nullità per indeterminatezza in astratto, ma accerta in concreto la violazione dell’art. 117, co. 4, TUB (“i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”) perché nel regolamento è indicato solo il TAN, mentre il tasso effettivo derivante dal regime composto non è stato convenuto per iscritto. Ne discende l’applicazione del tasso sostitutivo BOT e del regime semplice per il ricalcolo.
5) Il dispositivo correttivo e gli effetti economici
La Corte ridetermina l’esposizione debitoria (società e fideiussori, in solido) in € 394.201,79, adottando l’opzione ricostruttiva sub 2a della CTU: tasso BOT sostitutivo e capitalizzazione semplice; conferma il resto. Le spese di entrambi i gradi, liquidate in misura significativa, sono poste agli appellanti, atteso l’esito solo parzialmente favorevole.
6) I principi di diritto che emergono
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Metodo “alla francese”: non è illecito per definizione; il vulnus sorge se il regime composto, pur usato per costruire le rate, altera il tasso effettivo rispetto al TAN senza congrua indicazione contrattuale. In tal caso, non “indeterminatezza” in via generale, ma violazione dell’art. 117 TUB con sostituzione legale del tasso.
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Controllo caso per caso: la verifica è contabile e si concentra sulla non equivalenza TAN/TAE e sulla trasparenza della clausola di interesse (onere probatorio assolto mediante CTU).
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Stabilità del titolo: restano fermi titolo esecutivo e legittimazione del procedente; l’aggiustamento attiene solo al quantum.
7) Implicazioni operative
Per gli intermediari
— Contrattualizzazione esplicita del regime finanziario (semplice/composto) e del TAE correlato, specie in mutui variabili;
— Allineamento TAN/TAE e coerenza tra ISC/TAEG e piano di ammortamento;
— Piani e conteggi che consentano al cliente la ricostruzione ex post del tasso praticato;
— Audit su portafogli storici per prevenire contenziosi fondati sull’art. 117 TUB.
Per i clienti e le difese
— Verificare, tramite perizia, se il piano in regime composto abbia generato un TAE superiore al TAN non dichiarato;
— In tal caso, domandare sostituzione ex lege del tasso e ricalcolo in regime semplice;
— Distinguere l’angolo trasparenza (art. 117 TUB) da profili anatocistici/usura: qui l’accoglimento passa dalla divergenza TAN/TAE documentata.
8) Osservazioni conclusive
La pronuncia salda l’impostazione delle Sezioni Unite: nessuna “scomunica” del metodo alla francese, ma tolleranza zero per i piani occultamente composti che trasformano il tasso nominale in un effettivo più oneroso senza idonea pattuizione. Il rimedio non travolge il titolo né la causa del finanziamento; ripristina la legalità di trasparenza imponendo il tasso sostitutivo e un ammortamento in regime semplice. La tutela è chirurgica: colpisce l’opacità, preserva il contratto, ricalibra il debito.

