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Pignoramenti senza giudice: la rivoluzione per le imprese tra efficienza e garanzie di legalità

1. Premessa: la svolta del nuovo disegno di legge sui crediti commerciali

Il nuovo disegno di legge depositato al Senato nel 2025 introduce una delle riforme più discusse in materia di esecuzione civile e tutela del credito: la possibilità, per gli avvocati delle imprese, di intimare il pagamento di somme fino a 10.000 euro e avviare l’esecuzione forzata senza l’autorizzazione preventiva del giudice.

La misura, definita dai promotori come un “intervento di semplificazione per la competitività delle imprese”, mira a ridurre i tempi e i costi di recupero dei crediti di modesta entità, oggi gravati da procedure giudiziali lente e burocratiche.
Il cuore della riforma è il trasferimento di una parte della funzione giurisdizionale — finora riservata ai tribunali — agli avvocati, in veste di certificatori legali del credito.

Si tratta, di fatto, di un modello di “ingiunzione privata” per importi limitati, che ricalca esperienze già sperimentate in alcuni ordinamenti europei (Germania, Francia, Austria), ma con caratteristiche tipicamente italiane, tese a conciliare celerità ed equilibrio garantistico.


2. La procedura: l’avvocato al centro del sistema

Secondo la bozza di testo, il procedimento di ingiunzione semplificata si articolerà in quattro fasi principali, tutte gestite dall’avvocato del creditore senza intervento del giudice, salvo opposizione.

a) Fase di intimazione

L’avvocato, munito di mandato da parte dell’impresa creditrice, potrà:

  • notificare al debitore un atto di intimazione al pagamento, redatto in forma autentica e digitale;

  • indicare l’importo dovuto (fino a 10.000 euro), gli estremi contrattuali e le prove del credito (fatture, ordini, corrispondenza commerciale, PEC);

  • fissare un termine di 40 giorni per il pagamento o per la proposizione dell’opposizione.

L’atto avrà valore paragiudiziale e potrà essere notificato anche tramite posta elettronica certificata o tramite ufficiale giudiziario, con attestazione di conformità a cura dell’avvocato.

b) Fase di efficacia esecutiva

Trascorsi 40 giorni senza opposizione e senza pagamento, l’avvocato potrà:

  • apporre sull’atto la formula esecutiva, certificandone la regolarità;

  • depositarlo telematicamente nel registro informatico delle esecuzioni;

  • richiedere direttamente l’intervento dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione (pignoramento presso terzi, mobiliare o immobiliare).

c) Opposizione del debitore

Il debitore potrà:

  • presentare opposizione motivata entro 40 giorni dalla notifica, depositando memoria difensiva presso il tribunale competente;

  • ottenere così la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva fino alla decisione del giudice.

d) Conversione in titolo giudiziale

Se l’opposizione è dichiarata infondata, l’atto di intimazione diviene titolo esecutivo giudiziale a tutti gli effetti (equiparato a un decreto ingiuntivo non opposto).

L’intervento giudiziale si attiva dunque solo in caso di contestazione, con un sistema di controllo “a domanda”.


3. I contenuti dell’atto: trasparenza e certezza formale

Il disegno di legge prevede che l’atto di intimazione dell’avvocato debba rispettare requisiti di forma, contenuto e informazione rigidamente codificati, per garantire la tutela del debitore e la tracciabilità del procedimento.

a) Contenuti obbligatori

L’atto dovrà contenere:

  1. dati identificativi di creditore e debitore (codice fiscale, sede legale, iscrizione al registro imprese);

  2. descrizione dettagliata del credito, con allegazione delle prove documentali;

  3. avvertimento espresso circa la possibilità di proporre opposizione entro 40 giorni;

  4. indicazione del foro competente per l’opposizione;

  5. dichiarazione di responsabilità professionale dell’avvocato circa la veridicità del credito e la completezza della documentazione.

b) Forma e tracciabilità

  • L’atto dovrà essere redatto in formato digitale sottoscritto con firma elettronica qualificata;

  • registrato nel Portale Giustizia Digitale o in un registro nazionale dei titoli esecutivi stragiudiziali, gestito dal Ministero della Giustizia;

  • notificato al debitore tramite PEC certificata, garantendo trasparenza e data certa.

L’avvocato che rilascia un’intimazione infondata o abusiva sarà passibile di sanzione disciplinare e responsabilità civile per danno da lite temeraria.


4. Le conseguenze per il debitore: 40 giorni per evitare l’esecuzione

Il debitore avrà a disposizione 40 giorni per:

  • pagare spontaneamente la somma dovuta;

  • contestare formalmente il credito, depositando opposizione giudiziale;

  • o chiedere la rateizzazione o la mediazione commerciale, ove prevista contrattualmente.

Trascorso tale termine, l’atto diventa titolo esecutivo e consente all’avvocato di procedere con le forme ordinarie del pignoramento.
In pratica, si riducono drasticamente i tempi di recupero:

  • oggi, un decreto ingiuntivo medio richiede 6–12 mesi per divenire esecutivo;

  • con la nuova procedura, l’impresa potrà avviare il pignoramento in meno di 2 mesi.


5. Ambito di applicazione: una misura riservata alle imprese

La riforma si applicherà esclusivamente ai rapporti tra imprese (B2B) iscritti al Registro delle Imprese o a professionisti titolari di partita IVA.

Restano quindi esclusi:

  • i rapporti con i consumatori, tutelati dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005);

  • i debiti di natura familiare o personale;

  • i crediti di lavoro subordinato, regolati da procedure protette.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare uno strumento rapido e certo per i crediti commerciali di piccola entità, senza comprimere le garanzie dei soggetti deboli.


6. I vantaggi per le imprese e il sistema giudiziario

a) Accelerazione del recupero crediti

L’eliminazione della fase giudiziale preliminare rappresenta una semplificazione radicale.
Le imprese potranno recuperare importi modesti senza ricorrere ai tribunali, riducendo costi di cancelleria, tempi di attesa e oneri legali.

b) Alleggerimento del carico giudiziario

La misura consentirà di sgravare i tribunali da migliaia di procedimenti per decreti ingiuntivi di importo ridotto, che costituiscono circa il 40% del contenzioso civile minore.
Il giudice interverrà solo in caso di opposizione o abuso, con funzione di garanzia e non di controllo ordinario.

c) Responsabilizzazione della professione forense

L’avvocato diventa un “soggetto certificatore” di diritto, con obbligo di lealtà e diligenza rafforzata.
L’esercizio corretto di tale funzione contribuirà a ricostruire fiducia tra imprese e istituzioni, rafforzando il ruolo pubblico della professione legale.


7. Le criticità giuridiche: rischi e cautele

Non mancano, tuttavia, riserve di ordine costituzionale e sistematico, soprattutto in relazione ai principi di giurisdizionalità, imparzialità e diritto di difesa.

a) Il principio del giudice naturale (art. 102 Cost.)

Il potere di dichiarare l’efficacia esecutiva di un credito appartiene, secondo tradizione, alla giurisdizione statale.
Trasferirlo agli avvocati, anche solo per crediti minori, può essere interpretato come una delegazione impropria di funzione giurisdizionale, suscettibile di censura costituzionale.

b) Rischio di abusi e diseguaglianze

L’assenza di un controllo giudiziale ex ante potrebbe favorire:

  • abusi nei confronti di debitori in buona fede;

  • uso strumentale dell’intimazione come mezzo di pressione commerciale;

  • disomogeneità applicative tra professionisti, con riflessi sulla certezza del diritto.

c) Garanzie procedurali

Il sistema dovrà prevedere:

  • obblighi di deposito e tracciabilità informatica;

  • controlli deontologici da parte dei Consigli dell’Ordine;

  • sanzioni pecuniarie per l’uso distorto dell’istituto.

In mancanza di tali presidi, il rischio è di sostituire la lentezza giudiziaria con un automatismo privo di garanzie, contrario agli artt. 24 e 111 Cost.


8. Confronto europeo: modelli di riferimento

Il legislatore sembra ispirarsi ad alcuni modelli europei di semplificazione del recupero crediti:

  • Germania: Mahnverfahren, procedimento monitorio telematico senza giudice, fino a opposizione.

  • Francia: Injonction de payer, gestita dal greffier (funzionario di cancelleria), con titolo esecutivo in assenza di contestazione.

  • Austria: Mahnklage, emessa dal tribunale in via automatica con firma digitale.

Il modello italiano, invece, affida la gestione all’avvocato, figura privata ma investita di funzione pubblica certificativa: un esperimento di “giustizia professionale” che richiederà solide garanzie disciplinari e informatiche.


9. Considerazioni finali: una novità solo apparente?

La riforma, pur presentata come una “rivoluzione per le imprese”, potrebbe rivelarsi una novità solo apparente, sotto vari profili:

  • Non modifica i principi sostanziali del credito e della responsabilità, ma solo la fase procedurale.

  • Non incide sui tempi reali di riscossione, poiché l’opposizione del debitore riattiva comunque il percorso giudiziale tradizionale.

  • Introduce un potere ibrido dell’avvocato, a metà tra certificazione e giurisdizione, che richiederà regolamentazione secondaria (decreti attuativi, piattaforme digitali, protocolli forensi).

Più che una rivoluzione, si tratta dunque di una trasformazione funzionale: la giustizia civile si avvicina al modello di “giurisdizione diffusa”, dove la funzione di tutela è condivisa tra giudice e professionista legale, secondo logiche di efficienza, ma con potenziali tensioni rispetto al principio di imparzialità.


10. Riferimenti normativi e sistematici

  • Art. 24, 102 e 111 Cost. – Diritto di difesa, principio di giurisdizionalità e giusto processo.

  • Art. 633 ss. c.p.c. – Procedimento per ingiunzione.

  • D.Lgs. 231/2002 – Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • Codice deontologico forense, artt. 6, 27, 50 – Doveri di correttezza e responsabilità professionale.

  • Regolamento UE 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.


Sintesi finale

Il “pignoramento senza giudice” rappresenta una tappa di sperimentazione nella modernizzazione della giustizia civile:

  • l’avvocato diventa protagonista del recupero crediti,

  • l’impresa ottiene un canale rapido e meno oneroso,

  • il giudice mantiene il ruolo di garante in caso di conflitto.

Tuttavia, l’efficacia del sistema dipenderà dall’equilibrio tra celerità e legalità, tra autonomia professionale e controllo pubblico.
Se ben attuata, la riforma potrà segnare l’inizio di una nuova stagione di giustizia economica per le imprese; se mal gestita, rischierà di creare un’area grigia di giurisdizione privata, in cui la rapidità si pagherà al prezzo della certezza del diritto.

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