Interessi usurari e contratti di finanziamento: il Tribunale di Paola chiarisce l’obbligo di includere i costi assicurativi nel calcolo del TEG
1. Introduzione
Con la sentenza dell’8 ottobre 2025, il Tribunale di Paola ha affrontato una questione di forte rilevanza pratica nel contenzioso bancario e finanziario: la determinazione del tasso effettivo globale (TEG) ai fini dell’accertamento dell’usurarietà degli interessi applicati da un istituto di credito in un contratto di finanziamento al consumo.
La decisione si distingue per la chiarezza con cui il giudice ha ribadito che devono essere inclusi nel calcolo del TEG tutti i costi collegati all’erogazione del credito, comprese le coperture assicurative sottoscritte contestualmente al contratto di finanziamento, quando esse siano collegate alla concessione del prestito.
2. Il caso concreto
Gli opponenti avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su istanza della banca per il recupero di oltre 6.000 euro. Essi sostenevano l’illegittimità della somma richiesta per due motivi principali:
-
Applicazione di interessi usurari, in violazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c.;
-
Addebito di premi assicurativi relativi a due polizze mai effettivamente pattuite, le quali avevano ridotto l’importo effettivamente erogato.
Il contratto di finanziamento, stipulato nel 2014, prevedeva un importo complessivo di € 9.848, di cui solo € 8.000 erano stati effettivamente erogati, mentre € 1.848 erano stati trattenuti per la stipula di due polizze assicurative denominate Lifestyle e Medical Protection.
La banca sosteneva che le polizze non fossero obbligatorie e che, pertanto, i relativi premi non dovessero essere inclusi nel TEG, poiché non direttamente connessi all’erogazione del credito.
3. Il principio di diritto: inclusione dei costi assicurativi nel TEG
Il Tribunale ha disatteso integralmente la tesi difensiva della banca, ribadendo che l’art. 644 c.p. e la legge n. 108/1996 impongono di considerare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, tutti i costi collegati all’erogazione del credito, a prescindere dalla loro denominazione o apparente autonomia contrattuale.
La motivazione si fonda su due punti cardine:
-
I premi assicurativi erano contestuali alla stipula del contratto di finanziamento e chiaramente inseriti tra i “costi connessi” indicati nel documento contrattuale.
-
Le polizze avevano una funzione accessoria al credito, in quanto sottoscritte per coprire rischi legati al finanziamento e al rimborso del prestito.
Di conseguenza, il giudice ha ritenuto legittima la loro inclusione nel calcolo del TEG e ha accertato il superamento del tasso soglia vigente nel primo trimestre del 2014 (pari al 18,99%).
4. La verifica tecnica e l’accertamento dell’usura
La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha svolto un ruolo determinante:
-
Ha calcolato il TEG effettivamente applicato al contratto, pari al 25,36%, includendo premi assicurativi, commissioni finanziarie e spese accessorie.
-
Ha confermato che, alla data di stipula, il tasso superava di oltre sei punti percentuali la soglia usura, con conseguente violazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c.
Applicando la sanzione civile prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., il Tribunale ha azzerato gli interessi convenuti nel piano di ammortamento, riducendo il debito residuo a € 1.147,60 oltre interessi legali.
5. L’impatto della decisione: nullità della clausola e mutuo gratuito
Il giudice ha dichiarato nulla la clausola contrattuale contenente la pattuizione di interessi usurari, convertendo di fatto il finanziamento in mutuo gratuito, con restituzione del solo capitale residuo.
Questo principio – già consolidato nella giurisprudenza di legittimità – trova qui un’applicazione particolarmente rigorosa, con importanti ricadute operative:
-
Le banche devono assicurare che tutte le spese collegate al credito, comprese le polizze accessorie, siano verificate ai fini del rispetto della soglia d’usura.
-
I consumatori hanno diritto di contestare in giudizio l’usurarietà quando le polizze assicurative siano state imposte o contestuali al contratto, anche se formalmente dichiarate “facoltative”.
6. Il principio dell’art. 1815 c.c. e la tutela del consumatore
L’art. 1815 c.c. stabilisce che, in caso di interessi usurari, “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Tale norma, in combinato disposto con la legge 108/1996, ha una funzione deterrente e sanzionatoria: scoraggia pratiche speculative nel credito al consumo e tutela il debitore da forme di onerosità eccessiva.
La decisione di Paola valorizza la centralità della trasparenza contrattuale e la necessità di garantire al consumatore una piena conoscenza dei costi effettivi del finanziamento.
Il giudice richiama espressamente il principio di collegamento negoziale: anche se stipulate su moduli separati, le polizze vanno considerate un tutt’uno con il contratto di credito, quando la loro sottoscrizione sia condizione o effetto immediato dell’erogazione.
7. Considerazioni sistemiche e giurisprudenziali
La pronuncia si colloca nel solco di orientamenti ormai consolidati della Corte di Cassazione, secondo cui:
-
i costi assicurativi vanno inclusi nel TEG se il collegamento funzionale con il credito è dimostrato;
-
la facoltatività meramente apparente delle polizze non esclude la loro rilevanza ai fini dell’usura;
-
la mancata informazione chiara e completa al consumatore sulla natura dei costi integra violazione degli obblighi di trasparenza imposti dal Testo Unico Bancario e dal Codice del Consumo.
La decisione rafforza la tendenza a interpretare in modo estensivo il concetto di “costi collegati”, garantendo un controllo effettivo sull’intero carico economico che grava sul cliente.
8. Implicazioni pratiche per banche e consumatori
Per gli istituti di credito:
-
Necessità di ricalcolare il TEG includendo ogni costo collegato al finanziamento.
-
Obbligo di massima trasparenza nelle informative precontrattuali, indicando chiaramente il carattere facoltativo e l’incidenza economica delle coperture assicurative.
-
Rischio di nullità della clausola e gratuità del finanziamento in caso di superamento della soglia.
Per i consumatori:
-
Possibilità di contestare in sede giudiziale la pattuizione di interessi usurari anche quando la banca abbia “mascherato” costi aggiuntivi sotto forma di polizze o commissioni.
-
Diritto alla restituzione degli interessi indebitamente corrisposti e alla revoca di eventuali decreti ingiuntivi fondati su tali contratti.
9. Conclusione
La sentenza del Tribunale di Paola (8 ottobre 2025) costituisce un precedente significativo nella lotta contro le pratiche di credito scorrette e l’uso improprio di coperture assicurative nei finanziamenti.
Essa riafferma un principio cardine del diritto bancario e civile: la tutela del consumatore e la trasparenza del credito prevalgono sulla forma contrattuale.
In definitiva, quando i costi assicurativi sono connessi all’erogazione del prestito, devono essere inclusi nel TEG; in caso contrario, l’intero contratto è affetto da nullità parziale per usura e il finanziamento diventa gratuito.
Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a rafforzare la protezione del debitore, ponendo un limite concreto all’abuso della posizione contrattuale da parte degli intermediari finanziari.

