Usura originaria e polizze assicurative: la nullità parziale del contratto di finanziamento confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Nota alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III Civile, 18 settembre 2025
1. Introduzione e rilievo sistematico
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III Civile, affronta in modo esemplare la questione — ormai centrale nella giurisprudenza bancaria — dell’inclusione dei premi assicurativi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TAEG) ai fini dell’accertamento dell’usura originaria.
La decisione conferma la linea di diritto tracciata dalla Corte di Cassazione nel 2025, con la quale è stato definitivamente chiarito che, ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p., devono essere inclusi nel computo tutti i costi “collegati” all’erogazione del credito, a prescindere dal loro carattere formale di obbligatorietà.
2. I fatti di causa
La ricorrente aveva stipulato con la finanziaria un contratto di prestito personale in data 7 gennaio 2008, dell’importo di € 11.981, con T.A.N. del 16,56% e T.A.E.G. del 18,56%. Contestualmente, sottoscriveva una polizza assicurativa “rischio vita e impiego” per € 756,00, collegata al medesimo finanziamento.
L’attrice sosteneva che, considerando tale costo, il TAEG effettivo fosse pari al 23,395%, eccedente la soglia usura del periodo (18,57% per il I trimestre 2008).
Pertanto, chiedeva la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi, l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
La convenuta eccepiva la natura “facoltativa” della polizza e la conseguente esclusione del suo costo dal calcolo del TAEG.
3. La questione giuridica
La controversia ruotava attorno a due punti fondamentali:
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Se i premi assicurativi “facoltativi” debbano essere inclusi nel TAEG, ai fini della verifica del superamento della soglia di usura;
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Quale sia il criterio di accertamento del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa.
4. Il ragionamento del Tribunale
4.1. Il principio di onnicomprensività del costo del credito
Il giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente fonda la decisione sul principio espresso dall’art. 644, comma 4, c.p. e ribadito dalla legge 108/1996:
“Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.”
Da ciò discende una regola generale di onnicomprensività del costo del denaro, volta a impedire che le banche possano aggirare la disciplina antiusura mediante artifici contrattuali o costi accessori apparentemente facoltativi.
Il Tribunale osserva che tale interpretazione è stata consolidata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15114/2025; Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 8806/2017), secondo cui:
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Le spese assicurative rientrano nel calcolo del tasso solo se collegate all’erogazione del credito;
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Il collegamento si presume quando la polizza è stipulata contestualmente al contratto di finanziamento;
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La contestualità temporale è sufficiente a fondare la presunzione del nesso negoziale.
4.2. La contestualità come presunzione di collegamento negoziale
Nel caso in esame, la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) aveva accertato che la sottoscrizione del programma assicurativo e del consenso al trattamento dei dati era avvenuta nella stessa data del contratto di prestito (7 gennaio 2008).
La banca non aveva fornito alcuna prova contraria atta a dimostrare la reale autonomia delle due operazioni.
Il giudice conclude quindi che la polizza, sebbene dichiarata “facoltativa” nella modulistica, costituiva di fatto condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento. Essa rappresentava un costo collegato alla concessione del credito e, pertanto, doveva essere computata nel TAEG.
4.3. Il calcolo dell’usura e la decisione finale
Sulla base dei dati forniti dal CTU, il TAEG ricalcolato, includendo il premio assicurativo, risultava pari al 22,71%, a fronte del tasso soglia 18,57% vigente nel trimestre di riferimento.
La soglia risulta pertanto superata, integrando un’ipotesi di usura originaria ai sensi dell’art. 644 c.p.
Il Tribunale applica l’art. 1815, comma 2, c.c. dichiarando la parziale nullità del contratto nella parte relativa alla pattuizione degli interessi, e condanna la finanziaria alla restituzione di € 5.306,89, comprensivi di interessi, spese e commissioni indebitamente percepite.
Le spese di CTU vengono poste a carico solidale delle parti, mentre le spese di lite sono compensate, in considerazione della complessità della materia.
5. Il principio affermato
La decisione può essere sintetizzata nel seguente principio di diritto:
“In tema di contratti di finanziamento, il premio assicurativo stipulato contestualmente all’erogazione del credito deve essere incluso nel calcolo del TAEG ai fini della verifica dell’usura, anche se dichiarato formalmente facoltativo, in quanto collegato alla concessione del prestito e costituente una forma indiretta di remunerazione per il finanziatore.”
6. Implicazioni applicative e sistemiche
a) Per le banche e gli intermediari finanziari
La pronuncia conferma la necessità di una trasparenza sostanziale nella determinazione del TAEG.
Le politiche commerciali che prevedono la stipula di polizze “facoltative”, ma strettamente collegate alla concessione del credito, espongono l’intermediario a un rischio di nullità parziale del contratto e di ripetizione integrale degli interessi.
L’onere di provare la reale autonomia della polizza grava sulla banca; la contestualità della stipula costituisce elemento sufficiente a fondare la presunzione di collegamento.
b) Per i consumatori e i debitori
La decisione amplia la tutela dei finanziati, riconoscendo che la voluntas legis della normativa antiusura mira a evitare che oneri “collaterali” (assicurazioni, spese di intermediazione, commissioni) eludano la soglia legale.
È quindi consigliabile, in caso di sospetto superamento del tasso soglia, richiedere una perizia contabile indipendente che includa tutti i costi connessi al credito.
7. Valore sistematico della decisione
La sentenza di Santa Maria Capua Vetere si inserisce nel più ampio quadro evolutivo della giurisprudenza di merito che, in linea con la Cassazione, abbandona l’approccio formalistico secondo cui la “facoltatività” esclude la rilevanza dei costi assicurativi.
Si afferma invece una logica sostanzialista, fondata sulla concreta funzione economica del contratto e sulla necessità di evitare che l’usura venga mascherata da spese accessorie.
La pronuncia rafforza l’orientamento per cui la disciplina antiusura ha natura imperativa e di ordine pubblico, insuscettibile di deroghe convenzionali, e tutela il contraente debole anche quando questi abbia formalmente accettato clausole predisposte.
8. Conclusioni
La decisione in commento rappresenta un ulteriore passo nella direzione di una lettura rigorosa e integrale del costo del credito, coerente con la funzione etico-sociale della normativa antiusura.
Essa ribadisce che la contestualità della stipula della polizza assicurativa è di per sé sufficiente a dimostrare il collegamento con l’erogazione del prestito, determinando l’inclusione del relativo premio nel TAEG e, se del caso, la nullità della clausola sugli interessi.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una motivazione limpida e aderente ai più recenti arresti di legittimità, consolida un principio di grande importanza: nel contrasto all’usura non contano le formule, ma la sostanza economica del rapporto.
Ogni costo collegato al credito è, a tutti gli effetti, interesse e deve essere considerato nella sua integrità per garantire il rispetto dei limiti legali e la tutela effettiva del consumatore.

