Contributo consortile richiesto da un Consorzio di bonifica: legittimità della pretesa tributaria
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sez. IV – Sent. n. 1050/2025
1. Oggetto del giudizio
La pronuncia in commento affronta il tema del contributo consortile richiesto da un Consorzio di bonifica per l’anno 2015 e si sofferma in particolare sul requisito del beneficio consortile, condizione necessaria per la legittimità della pretesa tributaria. La contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento, ottenendo accoglimento in primo grado; il Consorzio ha proposto appello, rigettato integralmente dalla Corte territoriale.
2. Principio affermato
La Corte stabilisce che i fondi situati ad un’altitudine superiore rispetto alla rete idraulica consortile non possono considerarsi beneficiari di alcuna attività di bonifica e, pertanto, non sono soggetti al pagamento del contributo consortile ex art. 10 R.D. 215/1933.
Il principio di diritto sotteso è che il contributo è dovuto solo in presenza di un beneficio concreto e diretto, effettivamente ricavato dall’opera o dall’attività consortile.
3. Ragionamento della Corte
Il Collegio osserva come:
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La perizia stragiudiziale prodotta dalla difesa della contribuente (non contestata con idonea perizia tecnica da parte del Consorzio) dimostra l’assenza di qualsivoglia beneficio idraulico per i terreni in questione;
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I fondi si collocano “a quote considerevolmente più alte rispetto al canale” e “ben oltre le sponde della piana alluvionale”;
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Anche in ipotesi di regolare manutenzione delle opere consortili, il beneficio sarebbe comunque inesistente, stante la morfologia altimetrica dei terreni.
4. Commento giurisprudenziale
a) Sul requisito del beneficio
La sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza oramai consolidata, secondo cui il pagamento del contributo di bonifica è subordinato alla dimostrazione dell’effettivo vantaggio ricevuto dal fondo (Cass. civ. sez. trib., 26 gennaio 2021, n. 1573; Cass. civ. sez. trib., 20 aprile 2018, n. 9851).
Secondo la Suprema Corte:
“È illegittimo l’assoggettamento al contributo consortile di un fondo che, per collocazione altimetrica o morfologica, non trae utilità dalle opere consortili” (Cass. civ., sez. V, 4 aprile 2013, n. 8236).
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado si richiama implicitamente a tale orientamento, ribadendo che l’obbligazione tributaria non può fondarsi su presunzioni o su un’astratta inclusione catastale, ma richiede una verifica fattuale del beneficio.
b) Onere della prova
È importante sottolineare come, anche in materia tributaria, l’onere della prova dell’an debeatur ricade sull’amministrazione che emette l’atto. Nel caso in esame, la mancata contestazione tecnica delle conclusioni della perizia di parte comporta, di fatto, una carenza probatoria decisiva per il Consorzio (cfr. Cass. civ. 29 settembre 2011, n. 19890).
5. Conclusioni
La pronuncia in esame conferma che l’esistenza del “beneficio” costituisce il presupposto legittimante imprescindibile per l’imposizione del contributo consortile e che tale beneficio deve essere concreto, attuale e dimostrabile, non presunto.
Il Collegio territoriale ha valorizzato, con corretta motivazione, l’elevazione altimetrica dei fondi, l’assenza di collegamenti funzionali con la rete idraulica consortile e il silenzio tecnico del Consorzio, giungendo a una decisione in linea con i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.
6. Massima
In tema di contributi consortili, il requisito del beneficio costituisce condizione necessaria per la legittima imposizione del tributo. I terreni che, per collocazione altimetrica, non traggano alcuna utilità concreta dalle opere di bonifica, devono essere esclusi dall’obbligo contributivo, anche in assenza di manutenzione dell’opera.

