“WIZZ ALL YOU CAN FLY”: L’AGCM SANZIONA WIZZ AIR PER PRATICHE SCORRETTE E CLAUSOLE VESSATORIE. ADICU INTERVIENE A TUTELA DEI CONSUMATORI.
Roma, 14 novembre 2025 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto una sanzione complessiva di 500.000 euro alla compagnia aerea Wizz Air Hungary Ltd. in merito alla commercializzazione dell’abbonamento “Wizz All You Can Fly”.
Il provvedimento (PS12922) , adottato l’11 novembre 2025, ha accertato due distinte violazioni del Codice del Consumo:
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Una pratica commerciale scorretta (ai sensi degli artt. 21 e 22) per la promozione ingannevole dell’abbonamento.
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La presenza di clausole vessatorie (ai sensi dell’art. 33) nei termini e condizioni contrattuali.
ADICU (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) è intervenuta attivamente nel corso del procedimento, presentando osservazioni formali durante la fase di consultazione pubblica. L’associazione ha fin da subito lamentato la grave indeterminatezza delle clausole e l’evidente squilibrio contrattuale a danno dei consumatori.
In particolare, ADICU ha contestato la mancanza di trasparenza delle clausole contrattuali relative ai rimborsi spettanti ai consumatori in caso di recesso.
La Pratica Commerciale Ingannevole
L’Autorità ha stabilito che Wizz Air ha pubblicizzato l’abbonamento “Wizz All You Can Fly” utilizzando messaggi ingannevoli e carenti , a fronte di slogan come “All you can fly” e “senza limiti”.
Nello specifico, la compagnia ha omesso o presentato in modo non chiaro informazioni essenziali, tra cui:
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Restrizioni sull’acquisto: I biglietti potevano essere acquistati solo nei tre giorni a ridosso del volo (da 72 a 3 ore prima), e non “fino a 3 giorni prima”, limitando fortemente la scelta.
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Posti limitati: La possibilità per Wizz Air di limitare il numero di posti disponibili per gli abbonati su ogni volo.
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Tariffa “Basic”: I biglietti acquistabili erano solo di tariffa “Basic”, che include unicamente un bagaglio a mano piccolo, senza servizi accessori.
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Conseguenze del “No-Show”: Le gravi conseguenze in caso di mancata presentazione all’imbarco, che potevano portare all’interruzione dell’abbonamento senza alcun rimborso.
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Interruzione del servizio: La possibilità per la compagnia di interrompere unilateralmente il servizio.
Le Clausole Vessatorie
L’AGCM ha inoltre dichiarato vessatorie diverse clausole (artt. 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7) perché determinavano un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” a carico del consumatore.
Queste clausole permettevano a Wizz Air di:
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Modificare unilateralmente i termini e le condizioni del contratto.
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Interrompere o sospendere il servizio o i voli su determinati aeroporti a propria discrezione, senza indicare giustificati motivi e, in alcuni casi, senza garantire al consumatore il diritto di recesso e rimborso.
La Decisione Finale
Oltre alla sanzione da 500.000 euro, l’Autorità ha vietato a Wizz Air la continuazione e la reiterazione della pratica scorretta e ha disposto che la compagnia pubblichi un estratto della delibera sulla homepage del proprio sito italiano.
ADICU esprime grande soddisfazione per l’esito del procedimento, che riafferma la necessità di trasparenza e correttezza nelle offerte commerciali, e si mette a disposizione di tutti i consumatori vessati dalla pratica commerciale scorretta di Wizz Air per fornire assistenza e valutare le opportune azioni di tutela.

