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AGCM: sanzione di 150.000 euro a Tannico & Wineplatform S.r.l. per pratiche commerciali scorrette sulle promozioni on line

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Tannico & Wineplatform S.r.l. (Tannico), attiva nella vendita on line di bevande alcoliche tramite il sito tannico.it e l’app Tannico, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro.


La condotta contestata

Il procedimento ha riguardato la modalità di presentazione dei prezzi e delle promozioni dei prodotti venduti on line dal professionista.

In particolare, Tannico:

  • pubblicizzava numerosi prodotti come “in promozione” o “scontati”, tramite claim quali:

    • “TUTTE LE OFFERTE – In un colpo solo, qui trovi tutte le promozioni attive su Tannico […]. Tutte le migliori etichette scontate sono in questa collezione: se vuoi risparmiare sui tuoi vini online preferiti, ora è il momento”

    • la dicitura “PROMOZIONE” associata al prezzo di vendita;

  • affiancava a tali claim la triplice indicazione:

    • prezzo attuale di vendita, indicato come “promozionale”;

    • “Prima era”, cioè un prezzo di listino più elevato;

    • “Prezzo più basso”, riferito al prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni;

  • in numerosi casi, il prezzo “promozionale” risultava uguale o persino superiore al “prezzo più basso” degli ultimi 30 giorni, pur essendo presentato come offerta vantaggiosa rispetto al listino.

Nonostante la presenza dell’informazione “Prezzo più basso”, l’Autorità ha rilevato che l’impostazione complessiva dei messaggi – incentrata su “offerte”, “promozioni” e “etichetti scontate” – era idonea a indurre il consumatore medio a ritenere l’esistenza di uno specifico vantaggio economico, in contrasto con la realtà dei prezzi applicati.


Il quadro normativo: Codice del consumo e regola del “prezzo più basso”

La decisione si colloca nel solco della disciplina europea e nazionale sugli annunci di riduzione di prezzo, in particolare:

  • l’articolo 17-bis del Codice del consumo, che recepisce l’articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE;

  • la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 settembre 2024 (causa C-330/23, “caso Aldi”), richiamata nel provvedimento.

Secondo tale disciplina:

  • quando un professionista annuncia una riduzione di prezzo (attraverso percentuali di sconto o diciture che ne esaltino il carattere vantaggioso), il nuovo prezzo deve essere effettivamente determinato rispetto al “prezzo precedente”, ossia il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti la promozione;

  • non è lecito presentare come “scontato” o “in promozione” un prezzo che sia uguale o superiore al prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni;

  • la mera indicazione del “prezzo più basso” in aggiunta al prezzo attuale non è sufficiente a sanare la scorrettezza, se la struttura complessiva del messaggio fa credere al consumatore di trovarsi di fronte a una riduzione effettiva.

L’AGCM ha ritenuto che, alla luce del diritto UE e del Codice del consumo, le comunicazioni di Tannico costituissero annunci di riduzione di prezzo non reali, quindi ingannevoli, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.


L’istruttoria, le difese della società e il parere AGCOM

L’Autorità:

  • ha inizialmente rivolto a Tannico un invito alla rimozione dei profili di possibile scorrettezza (moral suasion) nel luglio 2024, chiedendo di adeguare le modalità di pubblicizzazione dei prezzi alle norme vigenti;

  • a fronte dell’inadeguatezza degli interventi comunicati dalla società, ha deliberato l’avvio del procedimento istruttorio il 28 maggio 2025, disponendo contestualmente accertamenti ispettivi presso la sede legale;

  • ha acquisito numerose evidenze documentali, tecniche e schermate del sito e dell’app, nonché le risposte del professionista alle richieste di informazioni.

Nel corso del procedimento:

  • Tannico ha sostenuto di aver utilizzato il termine “promozione” in senso descrittivo e di aver sempre indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, invocando la novità e complessità interpretativa della normativa sugli annunci di riduzione di prezzo;

  • ha inoltre richiamato la presenza di una sentenza recente della Corte di Giustizia come elemento a conferma del carattere non pacifico dell’interpretazione normativa.

L’AGCM ha respinto tali argomentazioni, osservando che:

  • le sentenze della Corte di Giustizia hanno valore dichiarativo e precisano un’interpretazione già vigente della norma;

  • Tannico avrebbe potuto e dovuto adeguarsi in tempi ragionevoli ai principi espressi dalla Corte, anche in ragione del proprio ruolo di operatore di rilievo nel mercato dell’e-commerce di vini;

  • per l’accertamento dell’illecito non è necessario dimostrare l’intenzionalità di ingannare i consumatori né la presenza di reclami: si tratta di illeciti di pericolo, basati sull’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori.

Dato l’utilizzo di canali digitali (sito e app), l’Autorità ha acquisito il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che ha confermato la capacità del mezzo di comunicazione di amplificare l’impatto della pratica scorrettezza, incidendo in modo significativo sulle decisioni di acquisto degli utenti.


Cessazione della pratica e durata della violazione

Nel corso dell’istruttoria, Tannico ha comunicato, in data 15 luglio 2025, di aver:

  • modificato il sito e l’app affinché siano inseriti nelle sezioni promozionali solo i prodotti per i quali il prezzo scontato è effettivamente inferiore al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, in linea con l’articolo 17-bis del Codice del consumo.

Le verifiche effettuate dall’Autorità nella seconda metà di luglio e nel mese di settembre 2025 hanno confermato che la pratica contestata è stata rimossa.

La violazione è stata comunque ritenuta sussistente per il periodo almeno dal 22 novembre 2024 al 15 luglio 2025.


La sanzione

Tenuto conto:

  • della gravità della violazione, legata alla presentazione ingannevole dei prezzi – elemento centrale nelle decisioni di consumo;

  • della durata della pratica;

  • delle condizioni economiche della società (ricavi 2024 pari a circa 26,9 milioni di euro e una perdita di esercizio di circa 32,1 milioni di euro);

l’Autorità ha determinato la sanzione in 150.000 euro, riducendo l’importo rispetto alla base di 300.000 euro proprio in considerazione delle condizioni economiche dell’impresa.

La pratica è stata formalmente vietata e ne è stata disposta la cessazione, con avvertenza che:

  • l’eventuale inottemperanza al provvedimento potrà comportare ulteriori sanzioni amministrative da 10.000 a 10.000.000 euro, nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività di impresa fino a trenta giorni.


Tutela dei consumatori e trasparenza dei prezzi on line

La decisione riafferma con forza il principio per cui, nel commercio elettronico:

  • le promozioni devono essere reali, non meramente percepite;

  • la trasparenza sui prezzi non può ridursi alla semplice indicazione di dati numerici se il messaggio complessivo – claim, layout, diciture – è strutturato per suggerire vantaggi inesistenti;

  • l’utilizzo di espressioni come “offerta”, “promozione”, “sconto” o analoghe comporta l’obbligo di ancorare il prezzo annunciato al reale “prezzo precedente”, secondo le regole europee e nazionali.

La pronuncia si inserisce in un più ampio quadro di vigilanza sulle pratiche commerciali on line, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale e garantire condizioni di concorrenza leale tra operatori che rispettano le regole.


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