Azione diretta dei lavoratori contro il committente ex art. 1676 c.c., pignoramento presso terzi e fallimento dell’appaltatore
Commento a Cass., sez. lav., 31 ottobre 2025, n. 28770
1. Il caso: lavoratori dell’appaltatore contro la banca committente
La pronuncia della Corte di Cassazione del 31 ottobre 2025 affronta un tema classico, ma tutt’altro che pacifico, dell’appalto di servizi: il coordinamento tra l’azione diretta dei lavoratori ex art. 1676 c.c., i pignoramenti presso terzi promossi da altri dipendenti e il sopravvenuto fallimento dell’appaltatore.
Due lavoratrici, dipendenti di una società appaltatrice del servizio di pulizia, agiscono nei confronti della banca committente chiedendo:
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retribuzioni per lavoro festivo;
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indennità di fine rapporto;
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trattamento di fine rapporto.
L’azione è proposta direttamente contro il committente ai sensi dell’art. 1676 c.c., che consente ai dipendenti dell’appaltatore di rivolgersi al committente “fino alla concorrenza del debito che questi ha verso l’appaltatore”.
La banca si difende sostenendo che:
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le somme ancora dovute all’appaltatrice sono state vincolate da pignoramenti presso terzi notificati da altri dipendenti dell’appaltatrice, anteriori alla domanda delle ricorrenti;
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successivamente è intervenuto il fallimento dell’appaltatrice, con conseguente improcedibilità delle esecuzioni individuali e necessità di versare le somme alla curatela, nel rispetto della par condicio creditorum.
Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di un debito “utile” della committente verso l’appaltatrice al momento della richiesta ex art. 1676 c.c. La Corte d’Appello conferma, con lieve correzione sulle spese.
Le lavoratrici ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia, affermando principi di grande rilievo pratico.
2. L’azione ex art. 1676 c.c.: natura, funzione e presupposti
L’art. 1676 c.c. attribuisce agli ausiliari dell’appaltatore (tipicamente i lavoratori) un’azione diretta contro il committente per ottenere quanto loro è dovuto per l’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto, “fino alla concorrenza del debito che egli ha verso l’appaltatore”.
La Corte ribadisce alcuni punti chiave:
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Si tratta di un’azione di cognizione:
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non è una forma di esecuzione forzata sul credito dell’appaltatore;
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non è un pignoramento surrogatorio;
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è un’azione sostanziale diretta, che fa sorgere un rapporto obbligatorio autonomo tra lavoratore e committente.
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Il debito del committente verso l’appaltatore è un limite quantitativo, non l’oggetto principale della domanda:
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il titolo del credito azionato è il rapporto di lavoro;
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il “tetto” è rappresentato dall’ammontare del corrispettivo ancora dovuto dal committente all’appaltatore.
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La funzione protettiva della norma è quella di sottrarre i crediti di lavoro al rischio dell’insolvenza dell’appaltatore, consentendo ai dipendenti di agire su un patrimonio “più sicuro”, quello del committente, che ha tratto vantaggio dall’attività svolta.
La Cassazione sottolinea che l’azione ex art. 1676 c.c. non appartiene al sistema concorsuale sul patrimonio del datore di lavoro, ma incide su un patrimonio terzo (quello del committente). Questo aspetto sarà decisivo per la soluzione del rapporto con il fallimento dell’appaltatore.
3. Quando “scatta” l’azione: anche la richiesta stragiudiziale è domanda rilevante
Profilo di particolare interesse è la qualificazione della richiesta stragiudiziale come “domanda” idonea a far operare il meccanismo protettivo dell’art. 1676 c.c.
La Corte afferma espressamente che:
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la domanda giudiziale non è l’unica forma efficace;
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anche una richiesta stragiudiziale di pagamento formalmente rivolta al committente e riferita ai crediti maturati per l’esecuzione dell’appalto è idonea a:
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integrare la “domanda” rilevante ai sensi dell’art. 1676 c.c.;
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far sorgere il vincolo di indisponibilità del credito dell’appaltatore verso il committente;
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impedire, da quel momento, pagamenti liberatori in favore dell’appaltatore o, in seguito, della curatela.
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In altri termini: dal momento in cui la pretesa del lavoratore giunge a conoscenza del committente, quest’ultimo non può più ignorarla né “rifugiarsi” nel rapporto con l’appaltatore.
Da quel momento:
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il committente è tenuto verso il lavoratore ex lege, nei limiti del debito verso l’appaltatore;
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il credito dell’appaltatore verso il committente diventa, nei fatti, “indisponibile” a tutela del lavoratore.
4. Azione diretta e fallimento dell’appaltatore: perché l’art. 52 l. fall. non si applica
Uno dei passaggi più netti della sentenza riguarda il rapporto tra:
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azione ex art. 1676 c.c.;
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dichiarazione di fallimento dell’appaltatore.
La Corte ribadisce un orientamento già affermato in passato:
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il fallimento dell’appaltatore non rende improcedibile né preclude l’azione diretta verso il committente;
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l’azione ex art. 1676 c.c. è un’azione tra soggetti terzi rispetto alla procedura:
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da un lato, i lavoratori;
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dall’altro, il committente;
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non è un’azione “contro il fallito” e dunque non rientra nell’ambito dell’art. 52 l. fall., che disciplina solo i diritti da far valere sul patrimonio del fallito.
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La conseguenza è di grande impatto pratico:
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i lavoratori possono continuare ad agire verso il committente anche dopo il fallimento dell’appaltatore;
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le somme ricavate da tale azione non fanno parte dell’attivo fallimentare, perché provengono direttamente dal patrimonio del committente;
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non è violato il principio di par condicio creditorum, poiché i lavoratori si soddisfano su un patrimonio terzo, non sullo stesso “piatto” condiviso dagli altri creditori del fallito.
5. Il nodo dei pignoramenti presso terzi: il semplice vincolo non basta
Il cuore della controversia riguardava però un profilo specifico: le somme dovute dalla banca all’appaltatrice erano state pignorate presso terzi da altri lavoratori dell’appaltatrice, muniti di titolo esecutivo.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che:
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la presenza di pignoramenti presso terzi, anteriori alla domanda delle ricorrenti, rendesse di fatto “indisponibile” il credito dell’appaltatrice verso la banca;
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ciò precludesse la possibilità di riconoscere ulteriori pretese ex art. 1676 c.c. in favore di lavoratori “successivi”;
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il principio della par condicio imponesse di convogliare tutte le somme nella procedura fallimentare, per un riparto paritario.
La Cassazione smonta questo ragionamento su due livelli:
5.1. Pignoramento e titolarità del credito
La Corte ricorda che:
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il pignoramento presso terzi non trasferisce la titolarità del credito, ma si limita a vincolarlo;
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fino all’ordinanza di assegnazione, il creditore pignorante non diventa titolare del credito verso il terzo: resta titolare l’esecutato (qui, l’appaltatore);
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il terzo pignorato è ancora, giuridicamente, debitore dell’appaltatore finché il giudice dell’esecuzione non emette l’ordinanza di assegnazione.
Ne discende che:
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finché non vi è ordinanza di assegnazione, il credito della banca verso l’appaltatrice esiste ed è ancora “debito verso l’appaltatore”;
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dunque, può fungere da parametro per l’azione ex art. 1676 c.c.
5.2. Irrilevanza, in sede di cognizione, dell’anteriorità del pignoramento
La Cassazione fa un ulteriore passo:
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il pignoramento presso terzi è rilevante sul piano esecutivo, nella fase di riparto tra creditori concorrenti;
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ma è irrilevante in sede di cognizione per la proponibilità dell’azione ex art. 1676 c.c.
L’azione diretta dei lavoratori:
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si fonda su un diritto proprio dei lavoratori verso il committente;
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non è una mera partecipazione al concorso sulle somme pignorate;
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non è condizionata dall’ordine cronologico dei pignoramenti, bensì dall’esistenza del debito del committente verso l’appaltatore e dalla tempestiva domanda (anche stragiudiziale) del lavoratore.
Per questo la Corte definisce irrilevante l’anteriorità o la posteriorità dei pignoramenti rispetto alla richiesta stragiudiziale dei lavoratori: ciò che conta è:
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se, al momento della domanda, il committente sia ancora debitore dell’appaltatore;
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se sia intervenuta o meno un’ordinanza di assegnazione che trasferisca il credito.
6. La condizione dell’azione come requisito “dinamico”
La Corte introduce un concetto sofisticato, ma molto utile in pratica: la condizione dell’azione nel giudizio ex art. 1676 c.c. ha natura dinamica.
In particolare:
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il requisito della “sussistenza del debito del committente verso l’appaltatore” deve:
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esistere al momento della domanda (giudiziale o stragiudiziale);
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ma anche permanere fino alla decisione di merito.
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se, nel frattempo, intervengono:
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ordinanze di assegnazione in favore di altri creditori;
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fatti estintivi del debito del committente verso l’appaltatore;
il giudice deve tenerne conto, verificando al momento della decisione se il presupposto dell’azione ancora sussista.
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Da qui l’indicazione al giudice del rinvio:
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verificare se, quando deciderà nuovamente, esista ancora un debito della banca verso l’appaltatrice;
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in caso contrario, dichiarare il sopravvenuto difetto della condizione dell’azione.
Questo porta il giudizio ex art. 1676 c.c. dentro una logica di interesse ad agire “mobile”, sensibile ai fatti sopravvenuti, coerente con l’idea che il processo deve riflettere la realtà sostanziale al momento della decisione.
7. Implicazioni operative
7.1. Per i lavoratori e i loro difensori
La sentenza offre indicazioni molto chiare:
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è strategicamente importante intervenire presto, anche con una richiesta stragiudiziale formale al committente, ben strutturata e documentata;
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la richiesta deve:
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identificare il rapporto di appalto;
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specificare i crediti di lavoro;
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essere inequivocabilmente diretta al committente in quanto tale.
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In questo modo:
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si determina il blocco dell’obbligo di pagamento del committente verso l’appaltatore;
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si gettano le basi per un’azione giudiziale ex art. 1676 c.c. con un presupposto robusto.
In pendenza di fallimento dell’appaltatore:
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non è necessario “accontentarsi” del concorso fallimentare;
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l’azione diretta contro il committente rimane un canale autonomo, potenzialmente molto più efficace di una partecipazione concorsuale spesso falcidiata.
7.2. Per i committenti (imprese e banche)
Il rovescio della medaglia è un obbligo di diligenza accentuato:
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alla ricezione di una richiesta ex art. 1676 c.c., anche stragiudiziale, il committente deve:
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sospendere pagamenti verso l’appaltatore per le somme “coperte” dalla richiesta;
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evitare versamenti alla curatela del fallimento dell’appaltatore per quelle somme, se ciò comporterebbe violazione della protezione ex art. 1676 c.c.;
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gestire con attenzione il coordinamento tra eventuali pignoramenti già in essere e le nuove pretese dei lavoratori.
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In termini di gestione del rischio:
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diventa essenziale dotarsi di procedure interne per tracciare:
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tutte le comunicazioni dei lavoratori dell’appaltatore;
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lo stato dei pignoramenti in corso;
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l’eventuale sopravvenienza di ordinanze di assegnazione.
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Il committente che paga in violazione del vincolo nascente dalla domanda ex art. 1676 c.c. non si libera verso il lavoratore e rischia una doppia esposizione.
8. Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione del 31 ottobre 2025 rappresenta un passo decisivo nella chiarificazione del regime dell’azione diretta dei lavoratori contro il committente in contesti complessi, caratterizzati da:
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pignoramenti presso terzi a favore di altri dipendenti;
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sopravvenuto fallimento dell’appaltatore;
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concorso di più pretese sul medesimo credito.
I principi che emergono possono essere sintetizzati così:
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l’azione ex art. 1676 c.c. è azione di cognizione autonoma, fondata su un diritto proprio del lavoratore verso il committente, nei limiti del debito verso l’appaltatore;
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la richiesta stragiudiziale integra “domanda” rilevante e blocca l’obbligo di pagamento del committente verso l’appaltatore;
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il fallimento dell’appaltatore non impedisce né condiziona l’azione diretta, che incide su un patrimonio terzo;
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il pignoramento presso terzi, senza ordinanza di assegnazione, non esclude l’esistenza del debito del committente verso l’appaltatore, né preclude l’azione ex art. 1676 c.c.;
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la condizione dell’azione (esistenza del debito verso l’appaltatore) ha natura dinamica e va verificata anche al momento della decisione, tenendo conto degli eventuali fatti sopravvenuti.
Il messaggio di fondo è chiaro: la tutela dei crediti di lavoro prevale sulle rigidità del meccanismo esecutivo e concorsuale quando è in gioco il patrimonio del committente che ha beneficiato dell’appalto.
Per i giuslavoristi e i civilisti che operano in materia di appalti di servizi, questa pronuncia diventa un punto di riferimento imprescindibile nella strategia processuale e nella costruzione dei rapporti contrattuali tra committenti, appaltatori e lavoratori.
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