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Legittimità dell’ordinanza-ingiunzione irrogata dall’Ispettorato del Lavoro

Nota a sentenza – Ordinanza Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 30044/2025
(Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni in materia di lavoro – responsabilità ispettiva – valore probatorio del verbale – limiti dell’accesso agli atti – tutela del diritto di difesa)


1. Premessa e quadro normativo

L’ordinanza n. 30044/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta una serie di rilevanti questioni giuridiche inerenti alla legittimità dell’ordinanza-ingiunzione irrogata dall’Ispettorato del Lavoro, alla luce dei principi in tema di accesso agli atti, diritto di difesa, valore probatorio dei verbali ispettivi e valutazione dell’elemento soggettivo nelle violazioni amministrative in ambito lavoristico.

La vicenda trae origine da una sanzione amministrativa per un ammontare pari a 15.990,40 euro, inflitta per violazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro, tra cui irregolarità nella comunicazione obbligatoria (art. 4-bis, d.l. 181/2000), nell’utilizzo dei contratti di collaborazione (artt. 2-bis, 2-ter d.l. 510/1996) e nelle comunicazioni telematiche (art. 39 d.l. 112/2008). L’opponente aveva impugnato il provvedimento sanzionatorio lamentando vizi di procedura, violazione del diritto di difesa e carenza di prova del rapporto di subordinazione.


2. L’accesso agli atti e la tutela del contraddittorio

Uno dei motivi di doglianza centrali consisteva nella presunta lesione del diritto di difesa per diniego dell’accesso agli atti, nonostante l’istanza ex art. 24, co. 7, L. 241/1990. La Corte ha tuttavia rigettato la censura, richiamando il consolidato principio secondo cui nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l’oggetto non è l’atto amministrativo in sé, bensì il rapporto sostanziale sottostante (Cass. civ., Sez. Lav., n. 12503/2018; Cass. n. 21146/2019). Ne consegue che eventuali vizi del procedimento amministrativo sono superati dal pieno contraddittorio garantito nel giudizio giurisdizionale, in cui le difese possono essere pienamente articolate e valutate.

Quanto al diniego di accesso agli atti, la Suprema Corte conferma che la competenza giurisdizionale in materia appartiene al giudice amministrativo e ribadisce che la mancata ostensione degli atti non incide sull’esercizio del diritto di difesa laddove, come nel caso di specie, i documenti siano stati prodotti nel processo e il contraddittorio pienamente sviluppato.


3. Il valore probatorio del verbale ispettivo e l’elemento soggettivo

Sotto il profilo probatorio, i ricorrenti contestavano la valenza delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, lamentandone la mancata assunzione in contraddittorio e l’esclusione delle richieste istruttorie difensive. La Corte ha riaffermato l’orientamento per cui le dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi, sebbene non assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., possono costituire prova sufficiente, purché valutate criticamente dal giudice e supportate da motivazione adeguata (Cass. civ., Sez. L, n. 23252/2024; Cass. n. 10634/2025).

In tale ottica, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori avessero sufficiente attendibilità, atteso che erano state rilasciate nell’immediatezza dei fatti, senza che la parte ricorrente avesse articolato prove idonee a confutarle.


4. La valutazione della buona fede e l’irrilevanza della mancata riduzione della sanzione

Altro punto focale è stato il rigetto dell’istanza di riduzione della sanzione al minimo edittale. La Corte ha evidenziato che nel giudizio di opposizione incombe sulla parte ricorrente l’onere di fornire elementi specifici idonei a giustificare tale riduzione, che nel caso di specie non risultavano allegati. L’irrogazione della sanzione nella misura applicata è stata ritenuta giustificata anche in relazione al numero e alla durata dei rapporti di lavoro irregolari accertati.

Inoltre, è stato escluso il presupposto della buona fede, elemento necessario per ottenere l’esenzione o la mitigazione della responsabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 689/1981.


5. Inammissibilità dei motivi per vizi di fatto e rigetto del ricorso

I motivi relativi alla valutazione delle prove sono stati dichiarati inammissibili, in quanto sostanzialmente finalizzati a sollecitare una diversa lettura delle risultanze fattuali, inammissibile in sede di legittimità, se non mediante una specifica denuncia di vizio motivazionale, qui non formulata.

Confermata pertanto la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese, oltre all’obbligo di versamento del contributo unificato integrativo ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.


6. Osservazioni conclusive e rilievi giurisprudenziali

La pronuncia in commento si colloca nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che valorizza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ritenendo non invalidante eventuali vizi del procedimento amministrativo laddove il giudizio consenta l’esercizio pieno del diritto di difesa.

In materia probatoria, si conferma il principio della sufficienza del verbale ispettivo quale fonte di prova ove adeguatamente motivata e non contrastata da elementi istruttori specifici, coerentemente con Cass. n. 23252/2024, la quale ribadisce la possibilità per il giudice di fondare la decisione anche esclusivamente su dichiarazioni extraprocessuali.

Infine, la decisione riafferma la centralità dell’onere della prova in capo al trasgressore nel procedimento ex L. 689/1981, nonché la necessità che l’istanza di riduzione sanzionatoria sia sorretta da allegazioni puntuali, anche in sede di opposizione giurisdizionale.


Bibliografia essenziale e riferimenti normativi:

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18, 28

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 24

  • Codice di procedura civile, artt. 115, 116, 253

  • Cass., S.U., n. 1786/2010

  • Cass. civ., Sez. L, n. 12503/2018

  • Cass. civ., Sez. L, n. 23252/2024

  • Cass. civ., Sez. L, n. 10634/2025

  • Cass. civ., Sez. L, n. 21146/2019


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