Assegno dopo lo scioglimento dell’unione civile: Cassazione e criteri per il diritto all’assegno tra funzione assistenziale e compensativa
1. Il caso: scioglimento di un’unione civile e richiesta di assegno
La pronuncia della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione del 2025 affronta un tema di grande rilievo sistematico: il diritto all’assegno in caso di scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, alla luce dell’art. 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016 e del rinvio all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970.
La vicenda prende le mosse da un’unione civile formalizzata nel 2016 tra due donne, preceduta da un periodo di convivenza iniziato nel 2013. Una delle parti chiede lo scioglimento dell’unione; l’altra, pur non opponendosi, propone domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un assegno periodico.
In primo grado il Tribunale riconosce un assegno mensile in favore della parte economicamente più debole. La Corte d’appello, in riforma, nega il diritto all’assegno e respinge anche la domanda restitutoria delle somme medio tempore percepite.
La parte che aspirava all’assegno ricorre in Cassazione e la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con una sentenza del 2023, accoglie il ricorso fissando un principio di diritto fondamentale: ai fini della valutazione dei presupposti dell’assegno, la durata del rapporto comprende anche il periodo di convivenza di fatto che ha preceduto la costituzione dell’unione civile, anche se tale convivenza si è svolta in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.
Rinviata la causa alla Corte d’appello in diversa composizione, quest’ultima, rivalutati i fatti anche alla luce del periodo di convivenza anteriore, riconosce alla parte più debole un assegno mensile, uguale a quello già fissato dal Tribunale. Contro questa nuova decisione viene proposto un nuovo ricorso per Cassazione, deciso con l’ordinanza oggetto del presente commento.
2. La ricostruzione della Corte d’appello e i motivi di ricorso
Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello:
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accerta che la convivenza era iniziata nel 2013;
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valorizza la disparità economica tra le parti: da un lato, la richiedente l’assegno con stipendio di circa 1.300 euro mensili, risparmi modesti e un’abitazione in locazione; dall’altro, l’ex partner con reddito di circa 5.000 euro mensili, casa di proprietà e disponibilità liquide molto più rilevanti;
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attribuisce rilievo alla perdita di chance lavorativa derivante, secondo la Corte territoriale, dal trasferimento della richiedente in altra città per convivere con la partner, con correlativo abbandono di un impiego nel settore privato (in zona di origine) potenzialmente più remunerativo e con migliori prospettive di carriera rispetto al successivo impiego pubblico nel settore scolastico.
Sulla base di tali elementi la Corte d’appello ravvisa:
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una funzione assistenziale dell’assegno, alla luce del divario reddituale tra le parti;
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una funzione compensativa, collegata al sacrificio delle opportunità lavorative e alla perdita di chance nel precedente impiego, ritenuta conseguenza delle scelte di vita comune.
La parte obbligata impugna nuovamente la decisione in Cassazione, articolando tre motivi che, in sintesi, lamentano:
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un vizio di motivazione (omesso esame di un fatto decisivo) in relazione alle reali circostanze del trasferimento e della cessazione del rapporto di lavoro precedente;
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la violazione delle norme in tema di prova, onere probatorio e presunzioni, con riferimento alla pretesa perdita di chance;
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la violazione dell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, per avere la Corte d’appello applicato in modo errato i criteri assistenziali e compensativi, nonostante la richiedente fosse giovane, occupata a tempo indeterminato, priva di figli e senza apporto significativo alla formazione del patrimonio dell’ex partner.
3. La risposta della Cassazione: cosa è davvero “fatto” e cosa è “valutazione”
La Corte di Cassazione, preliminarmente, chiarisce che gran parte delle censure non attiene a fatti storici ignorati dal giudice di merito, ma alla valutazione di fatti pacifici.
In particolare, non è in discussione che:
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la convivenza sia iniziata nel 2013;
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vi siano stati rapporti di lavoro a termine nel settore privato in altra città, cessati dapprima per scadenza, poi per dimissioni;
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successivamente la richiedente abbia ottenuto un impiego pubblico in ambito scolastico, nella città in cui conviveva con la partner.
La Corte d’appello – osserva la Cassazione – non ha affermato che la lavoratrice si sia dimessa per trasferirsi a convivere; ha piuttosto ritenuto che il complessivo percorso lavorativo, incluse le dimissioni dal lavoro privato in zona di origine, fosse connesso al progetto di vita comune e avesse comportato la perdita di una prospettiva occupazionale più vantaggiosa, sia in termini economici che di carriera.
L’eventuale duplicazione di contratti a termine o la diversa sequenza temporale delle dimissioni non integrano un “fatto decisivo” omesso, ma costituiscono aspetti già considerati nella motivazione, rispetto ai quali la parte ricorrente tenta una diversa lettura, non consentita in sede di legittimità.
La Suprema Corte coglie però un altro profilo, ben più rilevante: il modo in cui i fatti accertati sono stati inquadrati giuridicamente ai fini dell’assegno.
4. Assegno dopo scioglimento dell’unione civile e assegno divorzile: funzioni e presupposti
Il cuore dell’ordinanza sta nel richiamo al diritto vivente in tema di assegno divorzile e nella sua trasposizione al contesto delle unioni civili.
La Corte ricorda che:
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l’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile sono istituti diversi:
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il primo si fonda ancora sul perdurare del vincolo matrimoniale e mira a conservare tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, entro il limite di ciò che la parte richiedente può ragionevolmente procurarsi da sé;
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il secondo presuppone lo scioglimento del vincolo e risponde a una logica di solidarietà post-coniugale, nella quale assume rilievo la autoresponsabilità, ossia il dovere di ciascuno di provvedere al proprio sostentamento.
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l’assegno divorzile svolge una duplice funzione:
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assistenziale, quando l’ex partner è privo di risorse adeguate per condurre una vita autonoma e dignitosa e non è in grado, nonostante ogni diligente sforzo, di procurarsele;
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perequativo-compensativa, quando esiste uno squilibrio economico che sia effetto delle scelte condivise di vita familiare e del sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, il quale abbia contribuito in maniera significativa alla formazione del patrimonio comune o a quello dell’altro, anche mediante un apporto prevalente alla cura della famiglia.
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Questi principi – già elaborati stabilmente in materia di matrimonio – valgono integralmente anche per le unioni civili, in virtù del rinvio operato dall’art. 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016 all’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio.
L’unione civile, infatti, pur essendo istituto distinto dal matrimonio e privo della fase separativa, rimane una “formazione sociale” fondata su un rapporto affettivo stabile, sorretta da doveri di solidarietà morale e materiale analoghi a quelli matrimoniali. Di qui la piena trasferibilità dei criteri giurisprudenziali elaborati in tema di assegno divorzile.
5. Dove sbaglia la Corte d’appello: disparità reddituale non basta
La Cassazione rileva che la Corte d’appello:
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si è concentrata sulla disparità economica tra le parti;
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ha dato per scontata la sussistenza del requisito assistenziale sulla sola base di questa differenza;
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ha valorizzato la perdita di una chance lavorativa come elemento sufficiente a riconoscere la funzione compensativa.
Secondo la Suprema Corte, tale impostazione non è corretta.
Sul piano assistenziale, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare:
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se le risorse, attuali e potenziali, della richiedente – lavoratrice a tempo indeterminato nel pubblico impiego, relativamente giovane, in buona salute, priva di figli o persone con disabilità da accudire – fossero insufficienti a garantirle una vita autonoma e dignitosa;
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se la stessa fosse impossibilitata, nonostante ogni ragionevole sforzo, ad aumentare le proprie capacità reddituali.
Sul piano perequativo-compensativo, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare:
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non solo l’esistenza di un sacrificio (perdita di chance), ma anche che tale sacrificio fosse stato compiuto in funzione della vita comune e del benessere della coppia, contribuendo in modo apprezzabile:
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alla formazione del patrimonio comune;
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alla crescita del patrimonio o della carriera dell’altra parte;
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alla cura della famiglia, ove presenti soggetti deboli (figli, anziani, persone con disabilità).
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In altri termini, la perdita di una chance lavorativa non è sufficiente, da sola, a legittimare il riconoscimento dell’assegno: occorre che vi sia un collegamento causale tra quella rinuncia e l’arricchimento o la protezione dell’altra parte e/o del nucleo familiare, nel quadro della solidarietà che caratterizza l’unione civile.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello:
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non ha spiegato se la richiedente, con le risorse attuali, sia davvero incapace di condurre una vita autonoma e dignitosa senza il contributo economico dell’ex partner;
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non ha verificato se lo squilibrio esistente al momento dello scioglimento dell’unione civile derivasse dalle scelte condivise nella gestione della vita comune (ruolo domestico, rinuncia sistematica alla carriera in favore di quella dell’altra, contributo alla formazione del patrimonio altrui).
Manca, dunque, il “cuore” dell’indagine richiesta dall’art. 5, comma 6, l. 898/1970: non basta constatare che uno ha di più e l’altro ha di meno; occorre accertare perché, come e a quali condizioni questo squilibrio si è prodotto.
6. Il principio di diritto: assegno post-unione civile tra assistenza, perequazione e responsabilità individuale
La Corte di Cassazione conclude dettando un principio di diritto di grande chiarezza:
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nell’ambito dell’unione civile, l’assegno a seguito di scioglimento:
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può essere riconosciuto solo previa verifica dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente;
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la funzione assistenziale si identifica nella mancanza di risorse sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nell’impossibilità di procurarsele nonostante ogni diligente sforzo;
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la funzione compensativa ricorre quando lo squilibrio economico dipende dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una parte, sacrificio compiuto per assumere un ruolo trainante endofamiliare e fornire un contributo apprezzabile alla vita domestica, al patrimonio comune e a quello dell’altra parte;
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la sola funzione assistenziale può giustificare un assegno, ma in questo caso esso non è parametrato al tenore di vita pregresso, bensì al soddisfacimento delle esigenze esistenziali di base;
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se ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo dato dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altra parte.
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Alla luce di tali principi, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza di merito e rinvia nuovamente alla Corte d’appello per un nuovo esame, questa volta vincolato al corretto uso dei criteri assistenziale e perequativo-compensativo.
7. Ricadute pratiche: cosa cambia per avvocati e giudici
Questa ordinanza offre alcune indicazioni operative importanti:
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Durata del rapporto
La durata rilevante ai fini dell’assegno in caso di scioglimento dell’unione civile comprende l’intera storia della coppia, inclusa la convivenza di fatto precedente alla formalizzazione, anche se essa si è svolta prima della legge n. 76 del 2016. -
Prova del requisito assistenziale
Non è sufficiente dimostrare una disparità economica. Occorre documentare:-
l’inadeguatezza dei mezzi;
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l’impossibilità di colmare la disparità con sforzi ragionevoli, tenendo conto di età, salute, competenze, opportunità lavorative.
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Prova della funzione compensativa
La perdita di chance, per essere rilevante, deve:-
essere collegata alle scelte di vita comune;
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avere comportato un beneficio concreto (in termini di reddito, carriera o patrimonio) per l’altra parte o per la famiglia;
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tradursi in un contributo “non ordinario” del richiedente alla formazione del patrimonio e al benessere familiare.
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Parametrizzazione dell’assegno
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Se ricorre solo la funzione assistenziale, l’assegno è calibrato sul minimo necessario per una vita dignitosa.
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Se ricorre anche la funzione compensativa, entra in gioco la dimensione perequativa: l’assegno diventa strumento di riequilibrio del sacrificio compiuto, misurato sulla storia concreta della coppia.
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8. Conclusione
La pronuncia esaminata segna un ulteriore passo nell’assimilazione, sul piano sostanziale, tra matrimonio e unione civile quanto alla disciplina dell’assegno post-scioglimento, nel segno di una lettura costituzionalmente orientata ispirata agli artt. 2, 3 e 8 CEDU.
Al tempo stesso, la Corte richiama con forza giudici e avvocati a un approccio analitico e rigoroso: la mera disparità di reddito non basta più. L’assegno non è uno strumento automatico di riequilibrio economico, ma una misura che si giustifica solo quando lo squilibrio sia il frutto di scelte condivise e di sacrifici compiuti nell’interesse della formazione sociale rappresentata dall’unione civile, nel quadro della solidarietà e della responsabilità individuale che caratterizzano le relazioni affettive giuridicamente riconosciute.

