Responsabilità per uso fraudolento della carta bancomat
Nota a delibera tecnico-giuridica – Decisione n. 7395 del 29 luglio 2025
Collegio ABF di Palermo – Relatore Avv. Sergio Scibetta
Materia: strumenti di pagamento elettronici – responsabilità per uso fraudolento della carta bancomat
1. Premessa: il caso concreto
Il ricorrente lamentava la sottrazione della propria carta bancomat a seguito di un furto avvenuto presso uno stadio e la successiva esecuzione, non autorizzata, di tre operazioni bancarie per un importo complessivo di € 3.630,00 (un prelievo da sportello ATM e due pagamenti POS). Il cliente richiedeva il rimborso dell’intera somma nonché un risarcimento per danni patrimoniali e morali, assumendo che l’intermediario non avesse adottato idonei sistemi di alert o misure di sicurezza adeguate.
L’intermediario, dal canto suo, rigettava la richiesta, sostenendo la regolarità tecnica delle operazioni contestate, effettuate secondo le modalità previste dalla Strong Customer Authentication (SCA) tramite chip e inserimento del PIN. A sostegno della sua posizione, segnalava anche l’imprudente condotta del ricorrente che aveva custodito il PIN scritto all’interno del portafoglio, violando l’obbligo di custodia.
2. Il quadro normativo di riferimento
La controversia è inquadrabile nel perimetro regolamentato dal D.Lgs. n. 11/2010, modificato dal D.Lgs. n. 218/2017 in recepimento della Direttiva PSD2 (Direttiva UE 2015/2366), e dal Regolamento delegato (UE) 2018/389 in materia di autenticazione forte del cliente (SCA). Tali disposizioni impongono agli intermediari di dimostrare:
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l’assenza di malfunzionamenti del sistema di pagamento;
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l’adozione di un sistema conforme ai requisiti SCA;
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la corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione.
Inoltre, l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 11/2010 prevede che l’onere della prova della frode, dolo o colpa grave dell’utilizzatore gravi sull’intermediario. Tale onere è stato ulteriormente precisato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 22745/2019, secondo cui non è sufficiente dimostrare la sola regolarità formale dell’operazione, ma è necessario produrre elementi fattuali specifici che consentano di presumere, anche indirettamente, la colpa grave del cliente.
3. Valutazione del Collegio: comportamento negligente e responsabilità del cliente
Il Collegio ha ritenuto infondata la domanda di rimborso e rigettato il ricorso.
La decisione si fonda su due principali argomentazioni:
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Regolarità del sistema di autenticazione: l’intermediario ha fornito adeguata prova dell’impiego di un sistema conforme ai requisiti SCA, producendo tabulati e schermate che confermano l’utilizzo della carta chip e del PIN nelle operazioni contestate.
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Colpa grave del cliente: il ricorrente ha ammesso di custodire il PIN scritto su un foglio all’interno del portafoglio contenente anche la carta bancomat. Ciò costituisce, secondo la giurisprudenza consolidata, una grave violazione dell’obbligo di custodia, idonea a fondare l’esonero di responsabilità dell’intermediario ex art. 12 del D.Lgs. n. 11/2010.
Il Collegio ha ritenuto che la facilità con cui è stato effettuato il prelievo (a distanza di pochi minuti dal furto) dimostri che il codice fosse facilmente rintracciabile e associabile alla carta. A nulla vale, in tal senso, la giustificazione legata all’età avanzata del cliente o ai problemi di memoria, in quanto l’obbligo di custodia del codice personale è inderogabile.
4. Profili risarcitori: difetto di prova
Quanto alla richiesta di risarcimento danni, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato né provato né la sussistenza del danno subito (es. danno esistenziale o biologico), né l’ammontare del preteso pregiudizio. In difetto di un adeguato supporto probatorio, anche questa domanda è stata respinta.
5. Commento critico e giurisprudenza di riferimento
La decisione del Collegio si pone in linea con i più recenti orientamenti in materia di sicurezza degli strumenti di pagamento elettronici e oneri di condotta a carico dell’utilizzatore. In particolare:
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Cass. civ., sez. III, 20/06/2018, n. 16358: ha affermato che la negligenza nell’uso o nella custodia del codice personale da parte del titolare dello strumento di pagamento può giustificare l’esonero dell’intermediario dalla responsabilità per operazioni non autorizzate.
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Collegio ABF di Coordinamento, decisione n. 22745/2019: ha precisato che la prova della colpa grave può basarsi su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tra cui la condotta del cliente incompatibile con la normale diligenza.
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ABF Napoli, dec. n. 6901/2023: ha riconosciuto la responsabilità del cliente che conservava il PIN nel portafoglio accanto alla carta, escludendo la responsabilità dell’intermediario.
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EBA Guidelines (21.6.2019): hanno confermato che la SCA, quando correttamente attuata, costituisce garanzia sufficiente a escludere responsabilità della banca, salvo prova della mancata diligenza nella gestione delle credenziali.
6. Conclusioni
La delibera n. 7395 del 2025 conferma la linea rigorosa dell’Arbitro Bancario Finanziario in ordine all’onere di custodia delle credenziali di sicurezza da parte degli utenti dei servizi di pagamento. In particolare, la custodia del PIN in forma scritta unitamente alla carta costituisce una violazione grave degli obblighi contrattuali, idonea a legittimare l’esclusione del diritto al rimborso da parte dell’intermediario, a condizione che quest’ultimo dimostri la corretta attuazione delle procedure SCA.
La pronuncia offre un utile spunto per rafforzare l’educazione finanziaria degli utenti e stimola gli intermediari ad adottare misure preventive (es. notifiche in tempo reale, geolocalizzazione, blocchi automatici per operazioni anomale) per contenere i rischi di utilizzo fraudolento, anche nei casi di errore o imprudenza dell’utilizzatore.

