Verbale condominiale redatto dopo l’assemblea: è valido? Analisi della sentenza n. 1733/2025 del Tribunale di Catanzaro
📌 1. Il principio affermato: validità del verbale anche se redatto “post assemblea”
Con la sentenza n. 1733/2025, il Tribunale di Catanzaro si pronuncia su una questione assai dibattuta in ambito condominiale: la validità del verbale di assemblea che viene formalizzato solo successivamente alla riunione, partendo da appunti presi nel corso della seduta e talvolta sottoposto a correzioni di forma prima della sua sottoscrizione definitiva.
Il giudice chiarisce che il verbale non ha natura costitutiva, ma meramente ricognitiva degli accadimenti, delle deliberazioni adottate e delle relative maggioranze, e che la sua redazione non è soggetta a un vincolo di contestualità cronologica rispetto allo svolgimento dell’assemblea.
📚 2. La funzione del verbale: non è solo il “voto”, ma la memoria giuridica dell’assemblea
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il verbale di assemblea, pur rivestendo un’importanza centrale nella vita condominiale, non è l’atto che perfeziona le delibere: queste ultime si considerano giuridicamente formate al momento della votazione da parte dei condomini regolarmente convocati e presenti, a norma degli articoli 1136 e 1137 c.c.
Il verbale, dunque:
-
cristallizza le risultanze della votazione, ma non è l’atto costitutivo della deliberazione;
-
può essere formalizzato anche nei giorni successivi, purché rispetti fedelmente le decisioni adottate;
-
non perde validità se corretto nei limiti della veridicità e senza manipolazioni.
Questo principio è stato ribadito, tra le altre, da:
-
Cass. civ., sez. II, n. 1405/2022: “La verbalizzazione postuma non incide sulla validità della delibera, purché ne rappresenti fedelmente il contenuto”.
-
Cass. civ., sez. II, n. 11365/2019: “Il verbale ha funzione certificativa e probatoria, non costitutiva della volontà assembleare”.
🏛️ 3. Il caso concreto: verbale stilato a posteriori, ma senza falsificazioni
Nel caso esaminato, l’amministratore di condominio aveva convocato regolarmente un’assemblea, durante la quale erano stati presi appunti manoscritti su decisioni e votazioni. Successivamente, redigeva una bozza elettronica del verbale, condivisa informalmente con alcuni consiglieri per la verifica di forma. La versione finale veniva sottoscritta qualche giorno dopo e comunicata ai condomini.
Un condomino impugnava la delibera, sostenendo che la verbalizzazione successiva e le correzioni intervenute avevano inficiato la validità formale e sostanziale dell’assemblea.
Il Tribunale ha respinto l’impugnazione, ritenendo che:
-
il contenuto della delibera non era stato alterato;
-
il processo di trascrizione rispecchiava fedelmente l’accaduto;
-
l’approccio dell’amministratore era ispirato a buona fede e diligenza professionale.
⚖️ 4. La “verità sostanziale” prevale sulla forma
Il Tribunale di Catanzaro ha richiamato un principio fondamentale in materia di procedimenti assembleari:
“Ciò che rileva è che il verbale dia conto fedele della volontà espressa in sede assembleare, non la sua contestualità o la modalità esatta di redazione, salvo che non emergano manipolazioni o falsificazioni.”
Questo principio è coerente con la tendenza giurisprudenziale a valorizzare la sostanza sulla forma, soprattutto in un ambito — quello condominiale — in cui l’equilibrio tra efficienza gestionale e garanzie partecipative è delicato.
🧾 5. Conclusioni operative: cosa devono sapere gli amministratori di condominio
La sentenza offre importanti rassicurazioni agli amministratori, a condizione che:
-
il verbale venga redatto senza alterare le decisioni assunte;
-
ogni eventuale revisione post-assemblea sia documentabile e tracciabile (e-mail, bozza condivisa, ecc.);
-
venga mantenuta la trasparenza nella comunicazione con i condomini.
In sintesi:
✅ Il verbale può essere redatto dopo l’assemblea
✅ Può essere revisionato per chiarezza o forma
❌ Non può modificare i contenuti deliberativi
❌ Non può essere usato per manipolare il risultato del voto
📘 Riferimenti normativi e giurisprudenziali
-
Art. 1136 c.c. – Costituzione e validità dell’assemblea
-
Art. 1137 c.c. – Impugnazione delle deliberazioni
-
Cass. civ., sez. II, n. 1405/2022 – Verbale postumo
-
Cass. civ., sez. II, n. 11365/2019 – Funzione ricognitiva del verbale
-
Trib. Roma, sent. n. 4651/2021 – Validità del verbale anche con errori materiali corretti
Nota finale: la sentenza del Tribunale di Catanzaro contribuisce a costruire una prassi più flessibile e realistica, senza sacrificare i diritti dei condomini. L’importante resta la verità documentata e non la perfezione formale.

