Deducibilità delle spese di sponsorizzazione
Nota a sentenza – Ordinanza Cass. civ., Sez. V, 13 novembre 2025, n. 30036
1. Premessa: oggetto della controversia
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V civile, n. 30036 del 13 novembre 2025, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione, con particolare riguardo alla prova dell’inerenza fiscale e all’ambito di applicazione della presunzione assoluta di inerenza e congruità prevista dall’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’oggetto del contendere è l’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società contribuente per spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno d’imposta 2015, relativamente a IVA, IRES e IRAP.
2. Sintesi del percorso processuale
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In primo grado, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo non provata l’inerenza delle spese, né l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 90, co. 8 L. 289/2002.
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In secondo grado, la Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna riformava la sentenza, riconoscendo l’inerenza dei costi di sponsorizzazione e annullando l’avviso di accertamento.
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In Cassazione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, lamentando:
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Violazione di legge in tema di inerenza e detrazione IVA;
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Omesso esame di fatti decisivi circa l’effettività delle prestazioni pubblicitarie.
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3. Questioni giuridiche esaminate
3.1. Presunzione assoluta ex art. 90, comma 8, L. 289/2002
La Corte conferma la vigenza della presunzione legale assoluta di inerenza per le spese di sponsorizzazione erogate in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche prive di scopo di lucro, a condizione che:
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le somme siano finalizzate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
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vi sia una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Secondo la giurisprudenza costante (cfr. Cass. n. 4612/2023; Cass. n. 9614/2019), tale presunzione consente la piena deducibilità dei costi e la detrazione dell’IVA, senza necessità di ulteriore prova da parte del contribuente. Tuttavia, tale beneficio non si estende a soggetti diversi dalle società sportive dilettantistiche “non lucrative” costituite in forma di società di capitali.
Nel caso di specie, la Corte distingue correttamente tra:
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ASD “Maury Racing Team” (spesa di €30.000): rientrante nel perimetro applicativo della norma e, dunque, coperta dalla presunzione.
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JBC S.r.l. (spesa di €70.000): soggetto privo dei requisiti soggettivi richiesti, escluso quindi dal beneficio.
3.2. Inerenza delle spese di sponsorizzazione
Per la spesa riferita al soggetto JBC S.r.l., esclusa dalla presunzione legale, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’inerenza, in ambito fiscale, va valutata:
“non secondo criteri utilitaristici o quantitativi, bensì in base a una valutazione qualitativa rispetto all’attività imprenditoriale”
(Cass. nn. 1239/2025; 11324/2022; 18904/2018).
Anche in assenza di una utilità diretta, è sufficiente che le spese si collochino nell’ambito dell’attività dell’impresa, risultando coerenti con le sue finalità. Tale impostazione supera l’approccio meramente economicistico, abbracciando una nozione “prospettica” dell’inerenza.
Il giudice d’appello aveva infatti ritenuto provata la “proficuità sotto il profilo qualitativo” della sponsorizzazione, con una valutazione in fatto che la Cassazione ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità.
3.3. Esistenza dei costi e contestazione dell’effettività
Quanto al secondo motivo, relativo al presunto omesso esame di un fatto decisivo, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di decisività, rilevando che lo stesso Ufficio aveva comunque ammesso la presenza di alcuni elementi pubblicitari (es. adesivi su autovetture), e che l’eventuale inadempimento contrattuale rispetto ad ulteriori obblighi promozionali non rileva ai fini fiscali in assenza di simulazione o inesistenza dell’operazione.
4. Conclusioni e principio di diritto
La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione d’appello seppur integrandone la motivazione, e condanna l’Agenzia alle spese.
Principi di diritto rilevanti:
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Art. 90, co. 8, L. 289/2002 costituisce una presunzione assoluta di inerenza per le sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi.
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L’inerenza, al di fuori dei casi presuntivi, va accertata con criteri qualitativi in funzione dell’attività dell’impresa, anche in via potenziale o indiretta, senza necessità di dimostrare una utilità concreta o un vantaggio economico diretto.
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L’effettuazione anche parziale della prestazione pubblicitaria rende inammissibile la censura fondata sull’inesistenza del costo, se essa non incide sulla qualificazione dell’operazione.
5. Osservazioni conclusive
L’ordinanza in esame rappresenta un ulteriore snodo giurisprudenziale nella chiarificazione del regime fiscale delle spese di sponsorizzazione. Essa evidenzia l’equilibrio tra favor per le sponsorizzazioni sportive (in funzione del sostegno all’associazionismo dilettantistico) e rigore nella verifica dell’inerenza fuori dai casi presuntivi. Di particolare rilievo, inoltre, è la precisazione secondo cui l’inadempimento contrattuale parziale non incide sull’effettività del costo se l’operazione è comunque reale e documentata. La decisione si pone in linea con la più recente giurisprudenza della Cassazione tributaria, che tende a valorizzare la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua perfetta esecuzione formale.

