La legittimità della segnalazione negativa operata da un intermediario finanziario nei confronti di una cointestataria di contratto di finanziamento
Nota a delibera – Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Palermo, Decisione n. 7389 del 29 luglio 2025)
Oggetto della controversia
La controversia sottoposta all’esame dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Palermo, riguarda la legittimità della segnalazione negativa operata da un intermediario finanziario nei confronti di una cointestataria di contratto di finanziamento, successivamente alla morte del condebitore e al mancato pagamento delle rate residue. La ricorrente ha eccepito l’assenza di preavviso di segnalazione e la definitività del debito a seguito della tardiva liquidazione della polizza assicurativa associata al contratto.
Profili di fatto
L’ABF ha accertato che la ricorrente era stata segnalata negativamente nel sistema di informazioni creditizie (SIC) CTC, a seguito del ritardo nel pagamento di due rate. La ricorrente ha sostenuto:
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la mancata ricezione del preavviso di segnalazione, in quanto inviato a un indirizzo errato;
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l’estinzione del debito nel 2023 da parte della compagnia assicurativa, con ritardo non imputabile all’interessata;
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l’impossibilità di accedere a un nuovo finanziamento a causa della segnalazione illegittima.
L’intermediario ha replicato che i preavvisi erano stati inviati all’indirizzo fornito nel contratto e che l’adempimento assicurativo non poteva incidere sulla legittimità della segnalazione.
Inquadramento giuridico e principi applicati
1. Preavviso di segnalazione e onere della prova
Secondo l’ABF, in conformità all’art. 125, comma 3 del TUB e alla consolidata giurisprudenza dell’Arbitro, la segnalazione a SIC può dirsi legittima solo a fronte della previa comunicazione del preavviso, il cui onere probatorio grava sull’intermediario (cfr. Coll. Coord., dec. n. 2169/2019; ABF Milano, dec. n. 4781/2020).
Nel caso di specie, le comunicazioni prodotte risultano:
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inviate a un indirizzo non attuale della ricorrente;
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anteriori di oltre un anno rispetto alla data effettiva di segnalazione (gennaio 2022);
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in parte restituite al mittente per compiuta giacenza.
Il Collegio ha ritenuto, sulla base del principio della “continuità della morosità” e della necessità di nuovo preavviso in caso di ritardo successivo a sanatoria precedente, che fosse necessario un nuovo avviso nel 2021 prima della segnalazione del 2022 (v. ABF Roma, dec. n. 9277/2021). Tale mancanza ha determinato l’illegittimità della segnalazione.
2. Responsabilità per la segnalazione in caso di sinistro assicurativo
La ricorrente ha documentato la tempestiva denuncia del sinistro assicurato. La Compagnia assicurativa ha però impiegato circa tre anni per adempiere. L’ABF ha escluso la responsabilità della ricorrente per il ritardo, ma ha rilevato che ciò non assolve automaticamente l’intermediario in merito alla segnalazione, soprattutto in assenza di un preavviso valido.
3. Danno da segnalazione illegittima
La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per perdita di opportunità creditizie è stata respinta. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il danno da perdita di chance deve essere dimostrato nella sua effettività e causalità diretta con la segnalazione (Coll. Coord., dec. n. 1642/2019). La motivazione del rifiuto da parte di altro intermediario faceva riferimento a criteri generali di scoring, escludendo un nesso esclusivo con la segnalazione contestata.
4. Spese legali
Accolta, invece, la domanda di refusione delle spese legali, sulla base della decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025. Quando la materia trattata presenti profili giuridici o procedurali di particolare complessità e il ricorso all’assistenza legale risulti necessario, tali oneri costituiscono un danno emergente risarcibile.
Dispositivo e implicazioni
Il Collegio:
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ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le segnalazioni CRIF ed EXPERIAN, ormai cancellate;
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ha ordinato la cancellazione della segnalazione in CTC per illegittimità procedurale;
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ha respinto la richiesta di danni patrimoniali;
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ha accolto la richiesta di risarcimento per le spese legali, liquidandole in € 200,00.
Osservazioni conclusive
La decisione conferma l’orientamento rigoroso dell’ABF circa il rispetto formale e sostanziale del preavviso di segnalazione nei SIC, ritenuto presidio essenziale dei diritti del debitore ex art. 5, comma 4 del Codice deontologico SIC. Il Collegio ribadisce inoltre che la prova della causalità del danno patrimoniale spetta integralmente al ricorrente e che solo un nesso esclusivo con la segnalazione può fondare la richiesta risarcitoria.
In termini pratici, la decisione rafforza il diritto alla corretta informazione del cliente bancario e sottolinea l’onere di diligenza informativa a carico dell’intermediario, anche in caso di morosità “non colpevole”. È altresì confermato che le spese legali possono essere rimborsate se necessitate dalla complessità della controversia, offrendo un importante precedente per la difesa tecnica in sede ABF.

