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Fideiussioni ABI, nullità della clausola ex art. 1957 c.c. e decadenza della banca: la Corte d’Appello di Bari ribalta l’esito della causa

La sentenza della Corte d’Appello di Bari del 24 ottobre 2025 rappresenta un nuovo tassello nell’evoluzione giurisprudenziale sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI e, in particolare, sulla sorte della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. inserita nei moduli bancari dal sistema creditizio sin dagli anni Novanta.

Il provvedimento assume rilievo per tre ragioni essenziali:

  1. conferma che l’eccezione di nullità delle fideiussioni ABI è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado;

  2. estende l’ambito temporale dell’intesa anticoncorrenziale anche ai contratti anteriori allo schema ABI del 2002;

  3. applica il principio di nullità parziale affermato dalle Sezioni Unite nel 2021, con conseguente decadenza della banca che non agisca entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto.

Il risultato è netto: la Corte accoglie l’appello, dichiara nulla la clausola n. 6, ripristina l’operatività dell’art. 1957 c.c. e dichiara la banca decaduta da ogni pretesa nei confronti della fideiussore.


1. Il contesto: una fideiussione omnibus del 1999 e una integrazione del 2004

La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti di una fideiussore escussa per il debito della società garantita.
La garante oppone il decreto deducendo, tra l’altro:

  • la decadenza ex art. 1957 c.c.;

  • la violazione dell’art. 1956 c.c.;

  • l’insussistenza del debito;

  • la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale.

Il Tribunale accoglie solo in parte l’opposizione.
La garante propone appello: ciò che cambia completamente l’esito è l’introduzione dell’eccezione di nullità ABI, formulata però solo in comparsa conclusionale.


2. Eccezione tardiva? No: la nullità è rilevabile d’ufficio

La Corte chiarisce che:

  • la nullità negoziale per violazione della normativa antitrust è eccezione in senso lato;

  • può essere rilevata dal giudice anche in appello, purché emergente dagli atti;

  • non costituisce “domanda nuova” né viola il contraddittorio.

Le fideiussioni erano agli atti; il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 pure.
La questione, quindi, era perfettamente scrutinabile.

La Corte ricorda un principio consolidato: il giudice del gravame non solo può, ma deve rilevare la nullità, se ne sussistono i presupposti.


3. L’intesa anticoncorrenziale non nasce nel 2002: le clausole ABI erano già diffuse nel 1999

Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la nullità perché:

  • la prima garanzia risaliva al 1999, cioè prima dell’intesa ABI formalizzata nel 2002;

  • la garante non aveva provato la preesistenza dell’intesa.

La Corte d’Appello ribalta completamente tale impostazione.

Richiamando consolidati precedenti della Cassazione, afferma che:

  • le intese anticoncorrenziali non necessitano di essere accertate per esistere;

  • ciò che rileva è che il contratto riproduca lo schema illecito;

  • la prassi bancaria aveva diffuso le tre clausole (reviviscenza, sopravvivenza, deroga a 1957 c.c.) ben prima del 2002.

Gli elementi indicati dalla Corte sono decisivi:

  • le fideiussioni del 1999 e del 2004 contenevano testualmente le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI;

  • la Banca d’Italia aveva rilevato una prassi uniforme precedente al 2002;

  • anche l’Autorità Garante aveva evidenziato una diffusione generalizzata delle clausole già negli anni Novanta;

  • le Norme Bancarie Uniformi costituivano condizioni generali adottate dall’intero sistema.

Conclusione: le fideiussioni del 1999 e del 2004 costituiscono applicazioni a valle dell’intesa illecita.


4. Nullità parziale: sopravvive il contratto, cade la clausola di deroga a 1957 c.c.

La Corte applica il principio delle Sezioni Unite:

Il contratto non è integralmente nullo, ma lo è solo la parte (clausola) che riproduce l’intesa vietata.

La garante non prova l’interdipendenza dell’intero contratto con la clausola nulla;
conseguentemente, è nulla solo la clausola n. 6, quella che deroga ai termini dell’art. 1957 c.c.

Questa conclusione apre la strada all’effetto più rilevante del giudizio.


5. L’effetto determinante: la banca è decaduta da ogni pretesa

Eliminata la clausola di deroga, torna ad applicarsi l’art. 1957 c.c.:

  • la banca deve agire contro il debitore o contro il fideiussore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione;

  • in mancanza, perde il diritto di escutere il garante.

Ed è proprio ciò che accade nel caso esaminato.

La Corte ricostruisce la sequenza temporale:

  • 23 marzo 2011: la banca revoca gli affidamenti e chiede il rientro;

  • da tale momento i rapporti sono risolti;

  • i sei mesi ex art. 1957 c.c. scadevano dunque nell’autunno 2011;

  • ma la banca:

    • chiede l’ammissione al passivo del debitore solo il 10 febbraio 2012;

    • deposita il ricorso monitorio contro la garante il 6 marzo 2012.

L’azione è tardiva rispetto al termine perentorio di sei mesi.

Effetto: la banca è integralmente decaduta dalla garanzia.


6. Assorbite tutte le altre questioni

La Corte, applicando il criterio della “ragione più liquida”, dichiara assorbiti:

  • l’esame del quantum;

  • la censura sul recesso;

  • le violazioni dell’art. 1956 c.c.;

  • le eccezioni sulla legittimazione della cessionaria.

La causa è decisa interamente sulla base della nullità della clausola ABI e della conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.


7. Spese: condanna degli appellati e conferma della ripartizione della CTU

Gli appellati sono condannati alle spese del doppio grado.
La Corte respinge la richiesta di maggiorazione ex DM 55/2014 per carenza dei presupposti.

La ripartizione della CTU resta invariata: metà a carico dell’opponente e metà della banca, come già disposto in primo grado.


8. Considerazioni conclusive: una pronuncia che rafforza il fronte anti-ABI

La sentenza ribadisce con forza alcuni principi ormai consolidati:

  • la nullità ABI non è una nullità come le altre: è rilevabile d’ufficio, segue il percorso della normativa antitrust e incide direttamente sull’esigibilità del credito;

  • la banca non può più difendersi sostenendo che il contratto è anteriore al 2002: se contiene le tre clausole incriminate, il vizio sussiste;

  • l’art. 1957 c.c. torna ad essere uno strumento potentissimo in mano al fideiussore, a condizione che la clausola di deroga sia dichiarata nulla.

Questa decisione segna un nuovo sviluppo nel contenzioso sulle fideiussioni omnibus e consolida l’idea che i contratti predisposti dal sistema bancario negli anni Novanta e Duemila vadano sottoposti a un vaglio rigoroso di legalità, tanto sotto il profilo antitrust quanto sotto quello civilistico.



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